Per evitare, a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa, che quest’ultima entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale:
pertanto, ai fini dell’individuazione delle persone fisiche che risultano comunque in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro personale condotta al soggetto rappresentato, si deve avere riguardo a tutti quei soggetti che abbiano il potere di impegnare la società verso i terzi in quanto, ancorchè formalmente estranei alla compagine sociale, sono tuttavia “amministratori di fatto” (cfr. CdS, V, 20.10.2010 n. 7578).
se è vero che la società ricorrente ha fornito dimostrazione formale di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del proprio precedente amministratore, è altresì vero che tale dimostrazione non può considerarsi adeguata quando dalla documentazione in atti emerga la natura necessitata e meramente strumentale della dissociazione e della proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore condannato, volta ad evitare effetti negativi nei confronti della società (Cons. St.Sez. V, 26.10.2006, n. 6402): nella specie, invero, elementi (fortemente) indicativi della natura meramente strumentale della dissociazione sono sia la circostanza che il sig. Attilio Ricorrente, amministratore cessato, detiene tutt’ora l’80% delle quote societarie (rivestendo per ciò stesso un ruolo determinante nella gestione della società), sia il fatto che l’amministratore unico della società è il sig. Davide Ricorrente, di appena vent’anni (nato nel 1990), figlio dell’amministratore condannato
Ora, atteso che – come ha correttamente annotato la difesa della stazione appaltante – l’art. 2468, II comma, c.c. stabilisce, relativamente alle società a responsabilità limitata (tale è la ricorrente), che “i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”, è evidente che la proprietà di una quota maggioritaria della società tanto consistente attribuisce al sig. Attilio Ricorrente il potere di influire in maniera determinante sulle decisioni dell’impresa.
Il provvedimento di esclusione è, pertanto, immune dai denunciati vizi.
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