La recente evoluzione dell’istituto della nullità

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Introduzione

La nullità, regolata dal Capo XI del Codice civile, è il vizio più grave di un contratto trattandosi di un vizio della struttura, della genesi o della funzione, differentemente dall’annullabilità che può essere generata da incapacità di una delle parti o dai vizi del consenso.

Se la dottrina più datata ha sempre distinto nullità e annullabilità secondo la maggiore o minore gravità del vizio[1], più recentemente, invece, la distinzione avviene rispetto all’interesse tutelato e dunque al fine che il legislatore vuole raggiungere con l’applicazione di queste categorie.

Infatti se la disciplina civilistica, in virtù dell’interesse pubblico tutelato, esclude la convalida del contratto nullo, con l’annullabilità il legislatore pensa di tutelare un interesse particolare di una delle parti del contratto permettendo che il contratto possa essere sanato successivamente alla sua conclusione[2].

Dunque, nel cercare un criterio distintivo tra nullità e annullabilità, la dottrina ha accolto una differenza fondata soprattutto sulla diversità della natura degli interessi tutelati, definendo la nullità come una patologia che incide sull’interesse pubblico e fonte di danno per l’intera collettività, mentre l’annullabilità incide negativamente solo sull’interesse del singolo contraente, producendo danno solo nei riguardi di quest’ultimo.

Di conseguenza la nullità opera indipendentemente dalla reazione della parte lesa, con la conseguenza della possibilità di rilevarla d’ufficio; l’azione di nullità, inoltre, ha carattere dichiarativo, ovvero va rimuovere gli effetti prodotti dal contratto fino a quel momento ed è rilevabile indipendentemente da un’istanza di parte proprio perché l’interesse protetto dall’ordinamento prescinde dall’interesse o dall’istanza del singolo contraente.

All’opposto il contratto è annullabile solo su iniziativa di parte e non d’ufficio, la legittimazione è riservata alla parte che abbia subito il vizio della volontà, e, infine, l’azione di annullamento ha natura costitutiva e quindi fino a quando la parte non agisce il contratto è efficace, così come è convalidabile su decisione della parte lesa.

Nullità di protezione o speciali

Proprio la tutela dell’interesse generale può servire per spiegare il proliferare, nell’attuale ordinamento giuridico, delle ipotesi di nullità, specie quelle di protezione o speciali[3].

Le nullità di protezione sono una species particolarmente importante del più ampio genus della nullità relativa, e si possono posizionare al confine tra nullità e annullabilità[4], condividendo caratteristiche dell’una e dell’altra categoria di invalidità.

Infatti, si tratta di una nullità caratterizzata dalla coesistenza della legittimazione di parte, potendo essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse è prevista, e della rilevabilità d’ufficio, subordinata alla verifica dell’utilità pratica che ne potrebbe derivare al progetto contrattuale[5].

La ratio di tale categoria si rinviene, secondo la dottrina maggioritaria, nella nascita di un nuova idea di ordine pubblico, e quindi, di norma imperativa inderogabile, derivante dall’introduzione di regole che non tutelano un interesse generale della collettività, ma che al contrario tutelano solo alcuni soggetti giuridici poiché appartenenti a gruppi sociali caratterizzati da una situazione di particolare debolezza e vulnerabilità e che conseguentemente necessitano di una specifica protezione da parte del legislatore, come avviene per esempio per le categorie dei consumatori o dei clienti[6].

In altre parole il legislatore tutela interessi che vanno al di là di quello particolare in capo al singolo contraente, ovvero protegge interessi generali dell’ordinamento come quello al corretto funzionamento del mercato.

Oggi, tra l’altro la categoria delle nullità di protezione, lungi dal rivestire carattere di eccezionalità, è divenuta, per l’ampiezza delle dimensioni delle fattispecie interessate e per l’attenuazione delle differenze tradizionali tra nullità e annullabilità, una sostanziale regola alternativa rispetto a quella generale prevista dall’articolo 1421 del codice civile.

Quanto all’individuazione di concreti ipotesi di nullità di protezione ci si può richiamare alle molte disposizione in materia di tutela del consumatore, di intermediazione finanziaria, di contratti di vendita di immobili in costruzione, di contratti di assicurazione, dei contratti bancari e di credito al consumo.

2.1 Nullità selettive

La stessa giurisprudenza che riconosce le c.d. “nullità di protezione” va oltre affermando che possono essere anche “selettive”, ovvero il contraente avvantaggiato dalle stesse può farle valere solo per quella parte del contratto che intende caducare, dunque, la nullità del contratto non comporterà necessariamente la nullità dell’intero rapporto negoziale, potendo la parte formulare una eccezione di nullità parziale, volta a salvaguardare gli effetti che si sono rivelati vantaggiosi e a fare decadere altri che si sono rivelati svantaggiosi.

La nullità selettiva può, così, essere vista come una sorta di sanatoria di fatto, o anche di validità successiva del contratto nullo sebbene, per regola generale, il contratto nullo non può essere sanato/validato[7].

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro, sono ammissibili anche nullità relative atipiche che possono essere rilevate, anche, d’ufficio dal giudice[8].

Proprio a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale, la dottrina ha anche cominciato ad interrogarsi sulla definizione della nullità derivata del contratto, definendola quella forma di vizio che si diffonde da un contratto nullo ad un altro, che è valido, ma negozialmente collegato al primo poiché ad esso accessorio.

La questione è se la sanzione di nullità, che colpisce il primo contratto, possa applicarsi anche all’ultimo contratto collegato, ovvero se sia configurabile una invalidità derivata, cioè un vizio che possa estendersi al successivo contratto rendendolo nullo.

Questa fattispecie potrebbe proporsi nei contratti conclusi dai consumatori a seguito di accordi restrittivi della concorrenza che sono nulli ex art. 2 l. 287/1990, infatti, secondo parte della dottrina, l’invalidità dell’accordo produrrebbe la nullità derivata del contratto concluso dal consumatore individuale.

In realtà, però, in questo caso spetta al consumatore solo il rimedio risarcitorio, ex art. 1, 2 comma del d.lgs. 3/2017, che considera il danno emergente e il lucro cessante effettivamente patiti per effetto dell’accordo concluso contro la concorrenza.

3  nullita’ successiva o sopravvenuta

Ulteriore distinta categoria è poi quella della nullità successiva o sopravvenuta, che si verifica a seguito di un mutamento della normativa e che, pertanto, influisce sull’efficacia del contratto e che trova applicazione relativamente ai contratti di durata o ad esecuzione differita.

Si tratta di una categoria dagli incerti confini oggetto di vivace dispute dottrinali e giurisprudenziali, che individuiamo quando una nuova legge interviene a dichiarare la nullità di una determinata fattispecie negoziale o di una serie di clausole solitamente introdotte in contratti frequentemente utilizzati, determinando così il sorgere di un conflitto tra la legge in questione e tutti i contratti o le clausole stipulati in data antecedente.

In tale ipotesi si rende necessario capire cosa accada di quei contratti redatti precedentemente all’entrata in vigore della norma imperativa che ne sancisce la nullità e che non abbiano ancora trovato completa attuazione, come può avvenire nei contratti ad esecuzione continuata o differita, ovvero nei contratti di durata. La dottrina tradizionale e la giurisprudenza escludono, a prescindere dal rilievo che si tratti di contratti che non hanno avuto ancora piena esecuzione, che una norma possa determinare la nullità sopravvenuta di un contratto stipulato precedentemente alla sua entrata in vigore.[9] Muovendo dal rifiuto stesso del concetto di nullità sopravvenuta, poiché la nullità riguardando l’atto, non potrebbe che essere originaria, si ritiene  che la norma che introduce la nullità di determinate pattuizione incida solo sugli atti negoziali antecedenti in termini di efficacia degli effetti per il futuro.

Si tratta, dunque ipotesi molto specifiche, che dispongono solo per l’avvenire e che sono escluse quando il contratto ha già avuto piena esecuzione ed ha, quindi, esaurito i suoi effetti prima dell’entrata in vigore della nuova norma.

Poiché nel codice queste figure, come le precedenti, non sono configurate, sarà compito del giudice interpretare se la fattispecie giuridica sia o meno ammissibile per poi comprenderne la disciplina.

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Note

[1]Alla distinzione tra nullità e annullabilità si è pervenuti solo con il codice del ’42. Da un punto di vista storico, infatti, Il codice civile del 1865, difatti, non disciplinava espressamente la fattispecie dell’annullabilità e trattava unitariamente quelle della nullità e della rescissione (artt. 1300 e 1311), accomunate da una medesima dimensione morfologica (quella della patologia genetica dell’atto), e funzionale (le relative azioni “duravano 5 anni”, ferma la imprescrittibilità delle relative eccezioni). Il regime dettato per la nullità era, nei fatti, non dissimile da quello oggi vigente per l’annullabilità, tanto che le cause di nullità contrattuale si estendevano dalla carenza dei requisiti formali all’errore, alla violenza e al dolo incidenti (art. 1111 c.c.1865). Il novum del codice del ’42, ossia la ponderata discriminazione tra le due forme d’invalidità, venne tendenzialmente riportato, nelle riflessioni consolidate della dottrina dell’epoca, al piano “quantitativo” della maggiore o minore gravità del vizio: la nullità rappresentava l’esito di un giudizio di radicale disvalore dell’ordinamento, sanzionando un contratto che, per ragioni strutturali, non era meritevole di tutela, come tale inidoneo a produrre gli effetti voluti dalle parti, anche se non mancò chi, ebbe a discorrere, assai autorevolmente, addirittura di un fenomeno di inqualificazione giuridica, anzichè di semplice qualificazione negativa dell’atto da parte dell’ordinamento. Sul tema della nullità del contratto si leggano, in particolare, V. ROPPO,Il Contratto in Trattato di diritto privato a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti, II Edizione, Giuffré, Napoli, 2011, pp. 693 ss.;  F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, XVII Edizione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 994 ss.; F. CARINGELLA, Manuale di diritto civile, VI Edizione, 2016, pp. 984 ss

[2] R. CARLEO, S. MARTUCCELLI, S. RUPERTO, Istituzioni di diritto privato, II edizione, Dike Giuridica editrice S.r.l., Roma 2017, pp 660 ss..

[3]Cass., Sez. Un. 12 dicembre 2014 n. 26242 e 26243.

[4]Le nullità di protezione si definiscono anche speciali per tre ordine di motivi: innanzitutto,  le fonti da cui derivano, perlopiù, contenute nella legislazione speciale; poi per i fattori da cui dipende la qualificazione del contratto come nullo, i quali non sono interni o intrinseci rispetto al contratto, ma estrinseci; infine per il trattamento riservato al contratto nullo, essendo la relativa disciplina contraddistinta da significative divergenze rispetto all’ordinario regime della nullità.Si consideri, a titolo esemplificativo, l’art. 36 del d.lgs. 206/2005 (cd. codice del consumo).

[5]Cass., Sez. Un. 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. ordinanza n. 10447/2017. Nullità di protezione sono spesso previste dalla legislazione speciale. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’art. 23 d.lgs. 58/1998 in materia di contratti finanziari e all’art. 6 della legge 192/1998 sulla subfornitura.

[6] R. CARLEO, S. MARTUCCELLI, S. RUPERTO, Istituzioni di diritto privato, II edizione, Dike Giuridica editrice S.r.l., Roma 2017, pp 660 ss..

[7]Cass. Sez. I n. 8395/2016; Cass.  ordinanza n. 10447/2017: “la nullità di protezione palesa caratteri affatto speciali – sopra tutte, appunto, la facoltà di farla valere solo da parte del contraente a cui favore è dettata, con l’eventualità, quindi, di una sanatoria “di fatto” del negozio“. Nel medesimo senso, peraltro, già la Corte di giustizia dell’Unione Europea, sent. 4 giugno 2009, C – 243/08, Pannon, punti 31 e 32 nonché Corte di giustizia dell’Unione Europea, 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Espanol de Crédito SA, punti 42 e 43

[8]Cass., Sez. Un., n. 18214/2015; Cass., Sez. Un. 12 dicembre 2014 n. 26242.

 

[9]Cassazione 31 gennaio 2006 numero 21/40

Dott.ssa Margherini Alessandra

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