La registrazione del decreto di trasferimento

Uno degli adempimenti successivi alla fase di aggiudicazione del bene è costituito dalla registrazione del decreto di trasferimento, che è il provvedimento giudiziale che trasferisce all’aggiudicatario la titolarità del bene appartenente al debitore esecutato.

Ad occuparsi di tanto, per prassi seguite da molti Tribunali, è lo stesso professionista delegato alla vendita.

 

Si deve sottolineare che sarebbe auspicabile un intervento dei Ministeri competenti o dello stesso legislatore per armonizzare la normativa sul punto.

 

Il decreto di trasferimento, una volta firmato dal giudice dell’esecuzione, viene pubblicato a cura della Cancelleria, diventando così pubblico ed immodificabile, a meno che non intervenga un successivo atto.

 

In base a quanto disposto dall’art. 10, comma 1 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (c.d. Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro):

Sono obbligati a richiedere la registrazione: …

c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni”.

Dalla lettura della norma sembrerebbe che l’onere della registrazione del decreto sia stato a posto a carico del Cancelliere, anche se in base ad una norma successivamente introdotta nel nostro codice di rito dal D.L. n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 263 del 2005, ossia l’art. 591 bis c.p.c., a decorrere dal 1° marzo 2006, è stata prevista la possibilità, da parte del Giudice dell’esecuzione, di delegare il compimento delle operazioni di vendita ad alcuni professioni, quali notai, avvocati, commercialisti in possesso di particolari competenze.

Tra gli altri compiti previsti dall’art. 591 bis c.p.c., al comma 3, punto n. 11, si legge che:

Il professionista delegato provvede:…

11) alla esecuzione delle formalita’ di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, …”

Nella pratica il professionista delegato alla vendita predispone una bozza del decreto di trasferimento, che viene firmato dal Giudice dell’esecuzione e pubblicato dalla Cancelleria che gli attribuisce un numero di Cronologico ed un numero di Repertorio.

 

La Cancelleria, poi, predispone due copie autentiche dell’atto e lo trasmette direttamente, o per il tramite del professionista delegato alla vendita all’Agenzia delle Entrate per la registrazione, nel termine fisso di 20 giorni che decorrono dalla data in cui il decreto stesso viene annotato nel relativo repertorio della cancelleria, termine valido sino al 31.12.2015.

 

Appare evidente che il fatto che la registrazione possa essere richiesta dalla cancelleria o dal professionista delegato, in base alle diverse prassi adottate dai vari Tribunali e all’ambiguità delle norme, ha creato non pochi attriti tra gli Tribunali stessi e l’Agenzia dell’Entrate.

 

Sulla scorta del dettato del su citato art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, molte sedi dell’Agenzia delle Entrate non accettano il modello di richiesta della registrazione del decreto di trasferimento se lo stesso non è completo della data e della firma del Cancelliere responsabile.
Accade sovente però che, anche il Cancelliere, che si occupa unicamente della sola fase della pubblicazione del decreto di trasferimento firmato dal Giudice, non reputi suo compito quello di intervenire e di accollarsi la responsabilità della registrazione dell’atto, nel caso in cui l’incumbente sia stato delegato al professionista che si è occupato della vendita all’asta.

 

Come si nota, non c’è coerenza tra le due norme e sarebbe pertanto utile un intervento chiarificatore per armonizzare la portata dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con le disposizioni previste dall’art. 591 bis del codice di procedura civile.

 

Per ciò che concerne la registrazione del decreto di trasferimento, l’articolo 13 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131(Termini per la richiesta di registrazione) prevede che:

1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, …, entro venti giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero.

 

Appare evidente che la previsione di un termine di soli 20 giorni, e quindi non particolarmente ampio, per la registrazione del decreto di trasferimento, molto spesso mette in difficoltà le cancellerie o i professionisti delegati, soprattutto quando il termine previsto per la registrazione scade in un periodo festivo.

 

Con la recente introduzione nel su citato art. 13 del comma 1-bis, tale termine è stato ampliato in quanto la norma prevede che:

“Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e’ stato emanato.

 

In base all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 158 del 2015, l’entrata in vigore della modifica avrebbe avuto decorrenza dal 1° gennaio 2017, mentre, invece, la L. n. 208 del 2015, ha previsto all’art. 1, comma 33, di anticipare l’applicazione della norma al 1° gennaio 2016.

 

Attualmente, quindi, il termine per la registrazione del decreto di trasferimento presso l’Agenzia delle Entrate è di sessanta giorni dal giorno in cui il provvedimento è stato emanato.

 

Si deve sottolineare però che tale previsione non è proprio felice, in virtù del fatto che è la pubblicazione, e non la firma da parte del giudice, che rende il decreto di trasferimento definitivo e pubblico (in molti Tribunali spesso i decreti di trasferimento possono essere pubblicati anche dopo qualche mese dalla firma del giudice).

Avv. De Luca Maria Teresa

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