La registrazione dell’interrogatorio in udienza non è necessaria

La Corte di Cassazione con la sentenza n.33051/2016 ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati, i quali ritenevano che la mancata registrazione degli interrogatori avvenuti in sede di udienza di convalida di fermo, avrebbe comportato la nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare. Così facendo ha stabilito che non trova applicazione nel caso di interrogatorio nel corso dell’udienza, la regola di registrare l’interrogatorio delle persone in stato di detenzione.

Dalla sentenza emerge quello che le Sezioni unite hanno da tempo sostenuto, ossia che ai sensi dell’art 134 c.p.p. la verbalizzazione è considerata lo strumento ordinario di documentazione degli atti del procedimento penale, attribuendo agli altri mezzi quali la riproduzione audiovisiva valenza integrativa rectius aggiuntiva, peraltro limitata alle ipotesi in cui risulti “assolutamente indispensabile”. Ma secondo quanto disposto dall’art 141 bis c.p.p. rispetto all’interrogatorio della persona in stato di detenzione, lo strumento ordinario sembra essere la riproduzione fonografica o audiovisiva attribuendo valenza complementare alla redazione del verbale per altro in forma sommaria.

Le sezioni unite escludono l’applicazione di tale disposizione in caso di interrogatorio reso in udienza, in quanto come si evince dalla Sentenza della Cassazione n.9/1998 i modi di documentazione dell’art 141 bis c.p.p. “non riguardano l’atto compiuto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, del giudizio abbreviato o dell’udienza preliminare”. È quindi applicabile negli interrogatori condotti dal Pm nei confronti degli imputati in procedimento connesso, nomina ed assistenza del difensore, interrogatorio della persona in stato di arresto o del soggetto sottoposto a fermo. Inoltre la disposizione si applica rispetto agli interrogatori condotti dal Gip in caso di interrogatorio in carcere prima del dibattimento, revoca o sostituzione delle misure cautelari e nel caso di estinzione delle misure dettate da esigenze probatorie.

Resta ferma l’utilizzabilità delle dichiarazioni in caso di mancata trasmissione del Pm al Gip o al Tribunale delle libertà delle dichiarazioni rese dal detenuto unitamente al verbale in forma riassuntiva delle stesse e alle registrazioni fonografiche e audiovisive, in quanto si incorrerà in inutilizzabilità solo nel caso in cui la registrazione non sia stata effettuata.

Sentenza collegata

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Dott.ssa Fragiotta Gioia

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