Il contratto va dichiarato inefficace “ex tunc” (dalla data della relativa stipulazione) e la ricorrente, avendo ottenuto l’esclusione dell’illegittima aggiudicataria, si vede di nuovo rimessa in gara
Orbene; poiché – nel corso del presente giudizio – la resistente non è stata in grado di esibire una tale certificazione (che è, quindi, presumibile non sia ancora stata acquisita), l’impugnata aggiudicazione (definitiva) – in quanto disposta in favore di chi, allo stato degli atti, avrebbe dovuto esser escluso dalla procedura concorsuale in esame – si appalesa (quanto meno, sotto l’assorbente profilo del dedotto difetto di istruttoria) intrinsecamente illegittima: e (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) va, pertanto, annullata.
E’ solo da aggiungere che, poiché nessun vizio è risultato inficiare la “lex specialis” di gara, un tale annullamento non comporta – per la p.a. – l’obbligo di rinnovare la gara stessa nella sua interezza. (Essendo sufficiente, per essa, riavviare la procedura concorsuale a partire dall’ultimo atto non riconosciuto illegittimo).
E non dovendosi rinnovare integralmente la gara; e non potendosi (neppure) escludere che – a seguito delle nuove valutazioni – la ricorrente (pur non vantando, allo stato, i titoli per subentrare automaticamente nel contratto: la cui esecuzione, tra l’altro, non sembra ancora iniziata) possa conseguire l’aggiudicazione di questo, il Collegio (comparati attentamente gli interessi dei soggetti coinvolti nella particolare vicenda) ritiene di dover richiamare il disposto dell’art.245 ter del d.lg. n.163/2006 (introdotto dall’art.10 del d.lg. n.53/2010): dichiarando, in accoglimento (anche) di questo specifico “Capo”della domanda, l’inefficacia – con effetti “ex tunc” (decorrenti, cioè, dalla data della relativa stipulazione) – del cennato atto negoziale. (Per l’applicazione, ad una fattispecie analoga, di tali principi: cfr. – da ultimo – TAR Lazio, I bis, n.32394/2010).
E’, infine, da rilevare che quest’ultima statuizione (riportando le parti nella posizione che esse avevano al momento dell’adozione del provvedimento impugnato in principalità) assicura alla “Ricorrente” una sorta di “reintegrazione in forma specifica”: e (al di là del fatto che l’applicazione, disposta – nella circostanza – dal Collegio, dell’art.245ter del d.lg. n.163/2006 esclude la contestuale operatività del comma quinquies di tale articolo) rende, per sua stessa natura, superflua una pronuncia giudiziale sull’avanzata richiesta risarcitoria
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