di Celestina Mellone
Introduzione: l’attività di programmazione degli Enti Locali
Benché sin dalla fine degli anni 70 in Italia si parli di programmazione delle attività degli Enti Locali, è noto come la normativa precedente alla legge di riordino delle autonomie locali – L. 142/90 – abbia relegato questi Enti a svolgere una mera funzione di ausilio nell’attività della programmazione della Regione: con DPR 6161/77 si attribuisce, infatti, alla Regione il compito di “determinare i programmi regionali di sviluppo in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli Enti territoriali secondo le modalità previste dagli Statuti regionali” e con DPR 421/79 ci si limita a prevedere, al fianco del Bilancio annuale, un Bilancio pluriennale non autorizzatorio. L’importanza della programmazione negli Enti Locali comincia ad assumere rilievo solo nel 1983: con il D.Lgs 55/83 si introduce l’obbligo per gli Enti Locali di redigere una, seppur embrionale, Relazione previsionale e programmatica da allegare al Bilancio, la quale si presentava, nelle intenzioni del legislatore, come lo strumento di programmazione strategica dell’azione amministrativa e sul presupposto che la Relazione rappresentasse un atto di ampia discrezionalità dell’Ente Locale, non fu ritenuto opportuno – come vedremo, a torto – formalizzare uno schema del documento. La programmazione ha avuto un riconoscimento esplicito, come anticipato, dalla legge di riordino delle autonomie locali (142/90); l’art. 55 della legge in esame, infatti, detta una disciplina minuziosa dell’attività di programmazione e di bilancio; la disposizioni in materia sono state trasfuse, senza sostanziali modifiche, nel Testo Unico degli Enti Locali – D-Lgs. 267/2000 – che “riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delle Province e delle loro forma associative” e che ha tratto origine dalla delega conferita al Governo dalla L. 265/99 (c.d. legge Napoletano-Vigneri). L’art. 151 del TUEL, dopo aver sancito in apertura la potestà della legge medesima di dettare i principi dell’ordinamento dei Comuni e delle Province determinandone le funzioni, stabilisce la riserva di legge in materia di ordinamento finanziario e contabile, il termine di deliberazione del Bilancio di previsione, i principi cardine da rispettare, i suoi allegati obbligatori e le modalità essenziali di redazione, l’obbligatorietà degli impegni di spesa, a pena di nullità degli atti deliberativi privi di copertura finanziaria, i sistemi di rilevazione dei risultati di gestione, l’obbligo di allegare al conto consuntivo una relazione illustrativa sull’efficacia dell’azione amministrativa, condotta sulla base dei risultati conseguiti rapportati ai programmi ed ai costi sostenuti, ed il termine per adottare la relativa deliberazione consiliare d’approvazione. Appare del tutto evidente che la riforma legislativa prevista dalla L. 142/90 e confermata dal TUEL, tende finalmente a privilegiare il momento autonomistico, in attuazione degli articoli 5 e 128 della Costituzione, rapportando il sistema ai bisogni delle singole collettività organizzate. Nella formulazione della L. 142/90 si prospettava l’imminente riordino normativo dell’intera materia finanziaria e contabile degli Enti Locali, che veniva riservata alla legislazione statale; la formulazione di una disciplina organica trova corpo solo nel 1995 nell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali dettato dal D.Lgs. 77/95 – cui il TUEL non ha apportato sostanziali modifiche – che conferisce alla programmazione degli Enti Locali pieno riconoscimento dettandone la più aggiornata formulazione. La riforma del D.Lgs 77/95, confermata dalle norme di contabilità e finanza dettate dal TUEL, considera i documenti di programmazione unitamente a quelli di gestione, delineando un sistema unitario di Bilancio e si innesta nel processo di riforma che interessa la Pubblica Amministrazione nel suo complesso e che poggia su due grandi pilastri: la separazione tra politica e gestione – anticipato dalla L. 142/90 e coronato con le c.d. leggi Bassanini e successive integrazioni e modificazioni – e l’economicità dell’azione amministrativa; tali caratteri richiedono necessariamente nuovi modelli organizzativi, nuovi processi operativi, nuovi strumenti contabili, incidendo profondamente non solo sull’operare di politici e tecnici, ma anche e soprattutto sulla stessa attività amministrativa. La programmazione, cos’ come delineata dal D.Lgs 77/95 e confermata dal TUEL, si configura come pianificazione strategica , strumento indispensabile nel contesto dinamico della realtà locale in cui appare necessaria la capacità di compiere scelte in condizioni di incertezza e trova il suo miglior pregio nella possibilità di aggiornare quanto definito precedentemente e di verificare anno dopo anno, per ogni singolo programma lo stato di avanzamento: ciò palesemente, permette di tenere sotto controllo l’efficacia dell’azione condotta e apportare eventuali correttivi, necessari al conseguimento dei risultati prefissati. Opportunamente l’art. 193 TUEL, corrispondente all’art. 36 comma 2 D.Lgs 77/95, prevede, a tal fine, la ricognizion, con cadenza almeno annuale, sullo stato di avanzamento dei programmi. Se si tiene conto che una corretta attività di programmazione dell’Ente Locale passa inevitabilmente attraverso una sequenza logica articolata in tre fasi, e cioè: pianificazione, intesa come individuazione degli obiettivi da raggiungere nel rispetto dei fini istituzionali dell’Ente, che trova corpo nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale; programmazione, riferita alla scelta tra le differenti alternative praticabili, del programma più consono al raggiungimento dell’obiettivo, che trova corpo nella relazione previsionale e programmatica; bilancio, costituente la quantificaizone delle risorse attribuite al programma, si può comprendere che solo la piena concordanza tra la programmazione generale, gli obiettivi operativi e gli stanziamenti di bilancio e l’armonizzazione degli obiettivi con le risorse destinate al loro conseguimento possono determinare, in sostanza, l’efficacia l’economicità e l’opportunità dell’azione amministrativa.
La relazione previsionale e programmatica: funzione e contenuti
Il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, art, 162, facendo proprie le disposizioni dettate dalla legge di riordino delle autonomie locali – L. 142/909 – e quelle dettate dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali – D.Lgs 77/95 – stabilisce che “gli Enti Locali allegano al Bilancio annuale di previsione una Relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale”. La relazione previsionale e programmatica costituisce il piano generale degli interventi dell’Ente Locale, si innesta nel quadro dell’attività di indirizzo e programmazione definita dal Consiglio e rappresenta il frutto di un processo articolato in cui si alternano fasi politiche e fasi tecniche; tale processo prende le mosse dal Piano generale di sviluppo dell’Ente e dal Piano di attività per il triennio varato dalla giunta in coerenza con gli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio; sulla base del Piano di attività, articolato in programmi e progetti, l’Ufficio di programmazione redige lo schema di relazione revisionale e programmatica; la Giunta, quindi, si esprime sullo schema di relazione insieme al bilancio; il Consiglio delibera il Bilancio e con esso il Bilancio pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica, dopodiché i documenti passano all’esame del Comitato Regionale di Controllo. Una volta deliberata con il Bilancio e approvata dal Co.Re.Co., la Relazione assurge, per espresso precetto di legge, a termine di riferimento per l’attività deliberativa: l’ordinamento riconosce al documento un forte contenuto precettivo, ponendo un vero e proprio veto all’attività deliberativa in tutti i casi di deviazione dalle previsioni in essa contenute attraverso il comma 9 dell’art. 170 del TUEL che impone agli Enti Localini indicare nel regolamento di contabilità i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non siano coerenti con le indicazioni contenute nel documento di programmazione. Nel medesimo art. 170 il TUEL definisce dettagliatamente i contenuti della Relazione statuendo che “la Relazione previsionale e programmatica ha carattere generale, che essa illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’Ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche; comprende, per la parte entrata una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli” (comma 2); stabilendo per la parte spesa che “la Relazione si redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel Bilancio annuale e nel Bilancio pluriennale, rilevando l’entità e l’incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e a quella di investimento” (comma 3); imponendo che per ciascun programma sia data “specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate , distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate” (comma 4); prevedendo che “la Relazione previsionale e programmatica fornisca la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente” (comma 5); i,ponendo per gli organismi gestionali dell’Ente Locale che “la Relazione indichi anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di Bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio” (comma 6); statuendo, infine, che “la Relazione fornisca adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici………………….e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari” (comma 7). I modelli relativi alla Relazione revisionale e programmatica degli Enti Locali erano stati previsti già dal DPR n. 194/96, ma furono dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 15 marzo 1996) a seguito del ricorso presentato dalla Regione Toscana; tale ricorso era motivato dal fatto che non era stato prevista una diretta partecipazione delle Regioni e Province autonome nel processo di formazione e approvazione degli schemi di Relazione previsionale e programmatica, in contrasto con quanto previsto dalla L. 142/90, in base al quale le Regioni sono titolari delle funzioni di programmazione. Il legislatore è intervenuto sulla questione attraverso l’art. 40 del D.Lgs 336/96, prevedendo l’approvazione di un nuovo decreto del Presidente della Repubblica disciplinante gli schemi di Relazione e imponendo il preventivo consenso della Conferenza Stato-Regioni. Tale nuovo decreto, il DPR 326/98, disegna gli schemi di Relazione previsionale e programmatica degli Enti Locali previsti dall’art. 170 comma 8 del TUEL, che sancisce, senza modifiche, quanto già disposto dall’art. 12 comma 8 D.Lgs 77/95: tali schemi – cui si attribuisce anche il fine di garantire, da una parte, la trasparenza dell’attività dell’Ente Locale nei confronti del cittadino-contribuente e di agevolare, dall’altra, in sede consuntiva, una valutazione di efficacia e di coerenza tra risultati ed obiettivi fissati – presentano i caratteri previsti dall’art. 151 comma 3 del TUEL e già imposti dalla L. 142/90, che pretendeva che la Relazione previsionale e programmatica permettesse una lettura per programmi, servizi ed interventi; ma mentre la L. 142/90 lasciava le autonomie locali libere di predisporre i modelli da esse ritenuti più idonei, i successivi D.Lgs 77/95 e il TUEL ritennero necessario imporre dall’alto un modello standardizzato, in conseguenza della totale incapacità dimostrata dalle autonomie locali di dare vita a documenti programmatici chiari e coerenti e della prassi diffusa che vedeva le autonomie locali redigere, sistematicamente, programmi mancanti di indicazioni dettagliate relative agli obiettivi strategici dell’Ente Locale, carenti di informazioni relative al grado di priorità da attribuire agli obiettivi, privi di riferimenti alle forme di investimento e di finanziamento e alle modalità di realizzazione, privi di proporzionalità tra l’ammontare della spesa per investimenti e le relative forme di copertura finanziaria, mancanti, nel modo più assoluto di una qualche forma di collegamento non solo con il Bilancio pluriennale e gli altri strumenti di programmazione ma anche con la stessa struttura organizzativa dell’Ente. In base all’art. 1 del DPR 326/98, gli schemi di Relazione previsionale e programmatica devono contenere le indicazioni minime necessarie per illustrare le principali caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali dell’Ente. Il DPR 326/98 prevede quattro modelli di Relazione (Province, Comuni e Unioni di Comuni, Comunità montane e Città metropolitane) i cui contenuti presentano alcune differenziazioni, relative soprattutto all’entrata, alla diversa potestà impositiva e all’analisi di particolari risorse. I modelli dettati dal DPR 326/89 così si articolano: 1) caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servii dell’Ente: in questa sezione si descrivono i caratteri tipici della specifica realtà locale, col fine di individuare dettagliatamente la domanda da parte della collettività e di anticiparne le possibili variazioni; le informazioni raccolte, infatti, permettono la definizione preventiva delle modifiche da apportare ai servizi già esistenti e l’indicazione dei servizi da definire ex novo alla luce delle nuove esigenze evidenziate sul territorio; 2) analisi delle risorse. In questa sezione si individuano i mezzi finanziari disponibili per la parte dell’entrata e si fornisce una valutazione analitica dei programmi e degli eventuali progetto indicati nel Bilancio annuale e in quello pluriennale con riferimento alla spesa consolidata, a quella di sviluppo e a quella d’investimento; 3) programmi e progetti. In questa sezione viene indicato, per ciascun programma, un’articolazione triennale delle spese correnti e delle spese di investimento; 4) stato di attuazione dei programmi deliberati negli anno precedenti. In questa sezione – non prevista nel modello ex DPR 194/96 ed introdotta dal PR 326/98 – si tende a garantire la massima coerenza tra quanto realizzato negli anni precedenti e quanto invece ancora parzialmente o integralmente realizzabile dall’Ente Locale; 5) rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici. In questa sezione, anch’essa di nuova introduzione, vengono enucleati i dati analitici di cassa dell’ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio comunale secondo un modello a doppia entrata che riclassifica i valori di Bilancio secondo un criterio economico-funzionale; 6) considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore e agli atti programmatici della Regione. In questa sezione – alla cui struttura il DPR 326/98 non ha apportato sostanziali modifiche – si illustrano le valutazioni finali della programmazione e si procede alla sottoscrizione dell’intero documento da parte del direttore generale, del responsabile della programmazione, del responsabile del servizio finanziario e del rappresentante legale dell’Ente. Fin dalle previsioni della L. 142/90, confermate in toto dal TUEL, è di tutta evidenza la correlazione tra la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale, poiché il Bilancio pluriennale esprime in termini quantitativi la scelte derivanti dal processo di pianificazione dell’Ente mentre la Relazione previsionale e programmatica descrive tali scelte dal punto di vista qualitativo ed individua il rapporto tra gli obiettivi fissati e la domanda della collettività. Il piano strategico di intervento che si incarna nella Relazione previsionale e programmatica rappresenta il frutto di un’ampia partecipazione democratica poiché trova la propria fonte non solo negli obiettivi strategici indicati nel documento programmatico del Consiglio dell’Ente, ma anche nelle indicazioni dei tecnici , i responsabili dei servizi e nelle segnalazioni delle forze sociali e degli stessi cittadini: la Relazione, quindi, appare come il principale strumento di comunicazione delle finalità e le relative modalità e soprattutto delle priorità di attuazione della volontà politica dell’Ente nei confronti della collettività e della struttura tecnico-amministrativa. Se si considera che dei cinque momenti fondamentali in cui si articola l’attività di pianificazione e programmazione dell’Ente Locale (ricognizione o analisi dello scenario ambientale, individuazione degli obiettivi, analisi delle risorse disponibili, scelta delle opzioni alternative, assegnazione dei programmi operativi) le prime quattro fasi sono contenute nella Relazione previsionale e programmatica (mentre l’ultima – assegnazione dei programmi operativi – trova la sua esplicitazione in sede di bilancio preventivo e con l’approvazione del Piano esecutivo di gestione nell’ambito delle relative assegnazioni ai responsabili dei servizi e dei centri di costo) appare del tutto evidente che questo documento, per anni considerato un semplice allegato al Bilancio, costituisce in realtà il perno dell’intero processo di pianificazione e programmazione dell’attività dell’Ente Locale. Il documento in parola – oltre che valido strumento cui fare riferimento ai fini del sistema di controllo della gestione dell’Ente – appare altresì indispensabile per la traduzione in atti delle singole scelte politiche perché essa permette l’individuazione esatta, da parte degli organi di governo, delle modifiche quantitative e qualitative da apportare ai servizi erogati e alle connesse forme di gestione e alla dotazione organica del personale, permettendo di calcolare l’entità del fabbisogno finanziario richiesto da tali modifiche. Nell’ottica della separazione tra politica ed amministrazione, tra competenze degli organi politici e quelle degli organi dirigenziali, la Relazione previsionale e programmatica, che collega gli indirizzi politici con la pianificazione operativa attuata attraverso il Piano esecutivo di gestione, rappresenta, perciò, l’anello di congiunzione tra politica e gestione.
Il Piano esecutivo di gestione: funzione e contenuti
Il Piano esecutivo di gestione rappresenta una delle novità più rilevanti introdotte nell’ordinamento finanziario e contabile: l’art. 169 del TUEL stabilisce che “sulla base del Bilancio di previsione annuale, deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce prima dell’esercizio finanziario il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”. La procedura di redazione ed approvazione del Piano esecutivo di gestione non corrisponde a quella prevista per il Bilancio: il Bilancio è approvato dall’organo consiliare ed è un documento con contenuti esclusivamente finanziari, il Piano esecutivo di gestione è definito ed approvato dall’organo esecutivo sulla base del Bilancio di previsione annuale e contiene non solo elementi finanziari ma individua altresì gli obiettivi di gestione e gli strumenti e le dotazioni organiche utilizzate per la realizzazione di essi che vengono direttamente affidati ai responsabili dei servizi. Con l’entrata in vigore del D.Lgs 29/93 – come modificato ed integrato dal D.Lgs 80/98 e dal D. Lgs 387/98 – e con l’emanazione del D.Lgs 77/95 – come modificato ed integrato dal D.Lsg 336/96 e dalla L. 342/92 e trasfuso nel TUEL – e, soprattutto, con la promulgazione della L. 127/97 – la c.d. Bassanin-bis – il meccanismo di tipo autorizzatorio relativo al rapporto tra organo consiliare ed organo esecutivo (redazione ed approvazione del Bilancio), viene sostituito da un meccanismo che vede coinvolti tre soggetti – Consiglio, Giunta e Dirigente – su due livelli di autorizzazione: un primo, preesistente, livello di autorizzazione dal Consiglio alla Giunta attraverso il Bilancio; un secondo livello di autorizzazione dalla Giunta al Dirigente attraverso il Piano esecutivo di gestione. In virtù della separazione tra politica e gestione non esiste alcun rapporto diretto tra responsabile di servizio e Consiglio, privo di competenze nel definire gli indirizzi gestionali ma a cui è attribuito, invece, il compito di definire gli indirizzi strategici. Il dettaglio del Piano esecutivo di gestione è deve essere necessariamente più ricco rispetto al Bilancio, che è e resta un documento di autorizzazione di tipo esclusivamente politico, a mezzo del quale sono individuati gli obiettivi strategici dell’Ente e viene attribuita a ciascun obiettivo una quantità congrua di risorse: fissato in Bilancio l’obiettivo strategico e stanziati i relativi finanziamenti, il Consiglio si ritrae lasciando all’organo esecutivo la determinazione, attraverso la redazione del Piano esecutivo di gestione, delle modalità di attuazione degli obiettivi fissati. L’indicazione offerta dal legislatore sulle modalità di redazione del documento di programmazione operativa, però, lascia erroneamente desumere che la costruzione del Peg debba essere successiva alla redazione del Bilancio di previsione. Quanto chiarito nella prima parte di questo lavoro, che descrive la sequenza logica di una coerente attività di programmazione dell’Ente locale – pianificazione (ovvero individuazione degli obiettivi da raggiungere nel rispetto dei fini istituzionali dell’Ente, che trova corpo nella Relazione previsionale e programmatica), programmazione (ovvero scelta, tra le differenti alternative praticabili, del programma più consono al raggiungimento dell’obiettivo, che trova corpo nel Piano esecutivo di gestione), Bilancio (ovvero quantificazione delle risorse attribuite al programma) – invece, dimostra che una corretta attività di programmazione si realizza attraverso il processo inverso, risalendo al dato generale dal dato particolare; la formazione del Peg, infatti, prende le mosse dai dati di prechiusura dell’esercizio in corso forniti dalla ragioneria ad ogni responsabile, cui viene indirizzata, altresì, una proiezione di quella che potrebbe essere la spesa futura del relativo centro di costo. Sulla base di questi dati e sui dati forniti dalla Giunta, relativi alle prime indicazioni sull’esercizio futuro correlate alla prechiusura del Bilancio e alla programmazione pluriennale già approvata, i responsabili dei centri di costo provvedono a realizzare dei piani di lavoro di massima tra loro alternativi, da presentare alla Giunta, che provvederà ad individuare il più pertinente agli indirizzi politici dell’amministrazione. Terminate queste operazioni, i dati vengono aggiornati dalla ragioneria, la Giunta procede alle scelte definitive, i responsabili procedono alla predisposizione dei programmi e dei progetti da inserire in Bilancio ed in funzione dei quali riceveranno nel Peg l’assegnazione di dotazioni finanziarie e strumentali. La predisposizione delle previsioni per centro di costo deve rispettare le scadenze del Bilancio di previsione e dei suoi allegati. Una volta deliberato il Bilancio di previsione, la Giunta ed i responsabili dei centri di costo hanno tempo fino al 31 dicembre per completare il Piano esecutivo di gestione, nel rispetto dell’indirizzo tracciato dal Consiglio. L’art. 169 TUEL, comma 2, indica che il Peg contiene una graduazione delle voci iscritte in Bilancio: la graduazione delle risorse in capitoli, dei centri di costo e degli interventi in capitoli; la norma prevede, cioè, che la struttura ed il contenuto del Piano esecutivo di gestione risponda in modo diretto allo schema di Bilancio ex DPR 194/96 e ciò al fine evidente di rendere più semplice l’utilizzo congiunto e coerente dei due strumenti. Il Bilancio definisce nella parte della spesa un modello organizzativo di tipo funzionale – che individua quali centri di responsabilità i servizi identificati in reparti organizzativi, semplici o complessi, composti da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile al quale è affidato un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati del quale risponde il responsabile del servizio – ed offre, quindi, una rappresentazione delle funzioni e dei servizi che possono essere svolti dall’Ente. Nel Piano esecutivo di gestione le grandezze aggregate iscritte in Bilancio appaiono scomposte in centri di costo, rendendo possibile in questo modo una più approfondita conoscenza dei contenuti dei servizi delle risorse relative e degli obiettivi affidati ai responsabili degli ambiti funzionali: il contenuto del Piano esecutivo, dunque, tende a responsabilizzare gestionalmente coloro che sono posti a capo di un centro di costo al conseguimento delle eventuali entrate ed all’utilizzo dei fattori (indicati dalla spesa) necessari per lo svolgimento dell’attività deliberata. Mentre lo schema di Bilancio offre una rappresentazione uniforme delle entrate e delle spese conseguite e sostenute dall’Ente, il Piano esecutivo di gestione formalizza le responsabilità gestionali dell’Ente Locale, pertanto deve avere piena e diretta rispondenza con la struttura organizzativa dell’Ente Locale. In virtù dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti pubblici territoriali lo svolgimento dei servizi è realizzato dall’Ente tramite la propria struttura organizzativa in modo differente da Ente ad Ente, per cui la possibilità di articolare i servizi in centri di costo e gli interventi in capitoli permette di eliminare quanto più è possibile il problema dell’eventuale non corrispondenza tra la struttura dei servizi e in termini contabili e la reale struttura organizzativa dell’Ente. Il Piano esecutivo di gestione, infatti, essendo un documento libero dal punto di vista della classificazione, consente di adottare una classificazione perfettamente corrispondente al sistema di responsabilità dell’Ente (articolazione in centri di costo). Qualora se ne accerti la necessità, è possibile apportare modifiche al Piano esecutivo di gestione al fine di raggiungere i risultati fissati nei tempi previsti nonostante i mutamenti intervenuti durante la gestione. Quando le variazioni relative ai capitoli non modificano l’importo complessivo delle risorse o degli interventi né spostano i capitoli da un servizio all’altro, la procedura di variazione del Piano esecutivo di gestione è di competenza della Giunta e comporta solo una modifica degli obiettivi assegnati e accettati dai responsabili. La procedura si fa invece più complessa quando le variazioni relative ai capitoli comportano la modifica degli stanziamenti delle risorse o degli interventi o spostano le previsioni da un servizio all’altro: in questi casi le variazioni non possono essere apportate dalla Giunta se non previa modifica dei relativi stanziamenti in Bilancio da parte del Consiglio. Il TUEL, confermando quanto già disposto dal D.Lgs 77/95, non prevede alcuna consuntivazione del Piano esecutivo di gestione, tuttavia la logica del nuovo ordinamento contabile – specie in ambienti dinamici, quali quelli in cui operano gli Enti Locali, che necessitano rapidi aggiustamenti dei programmi – rende quantomeno opportuno un riscontro consuntivo, perché l’analisi dei risultati di gestione, non solo conferisce un più coerente significato al processo di pianificazione preventivamente definito ma rappresenta, altresì, il primo passo della programmazione del periodo successivo.
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