Inquadramento dell’istituto
L’istituto della remissione del debito di cui all’art. 1236 del codice civile rientra nel novero dei modi di estinzione del rapporto obbligatorio diversi da quello che normalmente dovrebbe determinarne la cessazione degli effetti, ossia l’adempimento.
Insieme all’impossibilità sopravvenuta, esso assume una svolta unidirezionale in ordine alla duplice prospettiva teleologica che caratterizza la dinamica conflittuale della relazione obbligatoria, in quanto alla liberazione del soggetto passivo del rapporto non fa da contraltare la speculare soddisfazione dell’interesse (non necessariamente patrimoniale) creditorio.
Il dibattito relativo alla sua natura giuridica: la tesi contrattuale
Già da tempo risalente la dottrina civilistica si interroga circa la natura giuridica dell’istituto in esame: il problema, nasce, più segnatamente, a causa della (forse solo apparente) ambiguità del legislatore del codice civile del 1942.
L’art. 1236 c.c. statuisce, infatti ,che la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un termine congruo di non volerne profittare.
Parte della dottrina, ad oggi minoritaria, muovendo dall’ultima proposizione della disposizione, considera la dichiarazione debitoria di non opposizione alla remissione sintomatica di un tacito consenso a quello che si configura pertanto, quale vero e proprio accordo remissivo.
Detta dichiarazione, alla stregua di tale impostazione, assurge così ad elemento di perfezionamento del contratto, rimettendosi dunque l’effetto estintivo dell’obbligazione alla tacita adesione del debitore.
Taluni degli autori che abbracciano la tesi della matrice consensuale dell’istituto ritengono che questa possa essere avvalorata attraverso il richiamo a quel principio generale del diritto dei contratti secondo cui ciascun soggetto, in forza dell’autonomia che gli è riconosciuta dall’ordinamento, può disporre liberamente della propria sfera giuridica patrimoniale senza altrui interferenze. Laddove, infatti, si negasse natura di accordo alla remissione, la sfera giuridica del debitore sarebbe incisa dalla mera manifestazione di volontà del creditore, la quale, sebbene possa produrre l’indubbio vantaggio in seno al debitore dell’estinzione del vincolo obbligatorio, d’altra parte sarebbe lesiva di tale principio fondamentale in quanto non consentirebbe così a quest’ultimo di operare a monte una valutazione dei propri interessi
L’inosservanza del principio di non interferenza non sarebbe smentita, invero, neanche dalla facoltà riconosciuta al debitore di manifestare la propria opposizione alla remissione, in quanto si tratterebbe di una sanatoria operante in ordine ad un principio fondamentalissimo la cui violazione è stata però – adoperando enfaticamente la terminologia propria del diritto penale- già consumata al momento dell’unilaterale manifestazione di volontà del creditore.
In termini più semplici, l’ordinamento considera prevalente l’interesse generale del soggetto a non vedersi incisa in via del tutto eteronoma la propria sfera giuridica rispetto ad una modificazione oggettivamente favorevole ma intervenuta senza il proprio consenso.
La salvaguardia di questo principio impone pertanto la netta prevalenza del mezzo rispetto al risultato perseguito.
La remissione quale negozio giuridico unilaterale recettizio
L’impostazione poc’anzi prospettata può dirsi minoritaria in quanto la dottrina prevalente nega natura di rinuncia su base contrattuale alla remissione del debito, riconducendola piuttosto al genus dei negozi giuridici unilaterali recettizi.
In via generale, il negozio giuridico unilaterale (si pensi, ad esempio, al testamento od all’atto costitutivo di una fondazione), differentemente dal contratto, si perfeziona attraverso la dichiarazione di volontà di una sola parte.
La dichiarazione negoziale si dice recettizia, laddove, per produrre effetto, deve pervenire a conoscenza del destinatario della medesima, alla quale va quindi comunicata ovvero notificata (un esempio, a titolo esemplificativo, può cogliersi nella disdetta del contratto).
Quanto all’istituto di cui trattasi, la tesi della riconducibilità a tale categoria giuridica poggia sull’interpretatio litterae, su quella sistematica e sulle risultanze della tradizione romanistica.
Muovendo proprio da quest’ultima, le fonti del diritto romano, ed in particolare quelle di età post-classica, definiscono espressamente l’acceptilatio (equivalente romanistica dell’attuale remissione) quale negozio unilaterale tramite il quale il creditore manifestava al debitore la propria soddisfazione, con conseguente scioglimento del vincolo senza avere ottenuto l’adempimento dell’obbligazione.
L’autorevolezza della tesi rappresentata deve tanto a quella parte della dottrina, invero dominante, che ha fortissimamente valorizzato il dato letterale.
Dalla norma in parola può cogliersi univocamente la precisa volontà del legislatore di far assurgere ad elemento di perfezionamento non già la dichiarazione del soggetto passivo di non volere profittare della remissione, quanto piuttosto la comunicazione della dichiarazione remissioria del creditore.
Del resto, risulta parimenti chiara l’indicazione derivante dalla Relazione al codice civile, sulla base della quale “La remissione del debito è un atto unilaterale che si perfeziona con la sua comunicazione al soggetto cui è diretta”.
Fatta salva questa configurazione, rimane il problema di inquadrare correttamente l’eventuale dichiarazione di rifiuto (e simmetricamente, di mancato rifiuto) resa dal debitore rimesso.
Anche in questo caso la Relazione al codice fornisce delle precise indicazioni laddove specifica che “Tuttavia, la volontà del debitore non è senza effetto perché, pur non essendo elemento costitutivo del negozio, può impedire che questo produca le sue conseguenze giuridiche se egli dichiara di non volerne profittare”.
Emerge così che la rilevanza dell’opposizione si dispiega nella sua attitudine ad impedire il consolidamento di un negozio già perfetto, risultando ostativo alla permanenza degli effetti del medesimo.
Alcuni autori (Caringella) ritengono, in particolare, che il rifiuto sia condizione risolutiva di un negozio previamente costituitosi.
Quanto alle argomentazioni che rilevano su un piano sistematico, il superamento della teoria contrattuale si struttura proprio sulla critica al principio di non interferenza di cui al PP 1.2.
Questa dottrina ha infatti felicemente aderito al principio di elaborazione giurisprudenziale (con la doverosa precisazione che si tratta di giurisprudenza ad oggi consolidata) dell’unilaterale modificabilità favorevole della sfera giuridica altrui.
Per quanto formalizzatosi presso le aule di tribunale, tale principio trova avallo ed applicazione in ben precisi dati normativi.
Se infatti da un lato è reale che non sia possibile mutare in pejus la sfera giuridica altrui senza il consenso del soggetto inciso, d’altra parte è e anche vero che ciò non sia sempre così laddove la modifica sia a questi favorevole.
L’istituto che pair excellence dà comprova di ciò è quello di cui all’art. 1411 del codice civile, ossia il contratto a favore del terzo.
Questa figura consente al terzo di ottenere il vantaggio di pretendere l’adempimento dell’obbligazione dedotta in contratto a suo favore, ancorchè questo non sia stato da lui stipulato. Basti pensare, a titolo esemplificativo, all’accollo esterno, il quale è un contratto a favore del terzo in quanto le parti contraenti (ossia l’accollante ed il debitore accollato) conferiscono al creditore il diritto di pretendere direttamente dall’accollante stesso il soddisfacimento del proprio diritto.
Al pari di quanto accade nel negozio remissorio, anche al terzo estraneo all’accordo pattuito in suo favore è devoluta la facoltà, con una dichiarazione di volontà posteriore al perfezionamento del contratto, di caducare l’efficacia giuridica di un negozio già concluso e giuridicamente costituito.
La portata di tali considerazioni consente, quindi, di comprendere quali siano le ragioni in ordine alle quali si è indotti ad escludere la natura contrattuale dell’istituto, il cui perfezionamento è esclusivamente legato alla dichiarazione ( e dalla relativa comunicazione al debitore) di volontà del creditore remittente.
Remissione ed istituti (solo apparentemente) affini
L’accoglimento della natura negoziale, ma non contrattuale, della remissione non deve indurre in errore circa la fattibilità giuridica di un accordo mediante il quale il creditore subordini la remissione al consenso prestato dal debitore.
È chiaro, che a fronte della medesimezza delle conseguenze giuridiche incidenti direttamente sul rapporto obbligatorio, ossia il suo venir meno, ci si trovi tuttavia dinnanzi ad una fattispecie giuridica ontologicamente diversa.
Un’ intesa di tale tipologia dà indubbiamente luogo ad un contratto innominato, frutto della libera esplicazione dell’autonomia privata patrimoniale, con conseguente assoggettabilità al giudizio di meritevolezza degli interessi che le parti hanno inteso perseguire mediante tale atipico schema consensuale.
Natura diversa rispetto alla remissione presenta anche il c.d. pactum de non petendo, non delineandosi tale istituto in un modo di estinzione del vincolo giuridico obbligatorio, bensì in un accordo con cui il creditore si obbliga a non pretendere il soddisfacimento del proprio diritto prima di un dato tempo.
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