La Remissione della Querela non abbisogna più della accettazione – Commento a Sent. G. di P. Trieste – Sez Pen 15 maggio 2007 – Art. 340 CP

Di Bari Matteo 07/06/07
Premessa
 
L’art. 340 C.P. è uno degli articoli dedicati alla Querela, una delle Condizioni di procedibilità dell’azione penale. Vi sono alcuni reati che sono ‘procedibili’ solo in presenza di Querela.
 
Ebbene l’Art. 340 CP prevede che, per la remissione della querela, è necessaria la dichiarazione espressa del querelante.
 
Prevede inoltre, e soprattutto, che è l’argomento che oggi ci interessa, che la remissione della querela deve essere accettata dal querelato, cioè da colui a carico del quale è stato promosso il giudizio penale.
 
Indifferente quale sia la ratio della norma, oggi ci tocca trattare questo argomento, attesa la non pacificità di questa norma.
 
IL CASO
 
In claris non fit interpretatio, m’insegnava il prof. Cervenca, docente di diritto romano all’Università.[1]
 
Ma, per il G. di P. di Trieste, anche questa norma lascia spazio a diverse interpretazioni. La Remissione di Querela abbisogna di accettazione ? non è più così. La Sentenza in Commento pone un nuovo orientamento.
 
Era accaduto che F.S., a Barcola, Trieste, durante l’estate scorsa, si era appiccicato con R.V., malmenandosi e proferendosi ogni sorta di parolacce.
 
L’Avvocato del V.R. consiglia al proprio cliente di denunciare il F.S. e la denuncia viene redatta e depositata per la procedibilità della querela.
 
Viene fissato il processo, per il 19 settembre 2006. La prima udienza è rinviata per sciopero degli avvocati. Alla seconda udienza l’Avvocato del F.S., difensore d’ufficio, fa presente di aver tentato di contattare il F.S., senza esito, senza successo.
 
Il G di P. fissa una nuova udienza per il tentativo di conciliazione.
 
La stessa cosa avviene all’udienza successiva. L’Avvocato del F.S., difensore d’ufficio, fa presente di aver tentato invano di contattare il F.S., che la sua informativa è rimasta ancora una volta senza risposta. Questa volta l’Avvocato del V.R., persona offesa, preannuncia però che quest’ultimo ha intenzione di rimettere la querela di lì a poco, in cancelleria. E così viene fatto. Nelle more tra le due udienze l’Avvocato del V.R., persona offesa, deposita Remissione di Querela.
 
All’udienza dello scorso 15 maggio 2007, il Giudice, rilevato, in atti, il deposito della Remissione della Querela, ritenendo non necessaria la presenza del F.S. – querelato – per l’accettazione della querela, assolve il F.S., per compiuta ‘Remissione della Querela’.
 
Commento.
 
La Sentenza in questione si segnala per un nuovo interessante orientamento.
 
Il Principio che è sancito da questa Sentenza è che, davanti al Giudice di Pace, Sez. Penale, non è più necessaria la presenza del Querelato, per accettare la Remissione di Querela.
 
E ciò malgrado l’art. 340 CP preveda – espressamente – che la Remissione della Querela deve essere accettata, personalmente, dal Querelato.   
 
Questo orientamento giurisprudenziale,[2] però, anziché insinuarsi nel dubbio interpretativo di una norma o normativa non chiara, è senz’altro contra legem. La lettera della legge, infatti, sembra dire proprio il contrario, indifferente quale sia la ratio prevista dalla legge per tale formalismo. La lettera della legge è chiara e prevede proprio l’accettazione – addirittura personale – del Querelato.


[1] Questo Commento è a lui dedicato.
[2] Ricordiamo che il diritto giurisprudenziale è considerato fonte del diritto.

Di Bari Matteo

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