Indice
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
1. Il fatto
Il Tribunale di Catania applicava nei confronti degli imputati, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione al delitto di cui all’art. 393 cod. pen..
2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione uno degli imputati, per il tramite del suo difensore, deducendo violazione di legge in relazione alla procedibilità in quanto, a suo avviso, dopo la sentenza, ma prima dell’irrevocabilità, era intervenuta remissione di querela, essendo il ricorso volto a far valere la sopravvenuta estinzione del reato, in conformità con arresti della giurisprudenza di legittimità.
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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso proposto era ritenuto fondato per le seguenti ragioni.
Si osservava prima di tutto come costituisca ius receptum che «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004), rilevandosi al contempo che, in linea con tale principio, è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l’intervenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 39226 del 19/10/2016; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011).
Pur tuttavia, gli Ermellini prendevano atto di come sia stato però rilevato, in senso contrario, che, nel caso di patteggiamento, alla luce della formulazione dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. il ricorso volto a far valere la remissione di querela dovrebbe reputarsi inammissibile, non ricorrendo un’ipotesi di pena illegale (Sez. 5, n. 11251 del 4/12/2018, dep. 2019).
Orbene, secondo quanto rilevato dal Supremo Consesso nella pronuncia qui in commento, tale assunto non era condivisibile, deponendo in senso opposto la circostanza che, secondo quanto rilevato espressamente dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza n. 24246/2004, la peculiare disciplina sostanziale di tale causa di estinzione del reato implica che essa possa intervenire prima della condanna, intesa quale condanna irrevocabile, con tratti che, attesa la necessità della non ricusazione da parte del soggetto interessato, l’avvicinano all’amnistia e la differenziano da tutte le altre cause estintive, e ciò, sempre per la Suprema Corte, vuol dire che l’intervento della remissione, prima dell’irrevocabilità della sentenza, deve poter trovare ingresso nel processo, sulla base di un dato di rilievo sostanziale, che prevale sulla altrimenti ineluttabile declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ebbene, alla luce delle considerazioni in punto di diritto sin qui esposte, i giudici di piazza Cavour ritenevano come nel caso di specie la remissione di querela, accettata dall’interessato, determinasse l’estinzione del reato, risultando ciò incompatibile con l’applicazione di una pena ex art. 444 cod. proc. pen..
Si imponeva, quindi, per la Corte di legittimità, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per tale causa, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, secondo la speciale disciplina dettata in materia di remissione di querela
4. Conclusioni
Con la decisione in esame, a differenza di quanto sostenuto in un’altra pronuncia, si fornisce risposta positiva al quesito enunciato nel titolo di questo articolo, essendo ivi affermato per l’appunto che, pure nel caso di c.d. patteggiamento, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato.
Se quindi è possibile chiedere l’estinzione del reato per intervenuta (e accettata) remissione di querela, anche laddove venga proposto ricorso per Cassazione avverso un provvedimento di questo genere, alla stregua di siffatto approdo ermeneutico, ciò nonostante, a fronte di un orientamento ermeneutico non univoco sul punto, sarebbe opportuno, ad avviso dello scrivente, che su tale questione intervenissero le Sezioni Unite.
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