La questione relativa alla possibilità di adoperare l’istituto della rimessione tacita della querela a seguito della manifesta inerzia da parte del querelante ha avuto modo di porsi, e di essere risolta in maniera tutt’altro che univoca, sino a tempi particolarmente recenti. Una tale soluzione, per vero, risulta espressamente disciplinata dalla legge soltanto nel procedimento innanzi al Giudice di Pace, ma soltanto, si badi, in uno specifico caso; ci si riferisce, in particolare, all’art. 28, co. 3 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il quale prevede che la mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto di comparizione delle parti sia stato regolarmente notificato ai sensi dell’art. 27, co.4, equivale alla rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora questa sia stata già presentata. La collocazione topologica di una siffatta disposizione, unitamente all’espresso richiamo all’art. 27, co. 4, lascia inequivocabilmente intendere come tali disposizioni possano essere legittimamente riferite al solo caso in cui al procedimento penale si sia dato avvio mediante il particolarissimo (e per certi versi di dubbia legittimità costituzionale) istituto del ricorso immediato al Giudice di Pace da parte della persona offesa. Per quanto detto, la remissione tacita della querela per inerzia del querelante non assume certamente valenza generale. Qualora il legislatore avesse voluto perseguire un tale intento, infatti, bene avrebbe potuto estendere la previsione pocanzi richiamata all’intero procedimento davanti al Giudice di Pace, piuttosto che richiamarla in una sola, e peculiare, circostanza. Le medesime conclusioni valgono, a fortiori, per ciò che concerne quei procedimenti i quali si svolgano innanzi ad un Giudice diverso dal Giudice di Pace. Quanto detto, sia chiaro, non esclude la possibilità che si addivenga ad una remissione tacita della querela in ogni caso. L’art. 152 c.p., infatti, espressamente prevede, al comma terzo, la figura della remissione tacita, identificandola alla stregua di una sottocategoria della remissione c.d. extraprocessuale (“La remissione extraprocessuale – stabilisce l’art. 152 – è espressa o tacita”); affinché una tale fattispecie possa dirsi realizzata, tuttavia, risulta imprescindibile il compimento di “fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela” (giusta comma 4 del medesimo articolo). È dunque la semplice inerzia, tenuta da chi non dovesse comparire ovvero svolgere alcuna attività partecipativa nelle more di un procedimento penale ritualmente instauratosi a seguito della presentazione di una querela, che non risulta da sola sufficiente ad ingenerare la possibilità, per il Giudice adito, di ritenere l’atto querelatorio tacitamente rimesso, risultando piuttosto necessari indicatori e fatti ulteriori a questo fine. In questo senso ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte di Cassazione, ed in particolare la sezione V della stessa, la quale, con orientamento recentissimamente consolidatosi, ha chiarito che “l’omessa comparizione del querelante in udienza difetta del requisito di univocità e non può [da sola] integrare in alcun modo una fattispecie di remissione tacita della querela” (Cass. pen. Sez. V, Sent. 03-03-2015, n. 9278, Cass. pen. Sez. V, Sent. 30-03-2015, n. 13549, nonché Cass. pen. Sez. V, Sent. 05-03-2015, n. 9692).
La remissione tacita della querela per inerzia del querelante alla luce dei più recenti orientamenti della suprema Corte di Cassazione.
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