La responsabilità amministrativa della persona giuridica nell’attuale quadro normativo italiano

Luigi Orlando 28/03/19
INTRODUZIONE ED INQUADRAMENTO STORICO-GIURIDICO DELLA DISCIPLINA.

 

SOMMARIO: 1. « societas delinquere non potest » : Premessa. – 2. Le iniziative europee e l’evoluzione italiana, fino all’emanazione del decreto legislativo 231/2001. – 3.  Natura Penale, Amministrativa o tertium Genus?

  1. Societas delinquere non potest : Premessa

Può, una persona giuridica[1] essere un soggetto attivo del reato?

Originariamente, a questa domanda si rispondeva attraverso un famoso brocardo di origine romanistica: « societas delinquere non potest ».

Nell’affrontare lo studio di tale principio e del suo impatto su tutto l’ordinamento vigente, la nostra ricerca si deve trovare ad affrontare vasti campi tematici i quali, spaziano da fondamenti storico-filosofici ad una evoluzione nei quadri ordinamentali giuridici più recenti.

La storia e la stessa realtà giuridica moderna, ci offrono infatti soluzioni differenti e contrastanti sotto diversi profili in relazione a tale principio.

Se esaminiamo la questione, sotto un primo profilo, quello storico, e ci inoltriamo dritti alle origini del diritto romano, troviamo che già in Gaio era negata la possibilità di perseguire gli enti, mentre Ulpiano ricordava che l’accusa poteva aver luogo contro coloro che amministrano la città e non contro la città stessa.

L’evoluzione dei costumi e delle società portano ad uno scenario decisamente diverso. Nell’Europa del tredicesimo secolo, viene elaborata una forma larvale di responsabilità degli enti, arrivando a punire intere città, villaggi e addirittura  interi capitoli di una chiesa. Si giunge così a comminare vere e proprie sanzioni collettive che si concretizzavano in particolar modo, in pene pecuniarie, prese di ostaggi e saccheggi di interi territori.

In epoche meno remote, bisogna tenere presente anche come i comuni, nell’Italia medievale, si dotarono di propri statuti all’interno dei quali si prevedevano reati ascrivibili all’ente territoriale stesso[2].

Ipotesi queste, che non sono mancate neanche in epoche storiche successive, si pensi alla rivoluzione francese[3] dove si andò ad annientare del tutto il sistema delle corporazioni, negando al fenomeno associativo ogni possibilità di esistenza e alle associazioni ogni forma di capacità personale.

Sotto un secondo profilo, quello logico-concettuale si contrapponevano principalmente due tipi di teorie. Quella della c.d., finzione o finzionistica (Fiktionetheorie) di Friedrich Carl Von Savigny[4] – in attinenza al suo dettato Giusnaturalistico – nella prima metà del XIX secolo, in base alla quale si negava alle persone giuridiche una soggettività penale in quanto erano dei meri soggetti artificiali. La loro sarebbe un esistenza soltanto fittizia, che trarrebbe origine da un atto di riconoscimento dell’ordinamento giuridico – un privilegio concesso dal potere sovrano – riconoscimento accordato solo per scopi leciti[5].

La seconda teoria, del tutto opposta alla precedente ma, predominante in quest’epoca, è la c.d. teoria della realtà od organicistica, di Otto Von Gierke, la quale invece, riconosce soggettività reale e non fittizia alla persona giuridica in virtù di un rapporto di rappresentanza organica tra l’ente e la persona fisica e quindi, essere assoggettata a responsabilità penale al pari di quella umana.[6]

Teorie queste, da sottolineare, che sono state rielaborate già nel lavoro e pensiero fondamentale di Bricola[7], dotato di una straordinaria lucidità ed apertura, se si considera che fu scritto più di 30 anni fa. –  nel 1970 ndr –

L’evoluzione del dibattito dottrinale in materia, per ultimo condotto da De Maglie, ha mostrato come alle origini, le difficoltà teoriche e prasseologhiche nella formalizzazione di una sanzione adeguata ed effettiva al destinatario persona giuridica siano frutto di un mero errore di prospettiva.

Se si va infatti ad escludere la pena detentiva, per ovvie ragioni, dalla responsabilità personale della persona giuridica, si va ad aprire un arsenale di sanzioni – di tipo interdittivo e pecuniario – le quali possono essere facilmente applicate alla persona giuridica[8].

Superate queste argomentazioni adottate dalla dottrina penalistica italiana tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, l’unico argomento principe che predominava in questi ultimi anni contro l’ammissibilità dell’illecito penale della persona giuridica, lo si ricavava dall’assenza di una volontà dell’ente, che escluderebbe ogni possibilità di costruire l’elemento soggettivo del reato. Questo, lo si ricaverebbe principalmente per due ordini di motivi: il primo e che alla persona giuridica sarebbe preclusa ogni soggettività e rimproverabilità; il secondo punto avrebbe vanificato l’efficacia deterrente della pena, per l’insensibilità di tale soggetto ad una coazione psicologica[9].

Inoltrandoci verso un periodo più moderno e, in particolare, avvicinandoci al nostro diritto vigente, anche qui non sono mancate discussioni circa l’ormai dibattuta questione sul potest o non potest con riguardo ad una responsabilità delle persone giuridiche. Da una parte infatti si sono affacciate diverse dottrine favorevoli ad una tale responsabilità le quali, si sono lasciate ispirare da un ormai consolidata normativa Anglosassone[10] in primis e, Francese[11] poi, che hanno riconosciuto a fronte di diverse esigente politico-criminali di predisporre anche a carico delle persone giuridiche una responsabilità.

Dall’altra parte, secondo quella opposta, il principio di societas delinquere non potest, riceverebbe in primis, un avvallo a livello costituzionale, più precisamente dall’art 27, cm. 1 il quale sancisce che la responsabilità penale è personale.[12]

Tale principio di garanzia, avente come destinatario esclusivo la sola persona fisica, alla quale si garantisce la non punibilità per fatto commesso da altrui soggetto, non sarebbe applicabile di contro, alla persona giuridica.

Principio inoltre che non deve essere visto solo nella sua accezione più ristretta ma, deve essere inteso anche per una responsabilità per fatto proprio colpevole[13] e ciò, non comporterebbe il divieto della soggettività penale delle persone giuridiche ma comporterebbe al più la loro non assoggettabilità a pena.

Attraverso tale concezione, si riconosce da un lato, sotto un profilo sociologico societas delinquere non potest, sotto quello giuridico-costituzionale si oppone quello di societas puniri non potest.

La norma costituzionale, vista nella sua accezione minima intende vietare la responsabilità per fatto altrui quindi, la società non potrebbe rispondere penalmente per un fatto commesso da altrui soggetto.

Prendendo le mosse di un interpretazione estensiva che identifica il carattere personale della responsabilità andrebbe collegato con un altro principio, quello della colpevolezza. Per aversi quindi responsabilità penale, il fatto commesso da altrui soggetto deve essere un fatto proprio colpevole, cioè sussistere almeno il dolo o la colpa (l’elemento soggettivo del reato) in relazione agli elementi più significativi della fattispecie[14].

La persona giuridica quindi, secondo tale orientamento, non potrebbe rispondere personalmente, proprio perché incapace di un atteggiamento volitivo colpevole[15].

L’ultimo punto sulla questione è quello legato all’impossibilità per gli enti di apprezzare la funzione della pena inflitta, nella prospettiva non solo retributiva e generale preventiva, ma anche rieducativa poiché, le sue varie funzioni sembrano essere destinate esclusivamente ad una persona fisica e non giuridica, con maggiore evidenza, la funzione retributiva e rieducativa della pena potrebbero presupporre una persona fisica destinataria della pena e, dunque, come unico possibile autore dell’illecito penale.

Retributiva poiché l’idea di castigo è concepibile solo in rapporto alla colpevolezza di chi la subisce, cioè ad un riprovevole atteggiamento psicologico nei confronti del fatto illecito commesso.

Quella rieducativa invece, mira a modificare la personalità del soggetto – autore dell’illecito – per riadattarla alla società, ai valori socialmente condivisi e protetti. La pena quindi, sembra concepibile solo in rapporto al personalismo psichico dell’individuo umano in carne ed ossa.[16]

De iure condendo, per superare tale impasse tra le varie dottrine che remavano a favore e contro la responsabilità delle persone giuridiche, si era proposto di configurare a carico dell’ente, sanzioni con il carattere di misure di sicurezza quali confisca, revoca di concessioni, sospensione dell’attività; cioè sulla base del presupposto che tali misure implicano una pericolosità sociale per poter essere applicate e, solamente un fatto proprio, non necessariamente colpevole.

De iure condito se esaminiamo il nostro attuale assetto normativo, noteremo che pressoché tutte le norme di parte generale del codice penale, sono state pensate e ritagliate a misura d’uomo, sul modello cioè dell’autore individuale dell’illecito.

Si pensi agli artt. 40, 41, 42 e 43 c.p., che parlano di azione od omissione, intesa ovviamente da parte del legislatore storico, in senso Hegeliano, come un azione umana, come una scelta individualistica della volontà umana, a quella dell’art 43, comma 1 c.p, che definisce il dolo e la colpa come criteri di imputazione soggettivi[17].

Inoltre, benché nel nostro attuale quadro legislativo, non ci sia propriamente una norma esplicita che escluda l’irresponsabilità[18] delle persone giuridiche, essa è però concordemente desunta da due articoli in particolare.

Il primo è l’art. 197[19] del codice penale – novellato dall’art 116 della legge del 24 novembre 1981 n° 689 (modifiche al sistema penale) – il quale, evidenzia che gli enti collettivi in genere non possono essere destinatari di una sanzione penale diretta, al massimo potrebbero essere destinatari unicamente di una responsabilità civile sussidiaria.[20]

Il secondo articolo di riferimento, è il 6[21], comma 3, della l. 24 novembre 1981 n.689 – Modifiche al Sistema Penale –  legge la quale, ha codificato per la prima volta in Italia, il c.d. Diritto penale amministrativo.

Nella prassi applicativa, non si è però mai fatto ricorso ad alcuno escamotage interpretativo per aggirare il principio in esame anzi, quelle poche volte in cui si è avuto modo di dibattere sulla questione, la stessa Cassazione non ha perso l’occasione per ribadire, senza mezzi termini, l’inapplicabilità di qualsiasi sanzione a carattere repressivo a soggetti diversi dalle persone fisiche (…) o per evidenziare l’ontologica incompatibilità tra i profili soggettivi del dolo o della colpa e le persone giuridiche[22].

Risulta quindi, ancora più marcata e con un significato di rottura, l’introduzione di una tale responsabilità amministrativa per le persone giuridiche da parte del nostro legislatore italiano; anche se, com’è noto, il legislatore ha compiuto tale passo non proprio spontaneamente.

Vedi anche:”La responsabilità amministrativa degli enti”

2. Le iniziative europee e l’evoluzione italiana, fino all’emanazione del decreto legislativo 231/2001

Negli ultimi anni, si è avvertito un notevole ripensamento sull’intera tematica da più fronti infatti, si è fatta luce l’idea di un superamento al tradizionale divieto di responsabilità penale degli enti collettivi.

L’introduzione, nel nostro sistema attuale, di un complesso apparato sanzionatorio amministrativo con contestuale accertamento ad opera del Giudice Penale verso la responsabilità delle persone giuridiche, rappresenta, una delle novità riformatrici tra le più rilevanti del diritto penale economico degli ultimi anni.[23]

Le dispute dottrinali infatti, sarebbero rimaste invariate e del tutto sterili circa la configurazione o meno di una responsabilità delle Persone giuridiche se, non fosse intervenuta una forte spinta da parte delle stesse Istituzioni della Comunità Europea, destinate ad intrecciarsi ulteriormente con le numerose proposte di modifica sulla nostra legislazione Penale, prima con il progetto Pagliaro[24] poi, con il Progetto Grosso.[25]

Il documento, che da l’input a livello Comunitario è la Raccomandazione del Comitato del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea, la n. 18, del 28 Ottobre 1988.[26]

In essa, si invitavano gli Stati Membri ad introdurre, laddove non fosse già stato inserito, il principio di responsabilità delle persone giuridiche, indipendentemente da una sanzione civile.

La responsabilità penale era inoltre raccomandata quando lo richiedevano la natura dell’offesa, la colpa e una necessità di prevenzione, mentre una responsabilità diversa – ad esempio amministrativa – era da introdurre qualora non appariva necessario il trattamento criminale in ragione del principio di extrema ratio che connota l’intero diritto penale.[27]

Muovendo da tali premesse, si sono susseguite numerose e importanti convenzioni internazionali alle quali, l’Italia ha dato seguito attraverso l’emanazione del decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa delle imprese, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 Maggio del 2001, in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art 11 della legge del 29 Settembre del 2000, n. 300.

Tali convenzioni, alle quali l’Italia ha aderito sono la Convenzione P.I.F. Di Bruxelles del 27.07.1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee[28] e al suo primo e secondo protocollo;[29] e in ultimo, la Convenzione O.C.S.E sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Funzionari stranieri nelle operazioni economiche internazionali, siglata a Parigi il 17 Settembre 1997.[30]

La scelta di quali reati far rientrare all’interno del catalogo da cui dipende la responsabilità delle persone giuridiche, è stata oggetto di notevoli oscillazioni già durante i lavori preparatori della legge delega.

Il testo che venne approvato dalla Camera dei deputati, invitata il Governo a  prevedere una responsabilità per le persone giuridiche solo per i reati  espressamente previsti all’intero delle sopra citate Convenzioni, oggetto di ratifica con la legge delega.

Il testo che fu approvato dal Senato, aveva notevolmente esteso la delega fino a comprendere ulteriori ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche.[31]

L’ampio novero di reati, inseriti nella legge delega n. 300/2000, in particolar modo all’interno dell’art. 11, oltre a comprendere gli illeciti penali specificatamente indicati nel testo della legge delega a cui poter far ricollegare la responsabilità amministrativa degli enti, quali i reati contro l’incolumità pubblica previsti dal titolo VI del Libro II del Codice Penale[32]; i reati di omicidio colposo e lesioni colpose conseguenti ad infortuni sul lavoro o violazione di norma sull’igiene del lavoro e la salute del lavoratore ex art 589 e 590 c.p, il decreto avrebbe dovuto prevedere anche la responsabilità in relazione alla commissione di reati in materia ambientale e del territorio punibili con una pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, riconducibili all’abusivismo edilizio alla tutela delle acque dall’inquinamento od alla tutela dei beni culturali.[33]

La delega non è però stata attuata in modo completo. Sull’elaborato redatto dalla Commissione ministeriale presieduta dal dott. Giorgio Lattanzi, il Governo ha dato attuazione solo ad una minima parte della Legge Delega (Art 11[34], 1°[35] comma lettera a[36]), limitando la responsabilità dell’ente solo ad alcuni reati commessi nei confronti della pubblica amministrazione indicati dalle Convenzioni Internazionali (corruzione, concussione, indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o enti Pubblici, truffa ai danno dello Stato o di enti pubblici, frode informatica ..) sia nella forma tentata che in quella consumata[37].

Restano quindi esclusi, sebbene fossero stati indicati nella legge delega, sia i reati contro l’incolumità pubblica che, i reati di lesioni e omicidio colposo, commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni su lavoro o relativi alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro in più, i reati in materia di tutela ambientale e del territorio.

La soluzione adottata dal legislatore delegato, nello ”sforbiciare” notevolmente i reati inseriti ed indicati nella legge delega, ha suscitato numerose perplessità. Perplessità che con il passare del tempo, si sono andate a colmare con numerosi atti: infatti ad oggi, l’elenco di tali reati è stato ampliato notevolmente.

Il primo passo di questo ampliamento, è intervenuto con il decreto legge del 2001, n. 350 del 25 Settembre, contenente ‘disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro‘ con il quale, si è andato ad aggiungere l’art 25-bis nel d.lgs. 231/2001, il quale riconosce la punibilità dell’ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale[38] in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, in perfetta sintonia con l’introduzione della moneta unica, l’euro. (art 453/464 c.p).[39]

Con le successive leggi[40], si sono introdotti all’interno del suddetto decreto legislativo, una serie di reati i quali, hanno esteso notevolmente il novero dei reati ai quali ricollegare la responsabilità dell’ente[41].

Bisogna ricordare però, andando indietro di qualche anno, che è già nel progetto di riforma criminale del codice penale, il cd. progetto Grosso,[42] che il nuovo istituto assunse ancora di più una struttura ed una solida base.

All’interno del progetto – elaborato dalla Commissione istituita con D.M il 1 ottobre 1998, e presieduta dal Prof. Carlo Federico Grosso – più precisamente nella X sezione, rubricata « la responsabilità delle persone giuridiche » che si prevedeva espressamente una responsabilità per gli enti, responsabilità amministrativa e non penale[43], identica scelta adottata dal legislatore per dare attuazione alla L.D 300/2000. –

Tra gli aspetti che accomunano la disciplina prospettata dal D.Lgs 231/2001 è da sottolineare soprattutto l’art. 123 del progetto di revisione della parte generale del codice penale, secondo cui, la persona giuridica, può essere chiamata a rispondere per delitti commessi per conto o comunque nell’interesse specifico della persona giuridica, da persona che aveva il potere di agire per la persona giuridica stessa: non si menziona quindi la commissione del reato a vantaggio della persona giuridica[44].

Dall’altra parte, la Legge delega del 2000, la n. 300, all’art 11, lettera e)[45] prevede invece, espressamente, che gli enti siano responsabili in relazione ai reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse, dai soggetti che rivestono una posizione apicale, anche per l’omesso controllo dei sottoposti; aggiungendo inoltre che la responsabilità degli enti va esclusa nel caso in cui l’autore abbia commesso il reato nell’esclusivo interesse proprio o di terzi[46].

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3. Natura Penale, Amministrativa o tertium Genus?

Con l’introduzione del D.lgs. 2001/231, si è introdotta una responsabilità, di natura amministrativa, delle persone giuridiche, valutata ad opera dello stesso Giudice penale ma, con un apparato sanzionatorio, qualificato come amministrativo dagli stessi artt. 9 e 10 del relativo decreto.[47]

Se, con il nuovo decreto, il legislatore ha volutamente qualificato come amministrativa, la responsabilità delle persone giuridiche, non ritenendo opportuno applicare a siffatti enti collettivi, una forma di responsabilità penale proprio per non violare il dettato costituzionale di cui al già citato art. 27 della Costituzione.

Dall’altro lato, il più volte ricordato Progetto Grosso (1998), aveva invece, di proposito trascurato qualsiasi voglia qualificazione, silenzio che lasciava intendere come penale, quella responsabilità, inserita nella parte generale del progetto di riforma del codice penale.

A far eco, è invece, un altro progetto di riforma del codice penale, relativo ai reati di parte speciale del 2002. Il Presidente della Commissione Ministeriale  era Carlo Nordio il quale, in un intervista rilasciata al Sole 24 ore, il 13 febbraio dello stesso anno, dichiarò espressamente che più che di una responsabilità amministrativa, si tratterebbe in realtà di una responsabilità penale.[48]

Il tipo di responsabilità configurata a carico dell’ente, benché definita espressamente amministrativa dallo stesso legislatore, presenta delle similitudini con quella Penale, legate al fatto che la stessa, discende dalla commissione di un reato da parte della persona fisica, ed inoltre è assistita da parte del Giudice Penale, sia per l’accertamento della suddetta che, per la commisurazione delle sanzioni – pur restando di natura amministrativa[49]. –

Esso, si nota dalle stesse parole usate dal legislatore nella Relazione che accompagna il decreto, si parla a tal proposito della nascita di un tertium genus, che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, più ineludibili, della massima garanzia[50].

Il legislatore, chiamato a dare attuazione – in base all’art 2 della Convenzione O.C.S.E[51] – alle misure necessarie, secondo i principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche, ha attuato tali convenzioni con l’emanazione del relativo decreto legislativo del 2001 il numero 231, configurando una responsabilità di tipo amministrativa da accertarsi in sede penale ad opera dello stesso Giudice penale.

All’interno del decreto legislativo, più precisamente nell’art 36[52], viene indicato come Giudice competente, a conoscere ed accertare l’illecito amministrativo e la relativa responsabilità, nonché ad applicare le sanzioni, il Giudice penale, chiamato a conoscere e decidere dei reati dai cui dipendono gli illeciti amministrativi.

Il giudice penale, competente per materia è il Tribunale, in particolar modo per le fattispecie individuate dagli artt. 24 e 25/25-Bis (…) undecies del relativo decreto legislativo.

Lo stesso art 36, prevede inoltre l’applicazione per il relativo accertamento della responsabilità amministrativa degli enti derivanti da reato, le norme dettate per il procedimento penale e per quello amministrativo.[53]

La competenza esclusiva del Giudice penale in sede di accertamento e relativa applicazione delle sanzioni amministrative a carico dell’ente, rappresenta una svolta innovativa ed estremamente importante per il nostro ordinamento interno.[54]

L’attribuzione al Giudice penale del potere di cognizione e decisione dell’illecito, è motivata da importanti ragioni; innanzitutto per aversi una responsabilità amministrativa dell’ente è necessario la commissione di un reato da parte della persona fisica ma, nonostante i rapporti di dipendenza tra i due tipi di illeciti, la responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica, come sancito dallo stesso art 8 del decreto.[55]

Le attribuzioni riservate al Giudice Penale dagli artt. 34 e 36 del decreto legislativo, hanno caratterizzato un procedimento penale estremamente articolato il quale, potrebbe richiedere addirittura un triplice oggetto di accertamento, nel caso in cui sia esercitata l’azione civile da reato.

Il Giudice penale potrebbe essere quindi chiamato ad accertare all’interno dello stesso processo, la responsabilità penale in capo all’imputato, – persona fisica autrice del reato – la responsabilità amministrativa in capo all’ente ed infine, la responsabilità civile in capi all’imputato e, eventualmente allo stesso ente.

Quale è quindi la ratio nell’adottare un simile strumento penale se, l’illecito da accertare è amministrativo?

La relazione che accompagna l’emanazione del decreto legislativo, chiarisce in modo conciso, i motivi per i quali il legislatore ha optato per una simile scelta[56]:

Si è preso atto dell’insufficienza dei poteri istruttori riconosciuti alla Pubblica Amministrazione nel modello procedimentale delineato dalla Legge 1981, n. 681 rispetto alle esigenze di accertamento che si pongono all’interno del sistema di responsabilità degli enti. Poiché l’illecito penale è uno dei presupposti della responsabilità, occorre disporre di tutti i necessari strumenti di accertamento di cui è provvisto il procedimento penale, nettamente più incisivi e penetranti rispetto all’arsenale di poteri istruttori contemplati nella Legge 689/1981[57].

Segue

 Note

[1] Per persona giuridica, si deve intendere esclusivamente quella privata – con o senza personalità giuridica – quali ad esempio associazioni, fondazioni, società ect. (…). Codice Civile, Libro I, Titolo II, Capo I.

[2] A. DI AMATO – A. D’AVIRRO – Trattato di Diritto Penale dell’impresa, Volume 10: La responsabilità da Reato degli enti. PAG. 4. PADOVA, 2009.

[3] La Rivoluzione Francese fece dell’ anéantissement des corporations l’une des bases de la Constitution’ – decreto del 14-17 giugno 1791 – di modo che non aveva più alcun senso, ne utilità, continuare a discorrere di una loro pretesa di soggettività giuridico-penale.

[4] C. VON SAVIGNY, diceva nel suo famoso scritto, (System des heutigen römischen Rechts – Sistema del diritto romano attuale) : ”Quando dunque esse commettono un reato cessano in quel momento di essere persone giuridiche e non possono neppure quindi essere sottoposte, come tali, ad una pena. ”

[5] D. DE SIMONE – I profili sostanziali della responsabilità c.d amministrativa degli enti: La Parte Generale e la Parte Speciale del D.Lgs. 8 Giugno 2001 N. 231. In Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. GARUTI, Pag. 74. PADOVA, 2002.

[6] F. MANTOVANI, Diritto Penale parte generale, Pag. 110 ss. PADOVA, 2015.

[7] BRICOLA. Il costo del principio societas delinquere non potest, nell’attuale dimensione del diritto societario. In Riv. It. di dir. e proc. pen. Pag. 951 ss. MILANO, 1970.

[8] C.E. PALIERO – La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: Profili Sistematici. In Societas puniri potest. Responsabilità da reato degli enti collettivi, Atti del convegno organizzato alla facoltà di giurisprudenza e dal dipartimento di diritto comparato e penale dell’università di Firenze (15-16 marzo 2002), a cura di F.PALAZZO. Pag. 20. PADOVA, 2002.

[9] A. ALESSANDRI – Reati D’impresa e modelli sanzionatori. Pag. 15 ss. MILANO, 1984.

[10] Nei paesi anglosassoni conosco ormai da tempo la figura del corporate crime, cioè del delitto commesso dall’ente societario (corporation) e come tale viene sanzionata penalmente.

[11] In ambito Francese, una significativa innovazione è intervenuta con la modifica del code pénal francese, intervenuta il 1° Marzo del 1994 la quale, ha introdotto anche una responsabilità delle persone giuridiche – personnes morales – sia  a titolo di concorso con le persone fisiche agenti per essa, quanto a titolo di responsabilità autonoma.

[12] G. FIANDACA – E.MUSCO, Diritto Penale parte generale, BOLOGNA 2010. P. 160.

[13] Qui, la colpevolezza deve essere intesa come l’insieme di tutti i fattori dai quali dipende la possibilità di muovere un rimprovero giuridico-penale al soggetto agente, in rapporto al fatto – tipico – antigiuridico realizzato. Colpevolezza inquadrata all’interno dei tre elementi di cui si compone il reato (tipicitàantigiuridicitàcolpevolezza).

[14] Corte Cost. Sentenza 24.03.1988, n. 364 – Sentenza 30.11.1988, n. 1055.

[15] F. MANTOVANI, Op. Cit. PADOVA, 2015.

[16] F. PALAZZO, Corso di diritto Penale parte generale. Pag. 53 ss. TORINO, 2013.

[17] G. DE SIMONE. Op. Cit. Pag. 61. PADOVA, 2002.

[18] Irresponsabilità notata già dallo stesso ANTOLISEI il quale, diceva che: ” è evidente che se la persona giuridica potesse essere soggetto attivo dei reati, non sarebbe stata sancita a suo carico una particolare obbligazione di garanzia per l’ipotesi di insolvibilità dell’individuo che viene condannato. Tale obbligazione è stabilita proprio per quei reati la cui responsabilità potesse farsi risalire all’ente collettivo.” (2000)

[19] Art 197 c.p : Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento di multe e ammende ” Gli enti, forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, regioni, province e comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, l’amministrazione o sia in rapporto di dipendenza, sono obbligati al pagamento in caso di insolvibilità del condannato di una somma parti all’ammontare della multa o ammenda inflitta. ”

[20] G. FIANDACA – E. MUSCO, Op. Cit. BOLOGNA, 2010.

[21] L’Art. 6 della legge del 1981, n. 689, prevede in estrema sintesi una responsabilità solidale delle persone giuridiche per il pagamento di pene e sanzioni amministrative pecuniarie. Qui, a differenza dell’art 197 c.p. La responsabilità si estende anche all’ente privo di personalità giuridica nonchè all’imprenditore individuale.

[22] Cass. Civ. Sez. I, 5 luglio 1977, Pref. p.t di Ancona.

[23] S. DI PINTO, La responsabilità amministrativa da reato degli enti, Profili penali sostanziali e ricadute sul piano civilistico. Pag. 6 ss. TORINO, 2003.

[24] Progetto per l’emanazione di un nuovo codice penale per parte Generale e Speciale del 25 Ottobre 1991. All’art 51 co. 1, 8 ti tale progetto si prevedeva, in caso di insolvibilità del condannato a pena pecuniaria, una responsabilità civile sussidiaria dell’ente o della persona fisica nell’ipotesi in cui il colpevole avesse agito per conto di tale persona o dell’ente. – Pubblicato in: https://www.giustizia.it

[25] Progetto preliminare di riforma del diritto penale del 1 Ottobre 1998. All’interno del quale, era stato inserito un intero titolo dedicato alla responsabilità delle persone giuridiche, Artt. 123/131. – Pubblicato in: https://www.giustizia.it

[26] La quale si ricollega alla precedente Raccomandazione n. 12 del 1981 sulla criminalità degli affari; prima ancora a quelle n. 28 del 1977 e n. 12 del 1981.

[27] A. ALESSANDRI. Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina. In La Responsabilità Amministrativa degli Enti. D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231. Pag. 37 ss. IPSOA, 2002.

[28] Convenzione elaborata sulla base dell’art K.3 del trattato dell’Unione Europea relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (Bruxelles 27 Luglio 1995). All’interno del quale si prevede, art 3, la responsabilità penale dei dirigenti delle imprese per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli interessi finanziari della Comunità, commessi da persona soggetta alla loro autorità e per conto dell’impresa.

[29] Nell’art 4 si prevedevano espressamente sanzioni per le persone giuridiche – pecuniarie o di natura penale o amministrativa –

[30] Art 2, Responsability of legal persons for bribery of foreign public official.

[31] M. MIEDICO. I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell’ente. In La Responsabilità Amministrativa degli Enti. IPSOA, 2002. P. 141 ss.

[32] Tutti quelli rientranti dagli artt. 422 a 452 del C.P. quali ad esempio; strage, incendio boschivo, inondazione, disastro ferroviario, rimozione dolosa o colposa dei presidi antinfortunistici ecc.

[33] P. DE FELICE, La Responsabilità da reato degli enti collettivi. Principi generali e criteri d’imputazione (D.LGS. 231/2001). BARI, 2002. P. 29 ss.

[34] Rubricato Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

[35] Il Governo della Repubblica e’ delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi (…)

[36] A prevedere la responsabilità in relazione alla commissione, dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto e’ commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;

[37] In quest’ultima ipotesi, le sanzioni interdittive e pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà. (Art 26)

[38] Tutti quei delitti previsti nel Titolo VII, Capo I del codice Penale.

[39] S. DI PINTO, Op. Cit. P. TORINO, 2003.

[40] Con la legge del 2000 la n. 366, (L. delega di riforma del diritto societario), ha esteso, anche nell’ambito dei c.d. reati societari, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Con il D.lgs. 2001 che regola la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali a norma della art. 11 della legge 3 ottobre 2001 (quali ad esempio: aggiotaggio, falso in prospetto, impedito controllo, false comunicazioni sociali, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, formazione fittizia del capitali, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Il decreto del 2003, n. 231, emanato dal Ministro della Giustizia: Il Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 231/2001.

La legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005) che ha imposto l’adozione obbligatoria dei Modelli con misure organizzative e di funzionamento tali da prevenire il pericolo dell’attuazione di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, per gli enti e le società che beneficiano di sovvenzioni erogate dai bilanci pubblici o dell’Unione Europea (anche sotto forma di esenzioni, incentivi, agevolazioni o sgravi fiscali) in ambito di sgravi contributivi per personale addetto all’attività produttiva, formazione professionale, avviamento e aggiornamento, utilizzazione di lavoratori. I suddetti Modelli devono essere vagliati ed sottoscritti dall’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

La legge del 3 agosto 2007 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” modificata a sua volta con il D.Lgs 81/2008 TUSL.

Per ultima, la legge del 7 luglio 2011, n. 121, entrata in vigore il 16/08/2011, con l’art 2, comma 2; modificata recentemente con la legge n. 68/2015, ha introdotto nel novero dei reati, l’art. 25-undecies (reati ambientali).

[41] S. DI MATTEO, La responsabilità penale e amministrativa degli enti e le scelte adottate dal legislatore Italiano ed Estero. Paragrafo I – Genesi della responsabilità penale e amministrativa in capo agli enti. Il 15.04.2010. – Pubblicato in: https://diritto.it

[42] Presentato a Roma, il 15 luglio del 1999.

[43] Anche se, nello stesso Progetto Grosso, non era indicata esplicitamente la natura della responsabilità delle persone Giuridiche. Ma, parte della dottrina, riteneva fosse di natura Penale, poichè inserita nella parte Generale della riforma del codice penale.

[44] M. ARENA – La Responsabilità da reato degli enti collettivi. MILANO, 2007.

[45] Art 11, lettera e), L. 29 Settembre 2000, N. 300 : prevedere che i soggetti di cui all’alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione ovvero da chi esercita, anche di fatto i poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi e’ sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato e’ stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l’esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all’alinea del presente comma nei casi in cui l’autore abbia commesso il reato nell’esclusivo interesse proprio o di terzi.

[46] A.ALESSANDRI. Op. Cit. IPSOA, 2002.

[47] S.DI PINTO. Op. Cit. TORINO, 2003.

[48] A.ALESSANDRI. Op. Cit. IPSOA, 2002.

[49] S.GENNAI – A. TRAVERSI, La Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D. Lgs. 8 Giugno, n. 231. Pag. 6. MILANO, 2001.

[50] Relazione Governativa che accompagna il decreto legislativo, pag. 48

[51] La convenzione OCSE, non richiede necessariamente agli Stati aderenti che debbano prevedere una responsabilità di tipo penale per le Persone giuridiche ma, qualora gli ordinamento interni di ciascuno Stato non consenta di applicare una suddetta responsabilità penale, debbano assicurare delle sanzioni, comprese pecuniarie, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive in capo alle Persone Giuridiche.

[52] Attribuzioni del giudice penale ex Art 36 D. Lgs 231/2001: La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende.

[53] Disposizioni processuali applicabili ex Art 34 D. Lgs. 231/2001 : Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

[54] Si vuole notare che, in passato l’art 24 della legge del 24 novembre 1981, n. 689   Modifiche al Sistema Penale  aveva introdotto un unica ipotesi di accessorietà tra illecito Amministrativo e Reato in sede Penale in cui, la competenza a conoscere l’illecito ed applicare le sanzioni era di competenza del Giudice Penale.  – Art 24 Connessione obiettiva con un reato: Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

[55] P. CORVI. Attribuzione del giudice penale in materia di responsabilità degli enti. In La responsabilità amministrativa degli enti. Pag. 202 ss. IPSOA, 2002.

[56] S. DI PINTO. Op. Cit. TORINO, 2003.

[57] Relazione Governativa che accompagna il decreto legislativo, pag. 70

Luigi Orlando

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