La responsabilita’ civile: considerazioni sul modello romanistico

Nel diritto romano classico è possibile individuare quattro categorie di delicta da cui deriva, per l’offensore, una poena pecuniaria: il furtum, la rapina, l’iniuria, il damnum iniuria datum, rispettivamente le prime due a tutela del diritto di proprietà, la terza a tutela dell’integrità fisica e morale, la quarta avente ad oggetto un complesso di atti dannosi su cose altrui, ritenuta fondata sulla Lex Aquilia e differente dalle precedenti in quanto non richiedente l’elemento soggettivo del dolo ma soltanto quello della colpa.

A riguardo, non è chiaro cosa si intendesse per culpa in senso romanistico, se negligenza o nesso causale tra fatto e danno: ciò in quanto non risultano elementi a sostegno di quel che oggi si intende con l’affermazione della colpevolezza.

Si riscontrano, anzi, i primi modelli di responsabilità senza colpa (i quasi delicta), oggi codificati per equivalenza nella responsabilità per cose in custodia e dei datori di lavoro per il fatto illecito dei loro preposti, tra cui la actio de effusis et deiectis (in caso di lesione dovuta a lancio di oggetti liquidi o solidi da una casa), la actio de positis et suspensis (in caso di lesione dalla caduta di cose appoggiate o sospese ad una casa), la actio in factum contra nautas, caupones, stabularios (concessa ai passeggeri e clienti degli albergatori, stallieri, battellieri per il furto subito ad opera di servi o dipendenti). 

Principio fondamentale della concezione romanistica della responsabilità è che l’illecito, inteso come qualsiasi atto (commissivo od omissivo) che si pone in contrasto con il comportamento che gli uomini dovrebbero generalmente e particolarmente tenere, obbliga a risarcire il danno.

Segnatamente, la Lex Aquilia de damno (III secolo a.C. circa) comprendeva tre capi: 1) colui che aveva ucciso uno schiavo o animali domestici altrui era obbligato a pagare al dominus il valore più alto che la res distrutta aveva raggiunto durante l’ultimo anno; 2) l’adstipulator che aveva fraudolentemente compiuto l’acceptilatio del credito era obbligato a risarcire il creditore ignaro o non consenziente; 3) chi aveva danneggiato una res altrui (animata o inanimata) era tenuto a pagare al proprietario il maggior valore che la res danneggiata aveva raggiunto negli ultimi trenta giorni.

Si trattava, così, di un diritto impostato e basato sul giusto (e per contrapposizione ingiusto) cui successivamente, per natura e l’avanzare della centralità della persona, si giunse all’elaborazione del principio neminem laedere oggi identificato nel contenuto prescrittivo dell’art. 2043 c.c.

 

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Prof. Avv. Basso Alessandro Michele

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