La responsabilità civile del medico

Redazione 15/05/02
inserito in Diritto&Diritti nel maggio 2002
Avv. Nicola Todeschini
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Indice
Obbligazioni di mezzi e di risultato : una distinzione in crisi ?
Secondo una distinzione tradizionale e ancora seguita in dottrina, non senza dissensi, e in giurisprudenza, la prestazione del medico, salve eccezioni[1] che si vedranno in seguito, appartiene, essendone anzi uno dei più rilevanti esempi, alla categoria delle obbligazioni c.d. “di mezzi”, per distinguerle da quelle “di risultato”, avendo ad oggetto le prime “solo” un comportamento professionalmente adeguato, le seconde il risultato stesso che il creditore ha diritto di conseguire.
Argomentando in tale direzione, l’obbligazione del medico sarebbe pertanto quella di porre in essere un comportamento professionalmente adeguato, espressione della diligenza che lo standard[2] medio di riferimento richiede, non essendo al contrario tenuto a far conseguire un risultato consistente nella guarigione, giacché solo in parte legata causalmente alla prestazione che gli viene richiesta.
La distinzione comporta non scarse conseguenze sulla disciplina delle rispettive categorie, essendo in gioco la ripartizione dell’onere della prova, nonché l’applicabilità delle regole in materia di responsabilità debitoria.
In aderenza a quanto affermato dai fautori della distinzione tradizionale, infatti, la rigida regola di responsabilità fissata nell’art. 1218 cod. civ.[3] per il caso d’inadempimento, varrebbe soltanto per le obbligazioni <<di risultato>>, mentre per quelle <<di mezzi>> varrebbe il principio della diligenza[4].
Dal punto di vista dell’onere della prova, invece, si assisterebbe, nel caso delle obbligazioni “di mezzi”, all’individuazione dell’onere in
capo al creditore, dovendosi al contrario individuarlo in capo al debitore in quelle di “risultato”.
Ai nostri fini ne conseguirebbe che, essendo generalmente inquadrata l’obbligazione del medico tra quelle “di mezzi”, l’onere della prova[5] graverebbe sul paziente.
Sulla scorta di tale impostazione, la giurisprudenza ha formulato spesso giudizi assolutamente aderenti a tali premesse dando credito alla distinzione in oggetto[6].
In dottrina[7] peraltro si è sentita l’esigenza di argomentare diversamente: tra gli altri Rescigno[8] affronta criticamente la distinzione tra obbligazione <<di mezzi>> e obbligazione <<di risultato>>, così come tradizionalmente inquadrata dalla dottrina, osservando che l’art. 1176 cod. civ.[9], riguardante la diligenza nell’adempimento, e l’art. 1218 cod. civ., sulla responsabilità del debitore per l’inadempimento, sono poste a regolamentare tutte le obbligazioni, e non sono suscettibili di applicazione distinta a seconda della tipologia di obbligazioni in discorso: applicabilità del severo art. 1218 solo per le obbligazioni di risultato, valendo il principio della diligenza per le altre.
La soluzione a tale incongruità viene vista dallo stesso Autore in una diversa individuazione delle categorie in oggetto, che preveda semmai il profilarsi di una tipologia di obbligazioni nelle quali la diligenza, <<oltre che la misura per valutare l’esattezza dell’adempimento, costituisce ed esaurisce l’oggetto stesso dell’obbligazione>>. In conclusione il comportamento negligente integrerebbe già, di per sé solo, gli estremi dell’inadempimento, senza doversi attendere il proseguimento della prestazione (nel nostro caso il felice esito, ad esempio, di un intervento chirurgico).
È altresì apprezzabile il tentativo di superamento della tradizionale distinzione, nel momento in cui si rifletta, con Bianca[10], sull’inopportunità di ritenere esistenti categorie di obbligazioni che non tendano ad un risultato, ove, al contrario, in tutte le obbligazioni si individua un risultato inteso come momento finale o conclusivo della prestazione che lo caratterizza[11].
Nel nostro caso, quello della professione medica, il risultato sarebbe per l’appunto, a titolo esemplificativo, l’operazione chirurgica esattamente eseguita, la corretta diagnosi della patologia in atto o la diligente prescrizione di una terapia adeguata.
Tale impostazione della distinzione, o il suo superamento definitivo, avrebbe anche l’effetto di contrastare, giova ribadirlo, una delle conseguenze che si volevano trarre dalla tradizionale tesi distintiva, ovverosia che, nel caso delle prestazioni <<di risultato>>, il valore della diligenza quale strumento di determinazione del contenuto della prestazione, non avrebbe trovato spazio; al contrario si è sostenuto poco sopra la validità di tale apporto, a prescindere dall’inquadramento della prestazione nell’una o nell’altra categoria, e sulla scorta di tale interpretazione sembra corretto proseguire nel lavoro.

Avv. Nicola Todeschini
www.studiolegaletodeschini.it
membro dello Studio Legale Consumerlaw

Note:
[1] Tra le quali vi è certamente quella relativa alla responsabilità del chirurgo estetico, trattata nell’apposito paragrafo n. 26.
[2] Sul punto si legga più innanzi il paragrafo “La colpa professionale e lo standard di riferimento per la valutazione della diligenza”.
[3] Art. 1218. – Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
[4] D. CARUSI, Responsabilità del medico ed obbligazioni di mezzi, in Rass. Dir. Civ., 1991, 485 e segg., specialmente 488 e segg.
[5] Sul punto si vedano le più approfondite riflessioni contenute nel capitolo relativo alla responsabilità professionale.
[6] Cfr. Cass., 18 giugno 1975, n. 2439, in Giur. it., 1976, I, 1, 953; Cass., 18 aprile 1978, n. 1845, in Resp. civ. prev., 1978, 591; Cass., 21 dicembre 1978, n. 6141, in Giur. it., 1979, I, 1, 953.
[7] Di recente si espresso in senso del tutto aderente all’indirizzo che qui si segue C. CASTRONOVO, Profili della responsabilità medica, in Vita notarile, n. 3, settembre-dicembre 1997, 1222 e segg.; e ancora A. DI MAJO, Responsabilità contrattuale, Torino, 1997, 56.
[8] P. RESCIGNO, Obbligazioni, in Enc. Dir., XXIX, 1979, 190 e segg.; nonché il fondamentale contributo di MENGONI L., Obbligazioni <<di risultato>> e obbligazioni <<di mezzi>>, in Riv. dir. comm., 1954, I.
[9] Art. 1176. – Diligenza nell’adempimento
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
[10] C. M. BIANCA, Inadempimento delle obbligazioni, in Comm. del Cod. Civ. Scialoja e Branca, art. 1218-1219, Bologna-Roma, 1993, 30 e segg.
[11] In questo senso sembra anche Cass. civ., sez. II, 21 giugno 1983 n. 4245: <<Sebbene la prestazione d’opera professionale si risolva in prestazione di mezzi, e non di risultato, tuttavia in situazioni involgenti l’impiego di specifiche e squisite nozioni tecniche il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell’opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente e preponente si ripromette dall’esatto e corretto adempimento dell’incarico, con la conseguente valutazione del suo comportamento alla stregua della diligentia quam in concreto.>> Societa’ Astor c. Societa’ reale mutua assicurazioni, in Giust. civ. Mass., 1983, fasc. 6.

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