Inadempimenti e responsabilità civile, penale e disciplinare dell’avvocato
Estratto dal volume di Alessio Anceschi pubblicato da Maggioli Editore (settembre 2011)
La responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni professionali
La prestazione d’opera dell’avvocato comincia a decorrere dal momento in cui gli viene conferito l’incarico. Ai sensi dell’art. 34, r.d. 1578/1933 il mancato o ritardato compimento degli atti riguardanti il mandato ricevuto costituisce una violazione dei doveri professionali e può essere sanzionata anche disciplinarmente, qualora la mancanza sia dovuta a negligenza o trascuratezza, indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio per la parte assistita.
Sul punto, occorre precisare che la responsabilità professionale non incorre in qualsiasi ipotesi in cui si verifichi un errore professionale ma esclusivamente quando esso sia causato da un’evidente incuria o da una palese negligenza (Cass. civ., sez. II, 18 novembre 1996, n. 10068, MFI 1996, 884).
Un aspetto particolarmente rilevante della responsabilità professionale attiene a quella conseguente a comportamenti omissivi da parte del legale. Sotto questo profilo occorre certamente osservare che anche in questo frangente trova applicazione il principio di equivalenza causale sancito dall’art. 40 c.p.
L’ipotesi prevalente concerne l’omissione di attività processuali od extraprocessuali dovute entro termini perentori previsti da norme imperative o processuali.
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