La responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. I motivi di ricorso. –  3. La responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia: l’art. 2051 c.c. 4. L’accoglimento del ricorso ed i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte. – 5. Conclusioni.

Il caso

Una signora (C.M.P.) adiva il Tribunale di Roma al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni cagionati da una chiazza di sapone colata sul pavimento di un supermercato, che le causò una rovinosa caduta da cui riportò la rottura di un femore, convenendo in giudizio il titolare del grande magazzino interessato (S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. G.D.). La pretesa vantata veniva rigettata con sentenza del 17 giugno 2002; la soccombente, dunque, impugnava suddetta pronuncia dinanzi alla Corte d’Appello di Roma. Vedutasi, tuttavia, respingere il gravame in data 1° aprile 2005, C.M.P. proponeva ricorso per cassazione; resisteva con controricorso S. s.r.l.

I motivi di ricorso

In esito ad un’attenta lettura della sentenza in commento, è possibile individuare tre distinte censure che la C.M.P. ha mosso al provvedimento giurisdizionale oggetto di ricorso. In particolare:

  • Con il primo motivo, l’impugnante ha dedotto l’insufficienza della motivazione resa dai giudici della Corte territoriale rispetto al motivo di appello volto a far valere la responsabilità della controparte ex 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito), desumibile – secondo la ricorrente stessa – in ragione della mancata adozione di cautele che segnalassero la presenza di un pericolo sul pavimento del supermercato (ossia, la chiazza di sapone), idonea a connotare in termini di colpa la condotta del titolare del grande magazzino.
  • Con il secondo motivo, l’impugnante ha denunciato la violazione dell’ 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia), poiché la Corte d’Appello ha assolto il titolare del supermercato sull’assunto che la parte attrice avesse l’onere di provare – oltre al nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno subito – anche la concreta sussistenza di una “insidia-trabocchetto”, il che, secondo la ricorrente medesima, non sarebbe giuridicamente necessario, tanto più avendo riguardo al fatto che la diligenza ordinariamente richiesta alla clientela di un grande magazzino consisterebbe in quella media di cui ex art. 1176 c.c. (Diligenza nell’adempimento).
  • Con l’ultimo motivo, l’impugnante ha lamentato l’insufficiente motivazione resa dai giudici della Corte territoriale rispetto al motivo di appello volto a far valere la responsabilità della controparte ex art 2049 c.c. (Responsabilità dei padroni e dei committenti), dal momento che – secondo la ricorrente stessa e contrariamente a quanto espresso dai giudici del gravame – la presenza del sapone sul pavimento del supermercato non esimerebbe il titolare di quest’ultimo dal rispondere per carenze nella manutenzione della struttura, nonostante la macchia liquida si fosse da poco originata.

Preso atto di tali doglianze, la Suprema Corte ha circoscritto il proprio esame alle critiche ascrivibili al secondo motivo di ricorso, le quali presenterebbero un “rilievo potenzialmente assorbente” degli altri profili di censura, data la condivisibile sussunzione della fattispecie de qua entro l’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c.

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La responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia: l’art. 2051 c.c.

Al fine di comprendere la portata della decisione del Giudice di Legittimità che di seguito si andrà a declinare – nonché dei connessi principi di diritto dallo stesso enunciati nell’espletamento della propria funzione nomofilattica – pare preliminarmente necessario fornire un sintetico inquadramento dell’art. 2051 c.c., il quale disciplina un regime speciale di responsabilità civile per fatto proprio, consistente nella responsabilità derivante da danni cagionati da cose in custodia. Nello specifico, la disposizione in esame (composta da un unico comma) prescrive che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.  Dal tenore letterale di tale norma, dunque, è possibile dedurre che gli elementi costitutivi della fattispecie giuridica in considerazione siano cinque, ossia:

  • La cosa danneggiante[1], che può consistere in un qualunque bene (mobile o immobile, animato o inanimato, pericoloso o meno[2]);
  • Il danno derivante dalla cosa;
  • Il nesso di causalità tra detta cosa e danno verificatosi, il quale deve necessariamente essere diretto[3];
  • Il custode, ossia colui che abbia un potere di governo e di intervento sulla cosa[4], al quale risulta ex lege imputabile il danno cagionato dalla stessa;
  • La prova liberatoria, data dal caso fortuito, che consente al custode di andare esente da responsabilità[5].

Inoltre, trattandosi di un’ipotesi di responsabilità oggettiva[6], non è necessario che si accerti l’esistenza di alcun elemento soggettivo (dolo, colpa) in capo al custode, sicché questi sarà comunque chiamato a rispondere di tutte le cause di danno provocate dalla res – salvo il caso fortuito – ancorché a lui stesso ignote (c.d. rischio da custodia)[7].

Infine, quanto alla ripartizione dell’onere probatorio tra le parti in contesa, pare essenziale precisare che, conformemente ai principi generali in materia di responsabilità aquiliana[8], spetta al danneggiato dimostrare – inter alia[9] – la sussistenza della relazione causale tra cosa in custodia e danno cagionato. Viceversa, invece, si pone a carico del custode la deduzione in giudizio del caso fortuito, il quale – consistendo in un evento naturale o umano (fatto del terzo o del danneggiato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra res e danno[10] – esime il custode stesso da responsabilità. Tale elemento liberatorio, dunque, deve essere valutato in considerazione delle circostanze di ciascun singolo caso concreto.

L’accoglimento del ricorso ed i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte

In esito al rapido scorcio teorico realizzato, pare agevole e ragionevole rilevare che, avendo riguardo al giudizio in esame, la soluzione assunta dalla Suprema Corte sia stata di accoglimento del ricorso proposto.

Si consideri, quindi, il ragionamento concretamente seguito dagli Ermellini nell’addivenire a tale convincimento[11].

In primo luogo, il collegio giudicante ha messo in luce i principali cardini che reggono la materia in analisi, segnatamente attestando la natura oggettiva della responsabilità di cui ex art. 2051 c.c., nonché la necessità di prova – chiaramente, da parte del danneggiato – del mero rapporto eziologico tra res ed evento dannoso ai fini della configurabilità della stessa. Correlativamente, ha ribadito che l’imputabilità dell’obbligo risarcitorio in capo al custode debba sempre prescindere dalla dimostrazione dell’insidiosità del bene che ha determinato il danno, nella misura in cui tale rilievo non compare tra gli elementi costitutivi della fattispecie in esame.

Successivamente, ha sottolineato come l’ipotesi di responsabilità de qua possa essere esclusa solo nell’ipotesi di caso fortuito – sempre inteso come evento in grado di recidere il nesso causale tra cosa e danno – il cui onere probatorio spetta in capo al custode. Sul punto, peraltro, richiamando le previsioni normative di cui ex art. 1227 c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore), ha precisato che tale fortuito possa consistere anche nella condotta del danneggiato, laddove si ritenga – in considerazione delle circostanze concretamente verificatesi – che mediante l’assunzione di normali cautele da parte di quest’ultimo, il danno cagionato fosse dallo stesso prevedibile ed evitabile[12].

Conseguentemente, applicando l’orientamento teorico ora richiamato al caso di specie, la Corte ha concluso che le argomentazioni realizzate dal giudice di merito non fossero condivisibili. Essa, infatti, ha asserito che il danno patito dalla danneggiata, ancorché derivante dal mancato avvistamento di una visibile chiazza di sapone sul pavimento di un supermercato, non possa ex se ritenersi frutto di una disattenzione della vittima (ossia, di caso fortuito) in quanto l’insussistenza di una “insidia-trabocchetto” non rileva ai fini dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. ed è plausibile, come attestato da una massima di comune esperienza, che la vittima stessa, in qualità di cliente del grande magazzino interessato, avesse la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro, ove la normale diligenza non impone pedissequamente di controllare lo stato del pavimento.

In definitiva, dunque, la Suprema Corte ha opportunamente ritenuto che fosse necessario meglio approfondire quali siano state le effettive circostanze in cui è avvenuta la caduta e – a tal fine – ha statuito che la sentenza impugnata fosse cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, la quale, nel decidere, dovrà necessariamente attenersi ai principi di diritto d’uopo enunciati; ossia:

  • “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompete del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”;
  • “Il giudizio sull’incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione”.

Conclusioni

Volendo concludere, può validamente asserirsi come la pronuncia in esame risulti profondamente utile, dal momento che fornisce una tuttora attuale esegesi dell’art. 2051 c.c., sottolineando altresì come un’effettiva e puntuale disamina delle circostanze concrete costituisca fondamento imprescindibile di una giusta composizione delle controversie, nonché di una corretta ascrizione di questa – così come di qualsivoglia altra – ipotesi di responsabilità.

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Note

[1] Cfr. Monateri, Manuale della responsabilità civile, Torino, 2001, pp. 395-401.

[2] Come può ben evincersi del testo della norma, la pericolosità della res non è uno degli elementi costitutivi della responsabilità di cui ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ. 27 novembre 2014, n. 25214; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).

[3] Con “nesso di causalità diretto”, può intendersi che il danno debba necessariamente discendere da un intrinseco dinamismo proprio della res – tale per cui essa è in grado da sé sola di cagionare il danno stesso – oppure da fattori esterni che la azionano, ma non mai da un utilizzo che taluno fa della medesima (cfr. Cass. 23 marzo 1995, n. 11264): in quest’ultima ipotesi, infatti, a procurare il danno sarebbe un soggetto e non la cosa in sé – che avrebbe semplice valenza strumentale – sicché non troverebbe più applicazione la fattispecie di responsabilità ora in esame (cfr. Monateri, Manuale della responsabilità civile, Torino, 2001, p. 385 e ss.).

[4] Con ciò, si intende che il soggetto, per poter essere considerato custode, debba avere una relazione “di fatto” qualificata con la cosa, che gli consenta di avere poteri concreti di ingerenza su di essa (cfr. Ivi, p. 390 e ss.).

[5] Cfr. Ivi, p. 401 ss.

[6] Invero, esiste ancora una dottrina minoritaria che definisce tale ipotesi di responsabilità come “responsabilità per colpa presunta”: ad oggi, tuttavia, risulta assolutamente consolidata una piena oggettivizzazione della stessa, come pure testimoniato dalla pronuncia ora in analisi (ex multis: Tribunale di Padova, sentenza del 12 gennaio 2021; Tribunale di Salerno, sentenza del 2 gennaio 2015; Tribunale di Salerno, sentenza del 28 giugno 2010; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15383).

[7] Cfr. Alpa, Bessone, La responsabilità civile. Illecito per colpa, rischio d’impresa, assicurazione, Varese, 1976, p. 301.

[8] Sul punto, in particolare, trova applicazione la regola generale dettata dall’art. 2697 c.c. (Onere della prova).

[9] Il danneggiato, chiaramente, oltre all’onere di provare il nesso di causalità, è anche tenuto a dimostrare in giudizio la sussistenza degli altri elementi costitutivi di fattispecie (ossia, il danno subito ed il c.d. rapporto di custodia).

[10] Esso è così definito da un solido orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).

[11] Vale la pena di precisare che la Suprema Corte – riconoscendo la corretta applicazione dell’art. 2051 c.c. al caso de quo – ha chiaramente soprasseduto su aspetti non contestati, nonché già pacificamente accertati nel precedente grado di giudizio, ossia: l’esistenza di un rapporto di custodia tra titolare del grande magazzino e cosa danneggiante; la sussistenza di un rapporto causale tra scivolamento sul sapone e rottura del femore della danneggiata.

[12] Cfr. Cass. civ., Ord., 10 marzo 2021, n. 6554; Tribunale di Crotone, sentenza del 26 gennaio 2021.

Sentenza collegata

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Martina Sottocornola

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