Il problema non è recente, ma si è posto già all’indomani dell’introduzione della novella, riguardando l’ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento per l’accertamento dell’illecito. È arrivata sin ai nostri giorni, in cui si è discusso sull’applicabilità delle norme sul procedimento in camera di consiglio, ex art 309 com.8 c.p.p. per il riesame delle misure cautelari e la possibilità di emettere l’ordinanza de plano, ex 324 com.6 c.p.p., in caso di inammissibilità della domanda. Per vero, i problemi più evidenti sussistono in riferimento ad istituti processuali atteso il rinvio operato ex art 34 d. lgst 231/2001 al solo c.p.p., entro i limiti di compatibilità. Nondimeno anche le norme di diritto sostanziale, adottate al reato presupposto, come l’art 131 bis, c.p., determinano incertezze applicative.
Come suggerito dalla Corte, l’analisi della questione non può prescindere dall’analisi del grado di autonomia della responsabilità dell’ente da cui dipende, peraltro, anche la questione relativa alla natura giuridica della stessa. La stessa è destinata a non trovare pacifiche soluzioni, posta la difficoltà di configurare una responsabilità propriamente penale in capo all’ente, dalla necessità di creare una forma di responsabilità sui generis, onde fisiologiche sono le difficoltà di colmare lacune della l 231/2001 rifacendosi alla disciplina penalistica.
Volume consigliato
La responsabilità amministrativa degli entiIl modello di organizzazione e gestione (o “modello ex D.Lgs. n. 231/2001”) adottato da persona giuridica, società od associazione privi di personalità giuridica, è volto a prevenire la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.Le imprese, gli enti e tutti i soggetti interessati possono tutelarsi, in via preventiva e strutturata, rispetto a tali responsabilità ed alle conseguenti pesanti sanzioni, non potendo essere ritenuti responsabili qualora, prima della commissione di un reato da parte di un soggetto ad essi funzionalmente collegato, abbiano adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e gestione idonei ad evitarlo.Questo volume offre, attraverso appositi strumenti operativi, una panoramica completa ed un profilo dettagliato con casi pratici, aggiornato con la più recente giurisprudenza. La necessità di implementare un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, per gli effetti positivi che discendono dalla sua concreta adozione, potrebbe trasformarsi in una reale opportunità per costruire un efficace sistema di corporate governance, improntato alla cultura della legalità.Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, arbitro e docente universitario. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e consigliere nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari.Piercarlo Felice, laurea in giurisprudenza. Iscritto all’albo degli avvocati, consulente specializzato in Compliance Antiriciclaggio, D.Lgs. n. 231/2001, Trasparenza e Privacy, svolge attività di relatore e docente in convegni, seminari e corsi dedicati ai professionisti ed al sistema bancario, finanziario ed assicurativo, oltre ad aver svolto docenze per la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (Scuola di Formazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze) sul tema “Antiusura ed Antiriciclaggio”. Presta tutela ed assistenza legale connessa a violazioni della normativa Antiriciclaggio e normativa ex D.Lgs. n. 231/2001. È tra i Fondatori, nonché Consigliere, dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Collabora con l’Università di Pisa come docente per il master post laurea in “Auditing e Controllo Interno”. Ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 presso la Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo in A.S.Vincenzo Apa, laureato in economia e commercio e, successivamente, in economia aziendale nel 2012. Commercialista e Revisore Contabile, dal 1998 ha intrapreso il lavoro in banca, occupandosi prevalentemente di finanziamenti speciali alle imprese, di pianificazione e controllo di gestione, di organizzazione e, nel 2014/2015, ha svolto l’incarico di Membro dell’Organismo di Vigilanza 231 presso la BCC dei Due Mari. È attualmente dipendente presso la BCC Mediocrati. Ha svolto diversi incarichi di docenza in corsi di formazione sull’autoimprenditorialità, relatore di seminari e workshop rivolti al mondo delle imprese.Giovanni Caruso, iscritto presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza e nel registro dei tirocinanti dei Revisori Legali dei Conti. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, in possesso di un Master in Diritto del Lavoro e Sindacale e diverse attestazioni in ambito Fiscale e Tributario, Privacy e Sicurezza sul Lavoro. Svolge l’attività di consulente aziendale in materia di Organizzazione, Gestione e Controllo, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Finanza Aziendale e Privacy. Ha svolto incarichi di relatore in seminari e workshop rivolti a Professionisti ed Imprese. Damiano Marinelli, Vincenzo Apa, Giovanni Caruso, Piercarlo Felice | 2019 Maggioli Editore 25.00 € 20.00 € |
Societas delinquere non potest
La difficoltà di configurare una responsabilità penale, secondo l’antico brocardo societas delinquere non potest, si fonda sulla impossibilità di muovere un giudizio di rimprovero a persone incapaci di agire intenzionalmente in vista di un risultato. Al di là della prospettiva giusnaturalista, il rischio che si paventa è quello di addebitare una responsabilità per fatto altrui – quello commesso dalla persona fisica tramite cui l’ente agisce- e di fondarla pur in mancanza di un apporto psicologico, nella forma del dolo o della colpa e degli altri requisiti di colpevolezza, richiesti ex art 27 i comma Cost. per la sola responsabilità penale. A ciò si connette il pericolo di comminare sanzioni che in alcun modo assicurino la funzione rieducativa della pena, non mera aspirazione cui deve tendere ma requisito caratterizzante della stessa.
Preoccupazioni avvertite dal legislatore che, in attuazione di convenzioni internazionali, ha sancito la responsabilità amministrativa degli enti. L’intervento si era reso necessario alla luce delle indagini criminologiche. Le stesse avevano evidenziato la molteplicità di delitti posti in essere in attuazione della politica di impresa, intenzionalmente dirette a far conseguire un’utilità all’ente, talvolta lesive di beni altamente rilevanti, come l’ambiente o la salute. Di fronte a ciò la responsabilità sussidiaria prevista ex art 197 c.p., in caso di insolvenza delle persona fisica, risultava misura del tutta inidonea a prevenirli. La norma, infatti, prevede una posizione di garanzia in capo alla persona giuridica qualora sia stata pronunciata condanna contro chi ne abbia la rappresentanza o amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e il reato si ponga in un rapporto di occasionalità necessaria con il soggetto. È agevole intuire l’inefficacia di siffatta forma di responsabilità, posto che la sanzione pecuniaria di cui l’ente è chiamato a rispondere è solitamente commisurata alle risorse della persona fisica.
D. lgs 213/2001
Con d.lgs 231/2001 il legislatore, ha riconosciuto la responsabilità, formalmente amministrativa, agli enti. L’ha estesa, più nello specifico, alle persone giuridiche, società e associazioni prive di personalità giuridica, ad eccezion fatta dello Stato, gli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici o che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Sancito i principi generali che governano la materia, di legalità e irretroattività della norma – comuni ai reati e agli illeciti amministrativi per l 689/1998- e regolato l’efficacia della legge nello spazio, ha pertanto provveduto a definirne i requisiti oggettivi e soggettivi.
Requisiti oggettivi
Perché sussista la responsabilità dell’ente è necessario che venga commesso un reato, tra quelli individuati ex art 24 d.lgs 231/2001, da :a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale – soggetti in posizione apicale– . A queste sono equiparati i soggetti che di fatto esercitino la gestione e il controllo dello stesso, ovvero siano in grado di stabilire le linee guida della politica di impresa, in base al principio di effettività che governa l’individuazione del soggetto responsabile- come accade per i reati societari ex art 2639 c.c. o in materia antinfortunistica. b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera, onde evitare scaricamenti verso il basso della responsabilità.
È altresì necessario che il reato presupposto sia realizzato nell’ interesse o a vantaggio dell’ente. Giurisprudenza costante ritiene che i due elementi vadano ad integrare due autonomi e distinti requisiti oggettivi, anche alternativamente presenti. L’interesse rappresenta l’utilità pratica che l’ente si rappresenta, ex ante, come conseguenza del reato o della condotta, nei reati colposi, in termini di finalità o di idoneità a realizzarlo. Il vantaggio è, invece, il risultato favorevole conseguente direttamente e immediatamente dal reato, può essere economico, come il profitto, considerato anche in termini di risparmio di spesa, ma anche morale.
Requisiti soggettivi
Onde assicurare la tenuta del principio di colpevolezza, espresso anche per l’illecito amministrativo ex 689 /1998, si richiede che il reato presupposto sia conseguenza o della politica di impresa o della colpa di organizzazione. La stessa sussiste quando l’ente non si sia dotato di modelli di organizzazione idonei ed efficaci a prevenire azioni criminose, soprattutto nelle aree di rischio previamente individuate, di un organo di vigilanza, che provveda a controllare l’effettiva operatività delle regole comportamentali. Per i reati dei soggetti subordinati, è necessario che venga accertato il nesso causale ovvero che il reato è stato permesso in virtù della mancata adozione dei modelli organizzativi. La colpa di organizzazione è, invece, presunta se il reato è commesso da un organo apicale; ex art 6, infatti, sull’ente grava l’onere di provare l’elusione fraudolenta del modello organizzativo ad opera del soggetto agente, nonostante l’efficacia del controllo. La valutazione deve essere effettuata ex ante e non ex post, alla luce del reato commesso. Si tratta di una vera e propria probatio diabolica, che fa dubitare dell’effettivo rispetto del principio di colpevolezza.
Sanzioni
La disciplina si compendia di un complesso sistema sanzionatorio. Proprio la necessità di assicurare sanzioni efficaci e deterrenti alla commissione dei corporate crime, ha costituito una delle ragioni fondamentali per il riconoscimento della responsabilità giuridica degli enti. Nondimeno la esigenza di garantire una funzione rieducativa delle stesse, ad esempio attraverso la previsione di obblighi di fare, e di evitare la punizione di soggetti estranei al delitto, come i soci e i lavoratori della impresa, ha rallentato il processo per la sua configurazione. Allo stato, è prevista la sanzione pecuniaria, che è generale e obbligatoria. Per la commisurazione della stessa il giudice deve procedere a una doppia valutazione onde graduare al meglio la portata della punizione ed assicurare la sua effettività, con possibilità di riduzione nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso nel prevalente interesse del reo, o sia tenue o vi sia stato ravvedimento operoso dell’ente. Particolarmente afflittive sono le misure interdittive, ex art 9 n 2, previste per determinati reati o allorché abbia provocato un danno grave ovvero l’ente risulti recidivo; non si applicano, invece, se, per ragioni collettive o occupazionali o trattandosi di fornitori di servizi di interesse generale, è necessario proseguire l’attività – in tal caso viene nominato un commissario straordinario che provvede alla gestione dell’impresa, oltre che all’adozione di modelli di organizzazione validi ed efficaci, metre il profitto viene confiscato. Altre sanzioni sono la confisca anche per equivalente, ex art 19, del prezzo o profitto del reato, la stessa è sanzione obbligatoria e autonoma; la pubblicazione della sentenza.
Natura giuridica
Alla luce delle caratteristiche su esposte si è dibattuto lungamente circa la natura giuridica della responsabilità. La questione si presenta rilevante anche per la risoluzione del caso di specie, dipendendo dalla stessa il grado di autonomia tra l’illecito dell’ente e quello della persona fisica. Due le posizioni emerse a riguardo. Quella che riconosce la natura penale fa leva sul dato che la responsabilità ex d. lgs 231/2001 presuppone l’accertamento di un reato, anche nelle forme del delitto tentato, da parte del giudice penale, che a ciò vi provvede con le stesse garanzie del processo penale, e comminando sanzioni altamente afflittive. Per secondo orientamento, la responsabilità ha natura amministrava, alla base vi è la preoccupazione di assicurare la tenuta dei principi costituzionali – quello di colpevolezza e presunzione di innocenza, obbligatorietà dell’azione penale. A siffatta interpretazione sembra far riferimento la giurisprudenza, che per vero, più spesso parla di una responsabilità sui generis. Lo fa focalizzandosi su un dato più prettamente strutturale. Si sostiene che il reato della persona fisica è mero presupposto della responsabilità, che invece si atteggia a fattispecie più complessa. Per la sua configurazione, infatti, è necessario verificare la qualifica soggettiva dell’agente oltre che il profilarsi di un interesse dell’ente o il conseguirsi di un vantaggio. Si valorizza così il grado di autonomia della responsabilità di illecito che può configurarsi anche se il reo non è individuato ed individuabile ovvero non punibile per mancanza di imputabilità, ovvero se il reato si estingue per amnistia, salvo rinuncia (art. 8).
Art 131 bis c.p.
Proprio alla luce di ciò e della disposizione contenuta ex art 8 d.lgs 231/2001, che la corte risolve la questione di puro diritto sottopostale, ovvero relativa alla permanenza della responsabilità, per il d. Igs. n. 231/2001, nelle ipotesi di sentenza di non luogo a procedere della particolare tenuità del fatto, ex art 131 bis c.p., dichiarata nei confronti dell’imputato del reato presupposto.
L’art 131 bis c.p. prevede una causa di non punibilità in senso stretto, che – come evidenziato dalla corte di Appello- presuppone il riconoscimento della responsabilità penale in capo all’imputato e che, nondimeno, per ragioni di opportunità politica, lo Stato rinuncia a punire. Introdotto nel 2015, l’istituto si inserisce in quel novero di interventi volti ad assicurare l’esigenza di deflazione processuale e carceraria. Lo stesso consente una depenalizzazione in concreto della fattispecie quando ricorrono determinati requisiti, ovvero il reato è punito con una pena detentiva, congiuntamente o meno alla pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni. La punibilità è, altresì, esclusa quando, l’offesa è di particolare tenuità. La riferita valutazione deve tener conto di elementi oggettivi e soggettivi. A tal fine rilevano le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo arrecato, valutate ai sensi dell’articolo 133 c.p. primo comma, e il comportamento non abituale del reo.
Il caso
Ciò premesso, nel caso di specie, non è in questione l’operatività della causa di non punibilità nel procedimento a carico della persona giuridica. Per vero, in mancanza di un espresso richiamo alla norme di diritto sostanziale penale, non può ritenersi operante il rinvio operato ex art 34 d.lgs al solo codice di procedura penale, nei limiti di compatibilità. In secondo luogo perché la disciplina dettata per responsabilità degli enti in merito a ciò risulta esaustiva: la tenuità del danno, requisito oggettivo per applicare art 131 bis, rileva, come anzidetto, come causa di riduzione della sanzione pecuniaria o di esclusione di quella interdittiva, o di sospensione della misura cautelare, parimenti rilevano le modalità della condotta. In ogni caso l’eseguita del danno o ad esempio il comportamento di ravvedimento operoso non fondano mai un giudizio di non punibilità.
Dibattuti, invece, sono gli effetti della sentenza di non doversi procedere ex art 131 bis c. p., pronunciata nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto, sul procedimento a carico dell’ente. A tal proposito il tribunale di prime cure ha ritenuto che, una siffatta pronuncia facesse venir meno uno dei presupposti della responsabilità della società e che la stessa dovesse essere assolta. Di contro, il giudice di appello riteneva irrilevante la pronuncia in esame, posto che con la stessa si statuisce la sussistenza del reato e la sua riconducibilità agli imputati.
Soluzione
La corte pertanto passa in rassegna gli orientamenti delle sezioni semplici che si sono contrapposti. Entrambi ruotano attorno all’interpretazione dell’art 8 d.lgs 231/2001. La norma prevede che “La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”. Orbene, per una parte della giurisprudenza, l’autonomia della responsabilità sussiste quando il reo non è individuato o non è punibile per mancanza di imputabilità, o si estingue per cause diversa dall’amnistia; in tutte le altre ipotesi, l’illecito non potrà essere accertato autonomamente, dipendendo dalla concreta punizione del reato presupposto. Altro orientamento, afferma sempre l’autonomia della responsabilità amministrativa dell’ente. Di contro si arriverebbe alla soluzione paradossale per cui la responsabilità dell’ente sussiste quando lo Stato abbia rinunciato a punire il reato presupposto ad esempio per decorrenza dei termini prescrizionali, e non invece quando il giudice, accertata la responsabilità penale dell’imputato, ritenga non doversi procedere ex art 131 bis c.p. A tale ultima soluzione aderisce la Corte che fa proprie le argomentazioni su esposte e peraltro valorizza la struttura complessa dell’illecito amministrativo, che include il reato presupposto ma non si esaurisce nello stesso.
Conclusioni
Nelle poco o più di due pagine di motivazione, la Corte limita la sua ermeneusi all’art 8 d.lgs 231/2001, fondandola su ragioni di ordine logico-sistematico e al fine di assicurare la coerenza dell’ordinamento. Per vero, non può sottacersi come la stessa, estendendo la responsabilità anche quando l’autore del reato presupposto non è punibile per ragioni diverse dalla mancanza di imputabilità, rischi di sovvertire uno dei principi cardine dell’interpretazione, Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, a ciò si aggiunga il pericolo di determinare un’applicazione analogica in malam parte. Sebbene il principio di tassatività e di divieto di analogia, operi solo in riferimento alla responsabilità penale, è pur vero che la questione attorno la natura della responsabilità giudica dell’ente non è del tutto sopita -sulla stessa la Corte non si sofferma, limitandosi a sancire la perfetta autonomia dell’illecito con il reato-. Nondimeno alla luce soprattutto delle sentenze CEDU, ma anche della Consulta che, di recente, ha sancito la retroattività mitior anche per gli illeciti amministrativi, appare opportuno tornare a riflettere sulle caratteristiche sostanziali della responsabilità ex 231/2001, a prescindere dal suo grado di autonomia rispetto al reato presupposto. Attesa natura afflittiva delle sanzioni e la ratio della novella – prevenire, punire e stigmatizzare l’ente non virtuoso- bisognerebbe ripensare a un intervento normativo volto a colmare le lacune che la prassi giurisprudenziale ha evidenziato, onde evitare soluzioni esegetiche opinabili, ancorchè elaborate con l’apprezzabile obiettivo di assicurare la coerenza del sistema, ma soprattutto al fine di rendere compatibile con i principi costituzionale.
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Note
Sent. N. 9072/2018 la III sez. Pen. Cass
Sent. N. 11518/2019 III sez. Pen. Cass
Sent. N.51515/2018 SU Cass. Pan.
Manuale di diritto penale. Parte generale di Roberto Garofoli, Neldiritto Editore, 2019
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