La responsabilità degli insegnanti nella qualità di precettori ai sensi dell’art. 2048 c.c.

Indice:      

  1. Disciplina generale
  2. Responsabilità dell’insegnate e il contenuto della prova liberatoria
  3. La responsabilità nei confronti degli alunni maggiorenni
  4. Conclusioni

1. Disciplina generale

La responsabilità dei docenti è uno dei temi scolastici che più movimenta il mondo degli insegnanti. Nelle classi la presenza di alunni, particolarmente, vivaci potrebbe cagionare danni che possono sfociare in un profilo di responsabilità per il docente, ai sensi dell’art. 2048 c.c., nella sua qualità di precettore. Il suddetto articolo disciplina l’ipotesi della responsabilità di taluni soggetti quali genitori, tutori, precettori e maestri d’arte per i danni cagionati a terzi, derivanti da atti illeciti posti in essere, rispettivamente, da minori, da allievi o da apprendisti. Testualmente l’articolo in scrutinio statuisce che: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.” La disposizione introduce una presunzione di responsabilità a carico dei suddetti soggetti che, di conseguenza, per non essere chiamati a rispondere dovranno fornire la prova liberatoria consistente nella dimostrazione di non aver potuto evitare e/o impedire l’evento dannoso. Giova ricordare come la responsabilità – art. 2048 c.c.- concorre con la responsabilità del minore (allievo o apprendista che sia). Quindi, la responsabilità dei genitori e degli altri soggetti previsti dall’art. 2048 c.c. si aggiunge a quella del minore che, se capace di intendere e di volere, è direttamente responsabile del danno ingiusto posto in essere, secondo le norme generali della responsabilità civile (art. 2043 c.c.), configurandosi così come responsabilità in solido, con la conseguenza che la pretesa risarcitoria potrà essere fatta valere sia contro i genitori sia contro il minore nonché autore dell’illecito. L’art. 2048 c.c. si pone come una norma a tutela dei terzi, esposti al rischio di un danno conseguente all’agire dei minori: la responsabilità prevista da detta disposizione nasce come responsabilità del minore verso i terzi e, successivamente, si propaga ai genitori (tutori, precettori e maestri d’arte) in funzione di garanzia.

2. Responsabilità dell’insegnate e il contenuto della prova liberatoria

La responsabilità dei precettori si fonda soltanto sulla mancata vigilanza (culpa in vigilando), pertanto non concerne l’intero sistema educativo. Dunque, la prova liberatoria dei precettori ha ad oggetto il dovere di vigilanza. Il periodo di vigilanza non è limito solo a quello durante il quale si svolgono le lezioni, ma si estende anche alla ricreazione, alle gite scolastiche, e in generale alle ore di svago trascorse nei locali scolastici o di pertinenza della scuola, estendendosi, addirittura, fino al momento dell’uscita da scuola fino alla riconsegna ai genitori. Per completezza dell’esposizione, giova ricordare che, il dovere di vigilanza varia con l’età: è più rigoroso per gli insegnanti di scuola elementare, si attenua nelle scuole superiori. Il precettore si libera da responsabilità soltanto ove riesca a dimostrare di essere stato presente e di non aver potuto materialmente impedire l’evento, dato il suo carattere imprevedibile ed improvviso. Qualora l’insegnante era assente, egli dovrà provare che l’attività svolta dagli studenti era tale da non comportare alcun pericolo per loro, avuto riguardo all’età ed alla maturità media che si poteva pretendere da quegli alunni. Invece, non potrà liberarsi qualora l’assenza sia priva di giustificazioni e risulti che il docente abbia omesso di farsi sostituire in modo da coprire la classe. La prova liberatoria per il precettore richiede la dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo. La responsabilità del precettore, si aggiunge a quella del minore capace di intendere e di volere: il danneggiato potrà agire contro entrambi gli obbligati in solido al risarcimento, ma anche contro uno solo di essi. Il docente ha titolo ad esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’allievo che ha compiuto materialmente l’illecito. Infine, sussiste anche tra genitori e precettori un’obbligazione risarcitoria in solido, dato che la responsabilità dell’insegnante non esclude che il fatto sia conseguenza della mancata educazione da parte dei genitori: il danneggiato potrà, pertanto, agire indistintamente nei confronti dell’uno o dell’altro. Al fine di adempiere l’obbligo di vigilanza, la direzione scolastica deve predisporre tutti gli accorgimenti necessari, correlati alle circostanze del caso concreto ordinarie (es. tenendo conto dell’età degli alunni), nonché a quelle eccezionali (es. evitare lo svolgimento di lavori di manutenzione nei locali e nelle pertinenze della scuola). In merito al legame sussistente tra il singolo insegnante e il Ministero della Pubblica Istruzione (ovvero l’Amministrazione di appartenenza) è opportuno rammentare che secondo l’art. 61, L. n. 312/1980, «La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi …».  Quindi, per i danni provocati a terzi dagli alunni di una scuola pubblica, l’Amministrazione si surroga allo stesso personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da soggetti terzi. In altri termini, sarà soltanto il Ministero della Pubblica Istruzione a rispondere nei confronti del danneggiato, residuando una responsabilità interna dell’insegnante, in sede di rivalsa, soltanto nel caso di dolo o colpa grave. Recente  giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che l’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni alla persona riportati da un allievo all’interno dell’istituto presuppone la prova del fatto, ovvero del verificarsi del fatto dannoso, e del nesso causale tra esso e il soggetto responsabile, ovvero che l’infortunio si sia verificato all’interno dell’edificio scolastico, durante l’orario scolastico, ovvero quando il minore era sotto la responsabilità dell’istituto e degli insegnanti. “L’accertamento della precisa dinamica del fatto, ovvero del luogo esatto in cui esso si è verificato e delle modalità dell’accaduto, può consentire all’istituto di fornire la prova liberatoria, ipotizzabile qualora il danno sia derivato da un gesto inconsulto dell’alunno o di altro alunno, non prevedibile né evitabile neppure a mezzo della presenza costante e attenta di un insegnante o del personale scolastico.”(C.C. n. 20475/2015). Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo quando l’allievo si trova all’interno della struttura.

3. La responsabilità nei confronti degli alunni maggiorenni

La responsabilità risulta essere graduata. Il raggiungimento della maggiore età, per come stabilito dalla giurisprudenza, attenua i doveri di vigilanza degli insegnanti sugli alunni, poiché “in tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell’insegnante va commisurato all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto” (C.C. n. 12424/1998) Il Supremo Consesso ha statuito con la sentenza n. 6937/1993, infatti, che: “in tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall’art. 2048 c.c. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l’avvicinamento di costoro all’età del pieno discernimento, l’espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno”. Nonostante un diverso tenore di vigilanza dovuto all’ età degli alunni, rimane fermo, comunque, che l’aver raggiunto la maggiore età non preclude gli obblighi che scaturiscono dal vincolo giuridico che sorge tra l’alunno e l’istituto che lo ospita. (Cass. n. 11751/2013).

4. Conclusioni

Giunti alla fine, è possibile sostenere che i pochi spunti offerti da qualche statuizione (che non pretende l’impossibile dall’insegnante presente al momento del fatto o che valorizza l’età dello studente) non sono sufficienti ad intaccare l’orientamento prevalente della giurisprudenza, caratterizzato da un rigore estremo nel valutare la condotta del docente il quale, essendo gravato dall’onore della prova è destinato a soccombere il più delle volte (nello specifico la PA e non egli direttamente) nel relativo giudizio di danno. Nel procedimento civile, infatti, il docente, non è parte in quanto l’azione risarcitoria viene mossa nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione (unico soggetto passivo legittimato); pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. avente come presupposto la colpa dell’insegnante. L’esclusione dell’azione diretta contro il docente, solo apparentemente costituisce un vantaggio. Invero, potrebbe palesarsi, come una menomazione del suo diritto di difesa nonché un differimento del proprio coinvolgimento processuale (innanzi la Corte dei Conti), qualora la P.A., condannata al risarcimento del danno, decida di promuovere l’azione di rivalsa nei sui confronti.

Avvocato Rosario Bello

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