Premessa
Accade spesso che, a fronte dell’inadempimento contrattuale del Cliente (nella fattispecie il mancato pagamento delle fatture) l’Operatore di telecomunicazioni non proceda alla sospensione del servizio erogato perché teme di interrompere un servizio pubblico e/o un servizio di pubblica utilità.
Tale problema si concretizza quando la sospensione dovrebbe avvenire a danno di Utenti che gestiscono servizi per la comunità quali, a titolo esemplificativo, comuni, ospedali, etc.…
In questi casi, dunque, il fornitore potrebbe essere in qualche modo ritenuto responsabile di un’interruzione di pubblico servizio?
Profili generali
Un servizio pubblico è un tipo di servizio reso alla collettività, ovvero quel complesso di attività prestate nei riguardi degli utenti per il soddisfacimento di bisogni collettivi.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici“, definisce per la prima volta i principi cui deve essere progressivamente uniformata l’erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione. Ciò tutela le esigenze dei cittadini che possono fruire di tali servizi e garantisce il rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l’erogazione deve uniformarsi.
In particolare, la direttiva stabilisce che i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l’accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Deve, inoltre, essere garantita la parità di trattamento, la parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
I soggetti erogatori devono individuare i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla base di essi, adottano e pubblicano standard di qualità e quantità di cui assicurano il rispetto.
Dalla entrata in vigore della Direttiva del 1994 c’è stato un susseguirsi di norme che stabiliscono il rispetto delle esigenze dell’utente e fissano i parametri di qualità nell’erogazione dei servizi.
Con la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” il legislatore fissa, invece i principi generali in materia di servizi di pubblica utilità intesi quali servizi che devono essere assolutamente garantiti agli utenti finali (definizione da ultimo ripresa con la Delibera 189/19/CONS) e devono essere erogati secondo principi di uguaglianza, continuità e accessibilità.
La gestione dei servizi di pubblica utilità riguarda pertanto i servizi di comunicazione elettronica, postali, di trasporto, di energia elettrica, di gas, di acqua.
La stessa legge prevede l’Istituzione delle Autorità di regolazione per l’energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni, cui compete, tra l’altro (art. 2, co. 12, lett. h e p) il compito di presidiare e promuovere la dinamica concorrenziale all’interno del mercato.
Così, nel 1995 è stata istituita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) e nel 1997 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).
Il legislatore italiano, come già visto all’inizio dell’elaborato, prevede che un servizio pubblico sia erogato in maniera continuativa e infatti ne punisce, a determinate condizioni, la sospensione o interruzione a fronte di un turbamento nella regolarità della fornitura.
Così l’art. 331 Codice penale recita:
“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro (…)”.
Per Servizio di pubblica necessità si intende un’Attività esercitata da privati, in nome e per conto proprio, che si caratterizza in quanto diretta a soddisfare un bisogno o un interesse pubblico e per questo sottoposta a controllo da parte dello Stato (…).
Il codice identifica, inoltre, le persone che esercitano un servizio di pubblica necessità individuandole tra:
- i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.
La responsabilità nel caso specifico
Posto quanto detto e chiarita la definizione di servizio pubblico e di imprese di pubblica necessità, potrebbe commettere il reato di interruzione di pubblico servizio l’impresa fornitrice di acqua, luce, gas, o di servizi di telecomunicazione, imprese queste definite di pubblica utilità, che ne sospenda il servizio all’utenza?
Da un punto di vista prettamente generale, perché un qualsiasi esercente un’impresa pubblica debba rispondere del reato di cui all’art.341 occorre preliminarmente verificare accuratamente i presupposti del reato: in primo luogo l’elemento oggettivo, ossia il tipo di azione posta in essere e la sua idoneità a creare concretamente un “turbamento” nella regolarità del servizio, verificandone l’entità dell’interruzione.
In secondo luogo, sarà utile esaminare elementi che portino a dimostrare l’assenza di motivazioni esterne o di cause di giustificazione.
L’imprenditore o l’esercente del servizio risponderà nel caso in cui abbia agito con mala fede, ossia con dolo: il soggetto dovrà aver agito con specifica intenzionalità diretta a provocare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, ovvero con la consapevolezza che il proprio comportamento possa determinare quegli effetti, accettandone ed assumendosi il relativo rischio.
Considerazioni conclusive
Posto quanto premesso, esclusi i casi di dolo e colpa grave, può ritenersi responsabile civilmente un fornitore di servizi di telecomunicazione che sospenda un servizio definito di pubblica utilità a fronte del mancato pagamento dell’Utente?
A parere di chi scrive il servizio in oggetto, seppur di pubblica utilità e quindi erogato secondo definiti e precisi parametri normativi, è comunque un servizio che viene prestato sulla base di un Contratto accettato e sottoscritto dall’Utente.
Qualsiasi tipologia di Utente (persone fisiche o giuridiche Soggetti pubblici o privati) che decide di stipulare un contratto con un Operatore di telecomunicazioni (o con qualsiasi altro fornitore di servizi) è consapevole che, a fronte di un inadempimento contrattuale quale il mancato pagamento di quanto convenuto e previo congruo avviso da parte dell’operatore, il servizio può essere sospeso.
La sospensione del servizio è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:
- Non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell’utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia ai sensi degli articoli 3 e 14 del regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche di cui alla delibera 203/18/CONS;
- Il ritardato o mancato pagamento non può intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi;
- Si può considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura.
Alla presenza delle suddette condizioni nessuna Responsabilità può essere riconosciuta in capo all’Operatore che sospende i servizi erogati a fronte del grave inadempimento contrattuale dell’Utente anche nel caso in cui l’attività di quest’ultimo rientri in un servizio pubblico e/o un servizio di pubblica utilità.
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