Nella Causa C-484/14 la Corte di giustizia dell’Unione Europea dispone che il gestore di un negozio che offre gratuitamente al pubblico una rete wi-fi non è responsabile delle violazioni commesse dagli utenti. In tal modo, conferma quanto sancito dal Landgericht München circa la controversia tra Sony Music Entertainment Germany GmbH e Tobias Mc Fadden un commerciante di Monaco di Baviera.
L’azienda lo accusava della violazione dei diritti di copyright richiedendo il risarcimento dei danni, dato che un suo cliente, avvalendosi della rete wi-fi messa a disposizione dal commerciante gratuitamente al pubblico, aveva scaricato musica illegalmente.
Nel 2010 i giudici del Tribunale regionale di Monaco non hanno ravvisato una violazione dei diritti d’autore da parte del gestore del negozio. Ad ogni modo, hanno adito la Corte di giustizia inerentemente alla responsabilità indiretta del commerciante a causa di mancata protezione della sua rete wi-fi.
La Corte Ue ha quindi deciso, in coerenza con quanto dispone la direttiva 2000/31 EU sul commercio elettronico, che “il titolare di diritti d’autore non può chiedere ad un prestatore (di wi-fi, ndr) un risarcimento per il motivo che tale rete è stata utilizzata da terzi in violazione dei suoi diritti”. Precisando, tuttavia, che al commerciante può essere imposto da un’autorità o organo giurisdizionale nazionale di avvalersi di una password al fine di proteggere la propria rete, prevedendo che «siano obbligati a rivelare la loro identità prima di poter ottenere la password richiesta, così da evitare che agiscano anonimamente» per prevenire e porre termine a tali violazioni.
Detta direttiva esclude la responsabilità per l’attività illecita di un terzo dei prestatori intermediari al sussistere di tre condizioni: il prestatore non deve dare origine alla trasmissione, non deve selezionare il destinatario della trasmissione e non deve selezionare né modificare le informazioni trasmesse.
Al soddisfacimento di dette condizioni, non vi è responsabilità alcuna del prestatore che fornisce l’accesso ad una rete di comunicazione.
Nel caso in specie, si esclude il risarcimento e il rimborso delle spese di diffida o spese legali.
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