Tale obbligo è previsto fino al 31 dicembre 2023. L’obiettivo perseguito dal Legislatore è l’incentivazione degli investimenti pubblici, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19.
Cosa sono le clausole di revisione dei prezzi?
Sono delle clausole che prevedono, ex ante, il riconoscimento all’appaltatore di compensazioni economiche collegate allo scostamento di determinati indici (ad es. indice FOI dei prezzi al consumo) o a prezziari predefiniti.
Le clausole di revisione dei prezzi sono normativamente previste dall’art. 106, co. 1 lett. a del Codice, cioè “se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”
La revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture
Più precisamente, l’articolo 29, co.1, lett. a del Decreto Sostegni-ter, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, prevede che:
“a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1”
Il Legislatore, a differenza dei lavori, nulla prevede sulle concrete modalità di redazione della presente clausola, né su quali standard di variazione economica la stessa debba essere collegata.
I parametri di valutazione vengono dunque lasciati alla discrezionalità della Stazione Appaltante. L’appaltatore, a pena di decadenza, dovrà poi presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione.
L’assenza di riferimenti precisi in materia di revisioni prezzi per servizi e forniture può lasciare tuttavia spazio ad eventuali contestazioni e, in assenza di indicazioni precise da parte del Legislatore, può essere sicuramente utile, per le Stazioni Appaltanti, prevedere delle clausole di revisione prezzi, a monte, il più possibile chiare e precise. Per quanto riguarda gli Operatori Economici, si ritiene che questi potranno sempre proporre l’istanza di revisione prezzi, per procedure pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, anche se la clausola di revisione prezzi non dovesse essere stata prevista dalla Stazione Appaltante.
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La revisione prezzi negli appalti di lavori
L’art. 29, co. 1, lett. b del Decreto prevede anche una disciplina specifica e più dettagliata per i lavori:
“b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.”
Relativamente ai lavori, è prevista, dunque, l’adozione, con cadenza semestrale, di un decreto del MIMS che individui le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
Il meccanismo di compensazione viene attivato sempre dietro apposita istanza dell’appaltatore, proposta, questa volta, a pena di decadenza. La competenza sulla valutazione dell’effettivo scostamento economico è radicata in capo al Direttore dei Lavori. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Ci sono tuttavia anche dei limiti di finanza pubblica in capo alle Stazioni Appaltanti, non essendo la revisione prezzi “illimitata” sotto il profilo economico. Infatti, possono essere utilizzate le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.
In conclusione, la revisione prezzi, in considerazione dell’attuale instabilità internazionale economico-politica, con conseguenti aumenti inflattivi delle materia prime e, cascata, di tutti gli altri prezzi di mercato, si candida ad essere un istituto centrale nell’esecuzione dell’appalto pubblico.
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