La revisione dei provvedimenti in materia di famiglia
Questo contributo è tratto da
Manuale di separazione e divorzio
Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.Con questa opera si vuole offrire una risposta di pronta soluzione ai mille casi pratici che coinvolgono le famiglie in crisi che si rivolgono alla professionalità, all’esperienza e alla capacità degli operatori del diritto, in particolare all’avvocato dei minori e della famiglia.Per una trattazione più completa, il volume pone un’attenzione particolare anche alle condotte penalmente rilevanti che possono verificarsi nel contesto familiare, mantenendo al centro la tutela dei figli e dei soggetti deboli.Cristina CerraiAvvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania CiocchettiAvvocato in Bari.Patrizia La VecchiaAvvocato in Siracusa.Ivana Enrica PipponziAvvocato in Potenza.Emanuela VargiuAvvocato in Cagliari.
Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2020 Maggioli Editore
48.00 € 38.40 €
Tutti i provvedimenti relativi ai rapporti tra gli ex coniugi e nei confronti dei figli possono essere modificati qualora mutino le condizioni che li hanno determinati. Le suddette statuizioni in tema di diritto matrimoniale, infatti, hanno valore rebus sic stanti bus, atteso che la decisione del tribunale e gli accordi omologati dei coniugi, trovano il proprio fondamento nei presupposti di fatto che hanno dato luogo alle relative decisioni, sicché dal mutamento dei presupposti che avevano fondato le decisioni pregresse, discende la modifica dei provvedimenti stessi. Tanto implica che essi potranno costituire oggetto di revisione da parte del Tribunale in ogni tempo, tutelando così il preminente interesse dei figli e del coniuge più debole.La ratio dell’intero sistema normativo familiare si preoccupa così di perseguire una giustizia sostanziale indipendentemente dal giudicato formale.Possono essere modificati sia i provvedimenti che concerno i rapporti trai coniugi sia i provvedimenti che riguardano la prole, sia se disposti con sentenza sia se frutto di un accordo omologato.In particolare, secondo recente giurisprudenza di legittimità, sul presupposto della natura negoziale dell’accordo e della differenza tra contenuto essenziale e contenuto eventuale, ha escluso che le clausole contrattuali eventuali possano essere oggetto di domanda di modifica su domanda di parte, trattandosi di pattuizioni tipicamente contrattuali soggette alla regola pacta sunt servanda, mentre la parte negoziale è modificabile in ragione della clausola rebus sic stantibus (Cass. 16909/2015).Il principio di modificabilità con riferimento ai rapporti tra i coniugi è espressamente previsto dall’art. 156 ultimo comma c.c. secondo cui “qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti”.L’art. 709 c.p.c. prevede che i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 708 c.p.c. possono essere modificati e revocati dal giudice istruttore.L’art. 4 comma 8, seconda parte, l. div. dispone che l’ordinanza presidenziale può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell’art. 177 c.p.c., anche in questo caso, sempre e non solo in linea di principio se si verificano fatti sopravvenuti. Quindi sia i provvedimenti presidenziali sia i provvedimenti emessi dal giudice istruttore possono essere sempre modificati in corso di causa in attuazione del principio generale di modificazione delle ordinanze da parte del giudice che le ha pronunziate ai sensi dell’art. 177 c.p.c.In pendenza di causa, la competenza è quindi del Giudice del procedimento in corso.Se invece il giudizio si è concluso, il principio di modificabilità è sancito dall’art 710 c.p.c. e dall’art 9 l. div.
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Dopo la sentenza, configura presupposto il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede la revisione.In questo senso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il passaggio in giudicato della sentenza o della omologazione consensuale configura “presupposto processuale in seno tecnico e non condizione dell’azione, con la conseguenza dichiarazione di improponibilità della domanda di revisione introdotta anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione stessa, in quanto, mancando la statuizione da modificare, il giudizio sarebbe privo di del suo presupposto. (Cass. 3149/2001, Cass. 5861/2002. Per il divorzio Cass. 21874/2014. In dottrina Dosi “la revisione dei provvedimenti”). Eventuali modifiche prima del giudicato devono infatti essere presentate al giudice del procedimento o al giudice dell’impugnazione. In pendenza del giudizio davanti alla Cassazione, invece, la parte che intende far valere fatti sopravvenuti, può avvalersi del rimedio di cui all’art. 337 c.p.c. ovvero presentare istanza di sospensione dell’esecuzione alla Corte di Appello (Cass. 21874/2014).La cassazione con la sentenza 28990/2008 ha altresì escluso che pendente un giudizio di divorzio si possa proporre un ricorso autonomo di modifica ex art. 710, ritenendo proponibile direttamente al giudice del divorzio una istanza di modifica dell’assegno di separazione stabilito in sede di separazione.
La giurisprudenza più recente
Secondo un diverso orientamento più recente, invece, sarebbe ammissibile la pendenza di un procedimento di divorzio e di un procedimento di modifica delle condizioni d separazione, essendo queste destinate a perdurare fino alla introduzione della regolamentazione patrimoniale disposta e per l’effetto della sentenza di divorzio (Cassazione 1779/2012).È importante evidenziare che la sentenza di separazione o di divorzio o il verbale di omologazione conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la revocazione dell’assegno di mantenimento. Ne deriva che in mancanza di specifica disposizione sulla efficacia retroattiva della decisione, questa avrà effetto con decorrenza dalla domanda. Recentemente la Cassazione, Sezione Prima Civile, con la sentenza 9 gennaio – 27 marzo 2020, n. 7547 ha stabilito che il giudice dell’impugnazione può rideterminare l’importo del contributo di mantenimento, se nel giudizio di divorzio non sono stati adottati provvedimenti temporanei ed urgenti. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato correttamente il principio secondo cui, il giudice della separazione ha la potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche in pendenza del giudizio di divorzio, tranne se il giudice del divorzio abbia adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, nella fase presidenziale oppure istruttoria.Pertanto, i provvedimenti economici statuiti precedentemente nel giudizio di separazione, restano validi fino all’introduzione di nuove disposizioni patrimoniali stabilite in sede di divorzio. Ciò chiarisce il motivo per cui, la pronuncia di divorzio, producendo ex nunc i suoi effetti dal momento del passaggio in giudicato, non determini la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato precedentemente ed ancora pendente, se una delle parti sia interessata all’operatività della pronuncia e delle relative statuizioni economiche. Quindi, anche in pendenza del giudizio di divorzio, l’assegno di mantenimento, fissato dal giudice della separazione, può essere modificato.
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Manuale di separazione e divorzio
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