La richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 186, comma nono bis, C.d.S., implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza  

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(Riferimento normativo: Cod. strada art. 186, c. 9-bis)

Il fatto

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 27 settembre 2018, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale M. P. era stato condannato per il reato di cui all’art. 187 comma 8^ perché, alla guida di un autoveicolo, fermato dalle forze dell’ordine, nell’ambito di controlli di routine, si era rifiutato di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici per l’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica causata dall’assunzione di stupefacenti.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, deducendo i seguenti motivi: a) mancata applicazione della sostituzione della pena inflitta, pari a mesi quattro di arresto e euro mille di ammenda, con il lavoro di pubblica utilità in violazione dell’art. 187, comma 8 bis C.d.S. avuto riguardo alla non opposizione dell’imputato, in primo grado, sufficiente per consentire l’applicazione del disposto normativo, seguita dall’espressa richiesta di usufruirne formulata con l’atto di appello con il quale, per il caso di conferma della condanna, si era chiesta la conversione della pena lavoro di pubblica utilità; si rilevava a tal proposito che l’assunto della Corte territoriale, secondo la quale la mancata rinuncia all’applicazione della sospensione condizionale della pena impedisce l’applicazione dell’istituto del lavoro di pubblica utilità, non trova riscontro nel disposto normativo di cui all’art. 187 comma 8 bis C.d.S. (così come nell’art. 186, comma 9 bis C.d.S.) che subordina la sostituzione della pena alla non manifesta opposizione dell’imputato purché con la sua condotta non abbia dato luogo ad un incidente stradale (art. 187, comma 1 bis ed art. 186, comma 2 bis C.d.S.) assumendosi al contempo che, in assenza delle cause ostative previste (opposizione e causazione del sinistro), il giudice, che può procedere d’ufficio, è tenuto a provvedere alla sostituzione laddove questa sia richiesta, anche in appello, qualora non officiosamente consentita o domandata in primo grado posto che l’ordinamento non costringe l’imputato a rinunciare ad un istituto premiale, come la sospensione condizionale, per poter accedere all’alternativa offerta da una norma speciale più vantaggiosa, come quella del lavoro di pubblica utilità, la cui positiva esecuzione conduce all’estinzione del reato ed alla riduzione delle sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida e della revoca della confisca del veicolo; invero, la rinuncia espressa alle norme di miglior favore è consentita all’imputato solo con una manifestazione espressa della volontà, come nell’ipotesi di rinuncia alla prescrizione del reato di cui all’art. 157, comma 7^ cod. pen., e, dunque, la lettura fatta propria dalla Corte territoriale si poneva, ad avviso del ricorrente, in contrasto con il quadro normativo del favor rei essendo in ogni caso chiaro che l’imputato, che chiede l’ammissione al lavoro di pubblica utilità, privilegia questa opzione a quella della sospensione condizionale; b) vizio di motivazione in quanto, ripercorrendosi gli arresti della Suprema Corte in materia di incompatibilità fra l’istituto della sospensione condizionale e della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, come previsto dalle norme di cui agli artt. 187, comma 8 bis e 186, comma 9 bis C.d.S., si sottolineava come l’istanza di applicazione dell’istituto sottintendi la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale sicché la pretesa di rinuncia espressa diviene fuorviante.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 Il ricorso veniva ritenuto fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava a tal proposito come la Cassazione abbia postulato che larichiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma nono bis, C.d.S., implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti” (Sez. 3, n. 20726 del 07/11/2012; nel senso dell’incompatibilità cfr. anche Sez. 4, n. 10939 del 20/02/2014), essendoil lavoro di pubblica utilità una misura sostituiva costituisce una alternativa – e non una aggiunta – al beneficio della sospensione condizionale della pena“.

Tal che se ne faceva conseguire che l’opzione per il lavoro di pubblica utilità, che può essere pacificamente formulata anche in grado di appello, implica di per sé la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale e quindi obbliga il giudice, al quale sia formulata la richiesta, a valutarne l’accoglimento.

Il Supremo Consesso, di conseguenza, in virtù di queste considerazioni, disponeva l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto riguardante la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità.

Conclusioni

La sentenza in commento è assai interessante nella parte in cui afferma, sulla scorta di quanto già enunciato da un pregresso orientamento nomofilattico, che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma nono bis, C.d.S., implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza stante la incompatibilità tra i due istituti e ciò produce, come ulteriore effetto, che l’opzione per il lavoro di pubblica utilità, che può essere pacificamente formulata anche in grado di appello, implicando di per sé, come appena visto, la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale, obbliga il giudice, al quale sia formulata la richiesta, a valutarne l’accoglimento.

Questo approdo ermeneutico, di conseguenza, non può non essere preso nella dovuta considerazione ove si verifichino casi analoghi a quello trattato in questa pronuncia.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, pertanto, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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