L’impugnazione delle misure di prevenzione personali
La disciplina dell’impugnazione delle misure di prevenzione personali (cioè: l’art. 10 del d.lgs. 159/2011) è stata oggetto di una incisiva riforma. L’art. 28 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, difatti, prevede quanto segue: “1. All’articolo 10 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «l’interessato» sono inserite le seguenti: «e il
suo difensore»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la Corte di appello competente per il giudizio di secondo grado.
Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale»; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. La Corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l’incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l’inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l’articolo 7, comma 10-quater, primo periodo.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell’articolo 5 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione»;
b) al comma 3, dopo le parole: «dell’interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo difensore».
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste.
È quindi innanzitutto riconosciuta al difensore, disgiuntamente dal suo assistito, la facoltà di proporre ricorso alla Corte d’appello, anche nel merito, il che spiega la novità, già esaminata nel paragrafo precedente, ossia il suo diritto a ricevere diretta comunicazione del provvedimento emesso.
Inoltre è espressamente normata la modalità con cui il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione del fascicolo, inerente al procedimento di prevenzione deciso nel primo grado di giudizio, al procuratore generale presso la Corte di appello competente per il giudizio di secondo grado; si prevede che il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la Corte di appello competente per il giudizio di secondo grado (così adesso: art. 10, comma 1-bis, primo capoverso, d.lgs. 159/2011).
Ancora, viene disciplinato il contenuto di tale fascicolo, essendo stabilito che, al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale (art. 10, comma 1-bis, secondo capoverso, d.lgs. 159/2011) i cui atti sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale (art. 10, comma 1-bis, terzo capoverso, d.lgs. 159/2011).
Coordinando la nuova disciplina con le modifiche apportate, quanto al regime di deducibilità e alle conseguenze inerenti all’incompetenza per territorio rilevata nel primo grado di giudizio, si prevede che la Corte di appello annulli il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente
territorialmente e l’incompetenza è stata riproposta nei motivi di impugnazione; in tal caso la Corte ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente (art. 10, comma 2-bis, primo capoverso, d.lgs. 159/2011).
La gestione dei beni e aziende sequestrati
La gestione dei beni e aziende sequestrati è stata oggetto di innovazione legislativa per effetto dell’art. 14 della legge 17 ottobre 2017, n. 161. Detta norma stabilisce innanzitutto al primo comma quanto segue: “1. All’articolo 40 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell’attività di ausilio e supporto dell’Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.
2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell’articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.
2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell’esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di
confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l’indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all’unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta,
dispone l’esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.
3. L’amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
3-bis. L’amministratore giudiziario, con l’autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
3-ter. L’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell’Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell’articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l’esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.
4. Avverso gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale»;
b) al comma 5-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti previsti dall’articolo 48, comma 3, lettera c)»; c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente: «5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all’articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.»”.
Orbene, procedendo per gradi, va prima di tutto osservato che la norma così modificata chiarisce, al primo comma, il modo con cui il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati,
essendo adesso stabilito che costui può avvalersi dell’attività di ausilio e supporto dell’Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.
Leggi anche l’Approvazione del Codice Antimafia
Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo (che esamineremo a breve), il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell’esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l’indennità eventualmente determinata dal tribunale oltre che, come già previsto nel passato, provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all’unità immobiliare.
Dal canto suo il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l’esecuzione dello sgombero se precedentemente differito (così adesso l’art. 40, comma 2, terzo capoverso, d.lgs. 159/2011).
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