La nuova Legge sulla Magistratura minorile in Canton Ticino ( LMM )
La Magistratura dei Minorenni ha sede a Lugano, reca competenza giurisdizionale su tutto il Canton Ticino ed è composta da un Magistrato e da un Sostituto ( comma 1 Art. 2 LMM ). Al Magistrato dei Minorenni è affidato un compito di vigilanza suprema sul funzionamento del Diritto Minorile cantonale (comma 2 Art. 2 LMM ). Ogni funzione di giudizio sugli infra-18enni è esercitata con l’ ausilio << di un servizio minorile composto da educatori specializzati >> ( comma 3 Art. 2 LMM ).
Principalmente, come prevedibile, il Magistrato dei Minorenni conduce le indagini preliminari, emette i decreti d’ accusa e sostiene l’ accusa avanti al Tribunale dei Minorenni ( comma 1 Art. 3 LMM ). Dopo la novellazione del 14/12/2015, in vigore dallo 05/02/2016, il Magistrato dei Minorenni deve rendere esecutive, sul territorio del Canton Ticino, le Sentenze di condanna provenienti da Autorità Giudiziarie straniere. Ogni decisione transnazionale può essere impugnata presso la Corte d’ Appello cantonale ( nuovo comma 2 Art. 3 LMM ).
La Magistratura minorile << promuove e vigila sulle iniziative intese a salvaguardare gli interessi morali dei minorenni >>. Il che si traduce, nella pratica quotidiana, nel visitare ed ispezionare, per fini di supervisione, i Penitenziari minorili, le Case di lavoro e le Comunità di Recupero per condannati di età inferiore agli anni 18 ( comma 1 Art. 4 LMM ). Infine, il Magistrato dei Minorenni << collabora con i Magistrati degli altri Cantoni e con le Autorità che si occupano della protezione e dell’ educazione della gioventù >> ( comma 2 Art. 4 LMM ).
La seconda Istituzione giurisdizionale contemplata dalla LMM è il Tribunale dei Minorenni ( Artt. 5 e 6 LMM ). Esso è formato da un Presidente, due Giudici, un Presidente supplente e due membri supplenti (comma 1 Art. 5 LMM, in vigore dal 24/06/2010 ). Il Presidente ed il Presidente supplente sono scelti tra Magistrati o ex Magistrati << che non sono membri di un’ Autorità penale >> ( comma 2 Art. 5 LMM ). Ognimmodo, a tutti i Giuristi del Settore minorile è richiesta un’ elevata << formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia >> ( comma 3 Art. 5 LMM ). Il Presidente del Tribunale dei Minorenni ha potestà di giudizio << sulle opposizioni ai decreti d’ accusa concernenti le contravvenzioni >> ( comma 2 Art. 6 LMM ).
Gli altri tre Organi di giudizio sugli infra-18enni sono il Giudice dei provvvedimenti coercitivi ( Art. 7 LMM ), la Corte dei Reclami Penali ( Art. 8 LMM ) e la Corte d’ Appello e di Revisione Penale ( Art. 9 LMM ).
Nel contesto socio-psicologico del Diritto Penale Minorile, in Canton Ticino e negli altri Cantoni, è oggi basilare la Mediazione. A tal proposito, il Consiglio di Stato ticinese << fissa i requisiti per l’ ammissione all’ attività di Mediatore >> ( Art. 11 LMM ).
Come nel caso dell’ Ordinamento italiano, la stampa, le televisioni e gli altri mass-media non possono consentire l’ identificazione di minorenni coinvolti in un Procedimento Penale a titolo di rei o di parti lese (comma 1 Art. 12 LMM ). Dopo la Riforma del 14/12/2015, in Canton Ticino, chi diffonde immagini o registrazioni audio-visive afferenti a Parti Processuali infra-18enni è punito con la multa sino a 1.000 Franchi, congiunta alle debite sanzioni disciplinari, ove applicabili ( comma 2 Art. 12 LMM ). Il giornalista condannato può ricorrere, in secondo grado, al Consiglio di Stato del Canton Ticino, la cui decisione, a sua volta, è impugnabile presso il Tribunale Cantonale Amministrativo ( comma 3 Art. 12 LMM ).
Dal 2016, ex comma 1 Art. 13a LMM, i verbali dei Processi minorili non conclusi con una Sentenza di merito sono conservati dal Magistrato dei Minorenni. Se, invece, è stata emessa una Sentenza di merito, gli Atti vengono archiviati presso il Tribunale minorile. In terzo luogo, i Provvedimenti di natura espiativa sono depositati presso la competente Autorità di Sorveglianza ( comma 1 Art. 13a LMM ) In tutti i tre casi summenzionati, il Magistrato dei Minorenni concede l’ accesso agli Atti esclusivamente << a chi giustifica un interesse giuridico legittimo, che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel Processo >> (commi 2 e 3 Art. 13a LMM ). In ogni caso, la consultazione dei Fascicoli può essere impedita dalla Corte dei Reclami Penali ( comma 4 Art. 13a LMM ).
Il Regolamento sulla mediazione penale minorile in Canton Ticino.
Risulta impeccabile nonché esegeticamente assai utile la definizione autentica contenuta nel nuovo Art. 1 Reg. 23/01/2007, novellato lo 09/11/2010 ed in vigore dallo 01/01/2011. Ivi, il Legislatore cantonale ticinese asserisce che << la mediazione penale minorile è una procedura mediante la quale il Magistrato dei Minorenni o il Tribunale dei Minorenni incarica … una persona qualificata e autonoma … ( il Mediatore / la Mediatrice ) di condurre incontri per trovare una soluzione negoziata liberamente tra uno o più danneggiati e uno o più minorenni imputati per fatti suscettibili di costituire un’ infrazione penale >> ( Art. 1 Reg. 23/01/2007 ). Il successivo Art. 2 Reg. 23/01/2007 ribadisce che il Mediatore / la Mediatrice non è mai un soggetto sortito dal nulla, bensì un Pubblico Ufficiale a tutti gli effetti ed << incaricato dall’ autorità competente >>.
Il Mediatore, ex comma 1 Art. 3 Reg. 23/01/2007, dev’ essere laureato, deve avere solide nozioni di Diritto Penale e Procedura Penale, deve disporre di una formazione post-universitaria in Mediazione e, infine, dev’ essere incensurato, privo di carichi pendenti, non Fallito e non pignorato. Anzi, dopo la novellazione in vigore dallo 05/07/2013, << a seconda della specificità del caso e nell’ interesse del minore imputato >>, l’ Organo giudicante può imporre al Mediatore ulteriori requisiti reputati idonei e/o necessari ( nuovo comma 1bis Art. 3 Reg. 23/01/2007 ). All’ atto del proprio insediamento presso l’ Autorità Giudiziaria cantonale, il Mediatore è tenuto ad esibire al Magistrato dei Minorenni un’ autocertificazione corrispondente ai cinque requisiti di cui al comma 1 Art. 3 Reg. 23/01/2007. In caso di dubbi o lacune, il predetto Magistrato può richiedere di visionare i documenti necessari in forma originale ( comma 2 Art. 3 Reg. 23/01/2007 ). Inoltre, dallo 01/01/2011, è richiesto al Mediatore di giurare fedeltà alla Federazione svizzera delle Associazioni di Mediazione. Nella dichiarazione formale è contenuto anche il dovere di imparzialita, di indipendenza e di riservatezza ( comma 3 Art. 3 Reg. 23/01/2007 ). Il Mediatore è retribuito dal Canton Ticino con un’ indennità di 100 Franchi ogni ora lavorativa, unitamente al rimborso delle spese vive. Si applica l’ Art. 3 della Legge sugli onorari dei Magistrati ( Art. 4 Reg. 23/01/2007 ).
Nell’ ambito del Diritto Penale Minorile ticinese, la Mediazione prevale su ogni altra ratio della Procedura Penale, nel senso che l’ intervento del Mediatore, se autorizzato dal Magistrato, è possibile sia durante le indagini preliminari, sia dopo il rinvio a giudizio sia in sede di esecuzione penitenziaria ( Art. 5 Reg. 23/01/2007 ). Soltanto in casi del tutto eccezionali, il Mediatore incaricato può rifiutarsi di iniziare la propria attività stragiudiziale quando essa appaia palesemente inutile ed impraticabile ( comma 2 Art. 6 Reg. 23/01/2007 ). Nella maggior parte delle fattispecie, l’ Autorità Giudiziaria Minorile informa per iscritto le Parti, specificando che la Mediazione è facoltativa e precisando quali potrebbero essere gli esiti giurisdizionali in caso di conclusione positiva dell’ accordo mediato ( Art. 7 Reg. 23/01/2007 ). E’ importante precisare che, durante lo svolgimento dell’ attività del Mediatore, il Giudice, con apposito decreto, sospende il Procedimento e fissa un termine di durata massima della Mediazione << tenendo conto della fattispecie, in particolare della natura dell’ infrazione e della situazione personale delle parti >> ( comma 1 Art. 8 Reg., 23/01/2007 ). Dopodiché, l’ intero Fascicolo processuale viene rimesso al Mediatore, che ha accesso completo agli Atti ( comma 2 Art. 8 Reg. 23/01/2007 ).
Dopo la novellazione parziale dello 02/07/2013, in vigore dallo 05/07/2013, la prima ratio della Mediazione Penale Minorile consiste in un triplice << rispetto >>, ovverosia rispetto della dignità delle Parti, rispetto reciproco tra le Parti e, in terzo luogo, rispetto della vulnerabilità morale tanto del reo quanto della vittima ( comma 1 Art. 9 Reg. 23/01/2007 ). La Mediazione, come nel caso dell’ Ordinamento italiano, si celebra in un luogo << indipendente e separato dalla giurisdizione penale minorile >> ( comma 2 Art. 9 Reg. 23/01/2007 ). Nella Legislazione cantonale ticinese, si può esperire un solo tentativo di Mediazione durante un Procedimento Penale a carico di un infra-18.enne ( comma 3 Art. 9 Reg. 23/01/2007 ).
In estrema sintesi, la Mediazione è autenticamente definita come una << ricerca attiva di soluzioni al conflitto [ … ] tramite incontri tra le parti >> ( comma 1 Art. 10 Reg. 23/01/2007 ). Gli incontri si svolgono nella massima riservatezza e con l’ esclusione totale di terzi estranei ( comma 2 Art. 10 Reg. 23/01/2007 ). Soprattutto ed anzitutto, il comma 3 Art. 10 Reg. 23/01/2007 specifica che << in ogni momento ognuna delle parti è libera di interrompere la Mediazione >>, che reca, quindi, una natura facoltativa e non obbligatoria. Analogamente, << per motivi validi >>, il Mediatore può interrompere anch’ egli la Mediazione, qualora << constata un disequilibrio troppo marcato tra le parti >> ( comma 4 Art. 10 Reg. 23/01/2007 ).
Le Parti coinvolte nella Mediazione hanno diritto all’ imparzialità assoluta del Mediatore, il quale non può esternare, nemmeno al Magistrato procedente, il contenuto di quanto asserito dal reo o dalla Parte Lesa durante gli incontri mediativi. Anzi, << l’ incarto costituito dal Mediatore non è trasmissibile e non può essere oggetto di sequestro >> ( comma 5 Art. 11 Reg. 23/01/2007 ).
La Mediazione può recare ad un accordo tra le Parti o, viceversa, ad un esito negativo ( Art. 12 Reg. 23/01/2007 ). Specularmente, il Mediatore deve senza indugio comunicare alla Magistratura se la conciliazione è avvenuta o se, all’ opposto, non è avvenuta. ( Art. 13 Reg. 23/01/2007 ).
Per conseguenza, se la Mediazione ha esito positivo, l’ azione penale è abbandonata ed il Procedimento si conclude. Se, invece, la Mediazione ha esito negativo, il Processo prosegue in forma ordinaria ( commi 1 e 2 Art. 14 Reg. 23/01/2007 ). Ognimmodo, << qualunque sia il risultato della Mediazione, nessuno può prevalersi presso un’ Autorità Penale, Civile o Amministrativa di quanto è stato dichiarato o scritto negli incontri avvenuti durante la Mediazione >> ( Art. 15 Reg. 23/01/2007 ).
Profili criminologici.
In tutta Europa, dall’ inizio degli Anni Novanta del Novecento, le Statistiche criminologiche hanno, almeno apparentemente, rilevato un grande e grave aumento dei reati violenti perpetrati da minori degli anni 18 d’ atà. E’ altrettanto vero, però, che, all’ interno dei vari Censimenti, << i minorenni sono quasi sempre le vittime dei reati commessi da altri minorenni >> ( DÜNKEL 2002 ). Anche in Baviera, la Vittimologia degli Anni Duemila ha evidenziato che i reati maggiormente violenti sortiscono da infra-18.enni contro coetanei altrettanto infra-18.enni ( ELSNER & STEFFEN & STERN 1998 ). Nel caso della Svizzera, e non soltanto nei Cantoni germanofoni, STORZ ( 2002 ) ha analizzato che, nel 2001, ben 1.400 adolescenti sono stati processati per atti di violenza, ma è altrettanto vero che 5.800 minori degli anni 18 sono stati Parti Lese nel contesto di aggressioni, lesioni personali, stupri ed omicidi, il 50 % dei quali commessi all’ interno di famiglie patologiche sotto il profilo criminologico.
Lo svedese ESTRADA ( 1999 ), in un imponente e complesso lavoro statistico, ha studiato le devianze giovanili in tutte le Nazioni europee dal 1950 al 1995. Tuttavia, KUNZ ( 2001 ) ha giustamente affermato che bisogna diffidare dalle Statistiche troppo datate, che non prendono in considerazione le inevitabili << cifre oscure >>, oppure le Sentenze di non luogo a procedere, di proscioglimento o di chiusura del Processo per insufficienza di prove, o perché il reo non è identificabile oltre ogni ragionevole dubbio. Molti Censimenti pluri-decennali, inoltre, si fondano su ricordi o impressioni vaghe e generiche del campione di testimoni cui viene chiesto di compilare questionari sovente poco metodici e scientifici.
ESTRADA ( ibidem ) si è focalizzato, in particolar modo, sulla criminalità minorile in Paesi di cultura nordica, come la Svizzera, la Danimarca, l’ Olanda, la Norvegia, l’ Austria, la Scozia e la Svezia. Da tale analisi, emerge ( rectius : emergerebbe ) che, durante gli Anni Settanta ed Ottanta del Novecento, i minorenni delinquevano poco, mentre, negli Anni Novanta, si è registrato ( rectius .: si sarebbe registrato ) un aumento vertiginoso del crimine adolescenziale violento. Tuttavia, DÜNKEL ( ibidem ) mette in guardia dai facili allarmismi e dalla demagogia, nel senso che << gli aumenti risultanti dalle Statistiche di Polizia durante gli Anni Novanta … non sono indice di un reale aumento del fenomeno … sono piuttosto conseguenza di un mutato atteggiamento delle Parti Lese … di un’ accresciuta sensibilità e, dunque, disponibilità a presentare denunzia all’ autorità >>. P.e., in Germania, tra il 1975 ed il 1998, sarebbero aumentati del 128 % i minorenni condannati per lesioni personali gravi, ma, se si considera la variabile della << cifra oscura >>, si nota che l’ incremento non è del 128 %, bensì del 24 %.
A prescindere dalle Ricerche dei singoli Autori, è comunque vero che i giovani straneiri, in Europa, non recano alcuna particolare tendenza al crimine in confronto agli adolescenti autoctoni. Anche in questo caso, la verità è che i danneggiati, soprattutto in epoca contemporanea, sono più propensi a sporgere querela contro ragazzi non occidentali, mentre i coetanei occidentali sono meno oggetto di querele pur se commettono le medesime infrazioni. Anche a livello di Esecusione Penitenziaria, il minore, se non parla la lingua del luogo e non è socialmente integrato, difficilmente può essere incluso in percorsi rieducativi extra-murari.
Nel Diritto Penale minorile elvetico, le Sentenze di condanna a carico di minori degli anni 18 sono iscritte a casellario soltanto a fronte della commissione di gravi delitti spiccatamente anti-sociali ed anti-giuridici. Per conseguenza, l’ Ufficio Federale di Statistica possiede solo, dal 1999, raccolte parziali di dati cantonali e, dal 1982, esistono pure Censimenti criminologici allestiti dalle Polizie dei vari Cantoni, ma si tratta di Raccolte non precise e non sistematiche. Quindi, altra via non rimane se non quella di affidarsi a Studi accademici prodotti dalle varie Cattedre di Criminologia delle Università svizzere.
Nel corso del 2000, in Svizzera, sono stati condannati, con Sentenza passata in giudicato, 11.314 minorenni, l’ 81 % dei quali maschi. Nel 37 % dei casi , le condanne derivano da infrazioni in tema di droghe. Esistono poi un 32 % di furti nei grandi magazzini, un 13 % di danneggiamenti ed un 11 % di violazioni alla Normativa stradale. La delittuosità violenta giovanile, nella Confederazione, costituisce solo un 10 % sulle predette 11.314 condanne e, comunque, si trattava e si tratta di violenze lievi, come le vie di fatto tra coetanei ( 35 % ), le minacce bagatellari non aggravate ( 22 % ) e le lesioni personali non gravi ( 22 % ). Tra il 1982 ed il 1988, è triplicato il numero di adolescenti imputati per reati violenti. Detto incremento è stato cagionato da una Svizzera sempre più querulomane e populista, dove non hanno spazio le possibilità di Mediazione stragiudiziale. Le querele afferiscono soprattutto ai reati di minaccia, coazione, lesioni e pure estorsione. A parere di NIGGLI ( 1995 ) ( si consulti anche NIGGLI & PFISTER 1997 ), nel corso dell’ ultima quarantina d’ anni non è aumentata la violenza minorile, bensì esiste << una maggiore sensibilità sociale nei confronti della violenza e della prevaricazione in genere, con conseguente maggiore propensione delle parti lese a considerare certi comportamenti ( oggettivamente collocabili in prossimità del limite tra punibile e non punibile ) come intollerabili e a sporgere denuncia alla polizia >>
Ciò che nuoce al senso civico ed all’ auto-controllo degli adolescenti svizzeri è pure il caos anarchico delle grandi Metropoli criminogene. P.e., nella critica e post-industriale Zurigo, dal 1990, si sono formate bande di ragazzi slavi e turchi specializzati nello stupro di gruppo, mentre negli Anni Ottanta del Novecento le cifre di tale fenomeno erano decisamente meno preoccupanti. Per la verità, anche i giovani svizzeri di Zurigo stuprano, minacciano e vandalizzano, ma le vittime querelano quasi solamente gli infra-18.enni stranieri a causa delle odierne fobie sociali contro immigrati, tossicodipendenti, poveri e stranieri senza fissa dimora ( EISNER 1998 ). In effetti, in Canton Ticino, la devianza minorile violenta è pari al 15 %, mentre stranamente, in altri Cantoni tradizionalmente meno tolleranti, esiste un’ incidenza di minorenni infrattori del 35 % o del 42 % ( v. p.e. il Canton Basilea Città, il Canton Ginevra , il Canton Turgovia ed il Canton Soletta ). Analogamente, sempre in Canton Ticino, i minori stranieri sono meno querelati, mentre in altri Cantoni la popolazione elvetica tende a denunciare spesso e volentieri i ragazzi africani o slavi anziché i giovani svizzeri ( v. p.e. il caso del Canton Lucerna, del Canton Friborgo, del Canton San Gallo, del Canton Zurigo e del Canton Berna ). WALTER ( 2001 ) ribadisce con vigore che i minorenni, stranieri o svizzeri che siano, non sono più violenti di trent’ anni fa. Piuttosto, il problema di fondo è che << un crescente, generale senso di impotenza ( ad esempio all’ interno delle famiglie e delle scuole ) nella gestione di minorenni problematici ha rafforzato la tendenza ad invocare più facilmente l’ intervento della polizia e della magistratura … l’ attuale diritto penale minorile ha, almeno in parte, assunto, suo malgrado, la funzione di “Krisenrecht “ >>.
Molto pertinentemente e senza alcuna polemica di tenore inutilmente xenofobo, QUELOZ ( 2002 ) afferma, dopo aver osservato il contesto sociale svizzero, che << la devianza penale giovanile ha prevalentemente carattere bagatellare ed episodico. Essa è un processo di socializzazione normale ed ubiquitario nell’ attraversamento dell’ adolescenza e nel passaggio all’ età adulta >>. Anche STORZ ( ibidem) parla di << normalità >> delle infrazioni non gravi commesse prima dei 18 anni. Siffatto Autore ha monitorato e censito i maschi nati in Svizzera nel 1966. E’ emerso che, tra i 15 ed i 23 anni d’ età, esistono abitudini border-line anti-giuridiche e le probabilità di subire una condanna penale sono assai elevate. Dopodiché, verso i 28 anni, la criminalità giovanile cessa quasi completamente e, in ogni caso, si tratta di reati minori non gravemente destabilizzanti per la quiete pubblica. In modo assai simile, KILLIAS & VILLETTAZ & RABASA ( 1994 ) hanno acclarato che quasi il 90 % dei giovani svizzeri contemporanei tra i 14 ed i 21 anni d’ età ammettono di aver consumato, nella loro vita, almeno un illecito penalmente rilevante, anche se molti non sono poi incorsi in querele e Procedimenti Penali in senso tecnico. Pertanto, KILLIAS & VILLETTAZ & RABASA ( ibidem ) giungono a concludere che << nella stragrande maggioranza dei casi, alle trasgressioni ( anche reiterate ) a norme penali commesse durante l’ età giovanile non segue una carriera criminale nell’ età adulta. Ciò vale indipendentemente dal fatto che la trasgressione in età giovanile sia venuta a conoscenza o no dell’ autorità giudiziaria >>
La situazione in Canton Ticino
Grazie alla rete Web ed all’ uso di Archivi su supporto informatico, la Polizia Cantonale ticinese ha oggi potuto finalmente predisporre Statistiche organiche e ragionate, soprattutto a partire dall’ Anno Giudiziario cantonale 1996. Negli Anni Duemila, in Canton Ticino, il 52 % dei minorenni inchiestati o condannati ha dovuto rispondere di furti di veicoli, taccheggi nei supermercati e furti senza scasso. Esiste poi un 22 % circa di infra-18.enni responsabile di danneggiamenti. I << reati gravi >> costituiscono soltanto il 3,86 % del totale, ovverosia una ventina di incendi intenzionali all’ anno, meno di cinque episodi di lesioni personali ogni 12 mesi e non più di 1 omicidio volontario. In buona sostanza, non sussiste un problema direttamente o indirettamente qualificabile come << criminalità minorile violenta >>.
Senza alcuna demagogia neo-retribuzionista, bisogna ammettere, per il Canton Ticino, un incremento annuo di circa 200 denunce contro minorenni. Ma giova ripere di nuovo che si tratta di infrazioni bagatellari prive di significato. Dopotutto, un lieve incremento dei carichi pendenti per minacce non aggravate non significa che si sia verificato un drastico peggioramento. Trattasi, in concreto, di banali litigi tra coetanei. I minorenni stranieri inchiestati ogni anno in Ticino sono circa il 43 % del totale e, anche in questo caso, non si è di fronte a fatti di criminalità violenta. L’ unico particolare curioso consiste nel fatto che gli infra-18.enni non svizzeri oggetto di condanna sono, prevalentemente, serbi, bosniaci, croati, portoghesi, ma, stranamente, anche ragazzi italiani all’ apparenza perfettamente integrati.
Molte sono state e sono, negli Anni Duemila, le infrazioni alla BetmG, soprattutto nel Mendrisiotto, che è un luogo di transito e di smercio della cannabis proveniente dall’ Italia e importata nonché fumata nella Svizzera italiofona. In realtà, a partire dal 1996, non si è aggravato l’ uso di canapa, bensì sono stati aumentati i controlli della Polizia Cantonale ticinese, la quale è stata indotta dalla Magistratura e dall’ opinione pubblica ad una radicale << tolleranza zero >> verso le droghe falsamente considerate e denominate << leggere >>
La Polizia Cantonale ticinese tende a percepire in maniera molto più severa la delinquenza giovanile, mentre, a livello privatistico, gli Enti, le Associazioni e le Parrocchie non lamentano fenomeni assolutamente e drammaticamente gravi, eccezion fatta per il solito uso di droghe, per i consueti atti di vandalismo e per le inevitabili risse tra gruppi giovanili, tanto autoctoni quanto inter-etnici. Negli Anni Duemila è da segnalare il solo fenomeno preoccupante della diffusione di coltelli da tasca presso i minorenni infrattori.
Il Servizio Educativo Minorile ( SEM ) del Canton Ticino, in svariate interviste televisive e giornalistiche, ha parlato di una maggiore nonché inutile propensione dei Ticinesi a denunciare e a segnalare irregolarità di poco conto. Egualmente, l’ Ufficio cantonale dei Giovani, della Maternità e dell’ Infanzia ( UGMI ) ha più volte parlato, in sedi tanto ufficiali quanto ufficiose, di un’ eccessiva severità della Magistratura dei Minorenni, la quale, negli Anni Duemila, apre Fascicoli Penali anche a fronte di infrazioni di calibro bagatellare, colpevolizzando e criminalizzando inutilmente la gioventù della Svizzera italiana. Certamente, a prescindere dai pareri delle preposte Autorità istituzionali, bisogna ammettere pure che le droghe e l’ alcool, nella Svizzera meridionale, sono sempre più alla porata dei/delle 14.eeni / 15.enni ( v. p.e. la diffusione del fenomeno nei dintorni di Chiasso ). Inoltre, esistono locali notturni che coinvolgono i minorennni in dinamiche criminogene non idonee alla loro età post-infantile. Infine, le Scuole ticinesi si dimostrano sempre più inadeguate, sino a giungere alla mancanza di sostegni educativi a beneficio dei ragazzi, stranieri e non, provenienti da famiglie problematiche. Attualmente, il Servizio di Sostegno Pedagogico, istituito nell’ Anno Scolastico 1979/1980, segue quasi 5.000 alunni del Ticino all’ anno nei tre ordini di Scuola infantile, elementare e media, ma non mancano le lacune.
Conclusioni.
La maggior parte dei Giuristi, nella Criminologia ticinese, è concorde nell’ effermare che non ha senso esasperare la general-preventività nell’ ambito del Diritto Penale Minorile. Il colossale fallimento della Politica criminale statunitense, del resto, costituisce un valido monito per tutti acciocché l’ Esecuzione Penitenziaria a carico dei minori degli anni 18 sia sempre attenuata e modellata sulla base delle specifiche esigenze di una personalità ancora in fase evolutiva.. Anche nei Cantoni germanofoni, il Diritto Penale Minorile è tradizionalmente definito << Täterschaftsrecht >>, nel senso che la sanzione deve tenere conto della particolare e singola condizione personale, familiare, culturale, lavorativa ed etica dell’ infra-18.enne. Anzi, sovente il minorenne non ha ancora nemmeno sviluppato un pieno e consapevole discernimento, pur non essendo disabile. Molti, in tutta la Criminologia occidentale, auspicano l’ abbandono dei Penitenziari minorili, in favore dell’ adozione sempre più ampia di misure educative e non di inutili pene intra-murarie.
Sin dai primi Anni Duemila, il Magistrato dei Minorenni, in Canton Ticino, patisce un intollerabile sovraccarico di Fascicoli a carico di infrattori dai 13 ai 17 anni d’ età. Anche i delitti più bagatellari sono oggi ormai sempre di più sottoposti alla cognizione della Magistratura e siffatta querulomania non è idonea per rieducare i giovani o giovanissimi colpevoli. Ormai, l’ unica preoccupazione è quella di saziare i malumori di un tessuto sociale nevrotico ed incapace di cercare e trovare Mediazioni stragiudiziali. Secondo ALBRECHT (2002) spesso e volentieri le Parti Lese non sono nemmeno identificabili e risarcibili, come nella fattispecie del consumo personale di una quantità esigua di stupefacenti. Anzi, oggi, in Canton Ticino, soltano il 2 % circa dei reati contestati ai minorenni afferisce a reati << gravi >> nel senso tecnico. In Canton Ticino, nonostante la liberalizzazione fattuale della pornografia, le violenze carnali di minorenni maschi su minorenni femmine fortunatamente non superano gli 80 / 100 casi all’ anno.
Provvidenzialmente, il nuovo Diritto Penale Minorile federale svizzero ha innalzato a 10 anni compiuti la soglia anagrafica della perseguibilità penale del minore. Molti passi in avanti sono anche stati fatti nel contesto del sostegno educativo alle famiglie problematiche. Viceversa, le nuove Norme per l’ audizione protetta del minore si sono rivelate un’ arma a doppio taglio, nel senso, che, a livello pratico, manca il Personale idoneo quando si deve predisporre e celebrare senza indugio un’audizione urgente all’ interno di una struttura protetta. Anche per quanto attiene alla tematica degli Ammonimenti, il nuovo obbligo di redigere per iscritto un formale Decreto d’ Ammonimento ha comportato inutili carichi di lavoro per le Cancellerie dei Magistrati per i Minorenni nei vari Cantoni. Inoltre, sarebbe auspicabile un vero e proprio Codice di Procedura Penale Minorile che sostituisca le varie Prassi cantonali.
In Canton Friborgo ( 239.000 residenti ), i Cancellieri recano una formazione tecnica che spesso manca agli ausiliari giudiziari in Canton Ticino. In Canton Vaud ( 626.000 residenti ) esiste un Organico di Magistrati abbastanza nutrito, il che impedisce un sovraccarico di lavoro, specialmente nel settore della lotta al consumo adolescenziale di stupefacenti. Altrettanto corposo risulta il numero di Personale addetto presso la << Chambre des Mineurs >> in Canton San Gallo ( 452.000 residenti ). Viceversa, il più grande problema o, comunque, uno dei più grandi problemi del Canton Ticino consiste nella carenza di Magistrati e Cancellieri. Tuttavia, negli Anni Duemila, uno dei punti di forza del Ticino è stato quello di aver saputo contenere l’ impatto finanziario della nuova Legge sulla Mediazione Minorile
B I B L I O G R A F I A
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settembre 2002
WALTER, Die Krise der Jugend und die Antwort des Strafrechts, Zeitschrift für die gesamte
Strafrechtswissenschaft, 113/2001
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