La riforma del Titolo V della Costituzione, operata con L. cost. n. 3/01, ha
individuato, per quanto concerne gli obblighi comunitari, una nuova fonte
normativa, data dall’art. 117 Cost.
Ferma restando l’ampia portata dell’art. 10 Cost. in relazione agli obblighi internazionali, atteso che “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, gli specifici aspetti dell’osservanza degli obblighi comunitari derivanti dal Trattato di adesione all’Unione Europea, trovano la copertura costituzionale nell’art. 117, comma 1, Cost., a mente del quale “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
La riforma costituzionale è intervenuta anche a disciplinare la fase ascendente e discendente nella formazione ed esecuzione di atti normativi comunitari da parte delle autonomie territoriali, ponendo uno specifico obbligo prima, invero, mitigato rispetto alle specifiche attribuzioni dello Stato centrale (art. 117, comma 5 Cost.: “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea…”). Dette fasi ascendente e discendente sono state compiutamente definite, nei presupposti e nei processi, nella disciplina attuativa dettata dalla L. n. 11/05 (cd. Legge “Buttiglione”).
La legge costituzionale non ha, tuttavia, definitivamente risolto la questione delle regioni ad autonomia differenziata, i cui statuti, approvati con legge costituzionale, nulla prevedono, ovvero diversamente intervengono, nella disciplina dell’attuazione degli obblighi comunitari ed internazionali, con particolare riferimento all’attuazione delle direttive comunitarie, regioni, sulle cui competenze, peraltro, non si fa luogo all’applicazione della medesima L. n. 11/05 in forza di una previsione di dubbia costituzionalità (cfr. art. 20, “per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione”).
Anche gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni soggiacciono al rispetto dei vincoli comunitari ed internazionali, con la modifica alla L. n. 241/90 operata con L. n. 15/05, è stato infatti stabilito che l’azione amministrativa è retta dai principi dell’ordinamento comunitario (art. 1).
La costituzionalizzazione del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali pone senz’altro la questione dell’illegittimità di provvedimenti legislativi statali e regionali in contrasto con i principi e le norme sovranazionali, illegittimità che espone lo Stato, nello specifico caso di violazione degli obblighi europei, a procedure d’infrazione.
Da ultimo non va sottaciuto come a differenza degli obblighi internazionali in senso stretto, di derivazione pattizia ed aventi efficacia cogente in forza di disposizioni legislative interne (cfr., ad exemplum, la L. n. 218/95 in materia di norme di diritto internazionale privato), l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea ha generato una sorta di “confluenza” dell’ordinamento interno in quello più ampio comunitario, cosicché gli obblighi che da questo derivano sono obblighi previsti da un ordinamento sovrastatuale che resiste a disposizioni legislative interne in contrasto, con oneri a carico di Stato, regioni ed enti locali effetto diretto dei principi del Trattato e della legislazione comunitaria. La costituzionalizzazione di tali obblighi ha, infine, sancito, nell’ordinamento interno, il principio secondo il quale il rispetto del Trattato e della legislazione che in esso trova la sua fonte primaria, costituisce un parametro cui, in ogni caso, deve farsi riferimento, quel parametro che nei generali principi di proporzionalità, affidamento, ragionevolezza, sussidiarietà, concorrenza, trasparenza e libera circolazione dei servizi trova la sua vera ratio.-
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