La riforma dell’attivita’ di mediazione creditizia e di agenzia in attivita’ finanziaria proposta dal mef nelle bozze dei decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nell’articolo 33, c. 1, lett. e) della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Il Dipartimento del Tesoro, in attuazione della delega contenuta nell’art. 33, c. 1 lett. e), della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha elaborato due schemi di decreto legislativo riguardante la riforma della disciplina dell’attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria, uno che riguarda l’inserimento del Titolo VI – bis al testo unico bancario, l’altro concernente le disposizioni di attuazione del predetto titolo.

Nel merito, la prima bozza di decreto definisce gli agenti in attività finanziaria coloro che promuovono e concludono “contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica”, e i mediatori creditizi coloro che mettono “in contatto banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.”

L’esercizio professionale delle suddette attività nei confronti del pubblico viene riservato ai soggetti iscritti in appositi elenchi tenuti ed organizzati da un Organismo istituito in  forma di associazione con personalità giuridica e munito di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria.

La riforma riconosce agli agenti in attività finanziaria la possibilità di svolgere attività di promozione e di collocamento di prodotti bancari, su mandato diretto delle banche; tale attività darebbe, infatti, titolo all’iscrizione nell’elenco degli agenti tenuto dall’Organismo, sempre che il soggetto economico possegga i requisiti prescritti per l’iscrizione, che risultano essere i seguenti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di uno Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa nel territorio della Repubblica;

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di apposita prova valutativa. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono partecipazioni di rilievo nella società;

d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti la previsione, nell’oggetto sociale, dello svolgimento in via esclusiva dell’attività di agenzia in attività finanziaria e il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

Di contro, l’estensore delle bozze del provvedimento introduce l’obbligo da parte degli agenti di svolgere la loro attività in favore di un solo intermediario e del relativo gruppo di appartenenza; in altri termini, tali soggetti potranno operare in virtù di un contratto di mandato in esclusiva, in totale antitesi con l’apertura concessa, invece, in favore degli agenti di assicurazione, i quali, a norma dell’articolo 8 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e dell’art. 5 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, possono agire, per il ramo R.C.A. e per tutti i rami danni, per conto di una o più compagnie assicurative senza essere vincolati da alcuna esclusiva.

Per i mediatori creditizi, come già anticipato, viene riproposta la definizione contenuta nella disposizione di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, secondo cui tale figura professionale svolge la propria attività in completa autonomia, senza essere legata ad alcuna delle parti da rapporti che possano comprometterne l’indipendenza.

Viene, altresì, stabilito che per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori tenuto dall’Organismo è necessario che il soggetto economico possegga i seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) previsione nell’oggetto sociale dello svolgimento in via esclusiva dell’attività di mediazione creditizia e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso dei requisiti di onorabilità da parte di coloro che detengono il controllo della società e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di professionalità;

f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.

Di particolare importanza è la disposizione (art. 128 quater 3 del Titolo VI della bozza di decreto) che sancisce l’incompatibilità tra le due figure professionali; di talchè, se una società è iscritta all’Albo dei mediatori non potrà chiedere l’iscrizione all’Albo degli agenti e viceversa.

Sul versante della responsabilità, gli agenti ed i mediatori rispondono solidalmente dei danni cagionati nell’esercizio dell’attività dai collaboratori, dai dipendenti e dagli altri soggetti di cui si avvalgono.

Per ciò che attiene alla “trasparenza”, gli agenti ed i mediatori vengono assoggettati alle norme previste dal Titolo VI del T.U.B., in quanto applicabili; ciò significa che nei locali aperti al pubblico dovranno essere pubblicizzate le spese e le altre condizioni economiche concernenti le operazioni ed i servizi offerti, i contratti di finanziamento o di prestazione di servizi di pagamento e i mandati ricevuti dovranno essere redatti per iscritto e un esemplare dovrà essere consegnato ai clienti; inoltre, nei predetti contratti andranno indicati il tasso di interesse, ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali oneri di mora, nonché la percentuale o il prezzo della mediazione.

Si rammenta, inoltre, che la Banca d’Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi, al fine di verificare l’osservanza delle norme di trasparenza, chiedendo ai soggetti su citati la comunicazione di dati e/o notizie e la trasmissione di atti e di documenti ovvero eseguendo ispezioni anche per il tramite della Guardia di Finanza.

L’attività di vigilanza può sfociare nell’adozione di un provvedimento con cui viene ordinato all’Organismo di sospendere o cancellare dagli elenchi il soggetto economico che abbia gravemente o ripetutamente violato le norme sulla trasparenza.

Non meno importante è il potere di vigilanza che la Banca d’Italia dovrà esercitare sull’Organismo al fine di verificare periodicamente l’adeguatezza delle procedure interne dallo stesso adottate per lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate; invero, qualora vengano accertati malfunzionamenti o grave inerzia dell’Organismo, la Banca d’Italia potrà proporne lo scioglimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, la bozza di decreto prevede, con visibili problemi di coordinamento, l’applicabilità agli agenti ed ai mediatori creditizi delle disposizioni contenute nell’art. 144, c. 3 e c. 4, del d.lgs. n. 385 del 1993. Quest’ultima norma, invero, riguarda l’inosservanza del dettato dell’art. 128 del T.U.B., che non risulta applicabile ai soggetti de quibus; probabilmente l’estensore della bozza di decreto avrebbe voluto far riferimento alle norme contenute nel nuovo art. 128 sexies e, pertanto, all’eventuale omissione delle comunicazioni richieste dall’organo di vigilanza, condotta, questa, punita autonomamente dall’art. 128 decies, c. 2 della bozza di decreto, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 2.065,00 ad un massimo di € 129.110,00.

Inoltre, viene introdotta una nuova fattispecie di reato, “l’esercizio abusivo dell’attività” che stigmatizza la condotta di chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di agente finanziario o di mediatore creditizio senza essere iscritto negli elenchi tenuti dall’Organismo, assoggettandolo alla pena della reclusione, che va da un minimo di sei mesi ad un massimo di quattro anni, e della multa, che va da un minimo di € 2.065,00 ad un massimo di € 10.329,00.

Nella bozza del decreto legislativo riguardante le disposizioni di attuazione del Titolo VI – bis risulta di particolare rilevanza la previsione, a cura dell’art. 3, dei requisiti di professionalità richiesti per l’iscrizione negli elenchi.

In merito, si deve dar conto di una lacuna normativa che, si spera, verrà colmata nel corso della fase di consultazione e, comunque, prima che le nuove disposizioni verranno emanate; si fa riferimento alla mancata previsione tra i requisiti di professionalità previsti per l’iscrizione delle persone giuridiche nell’elenco dei mediatori creditizi del superamento con esito positivo della prova valutativa, prevista dall’art. 12 della stessa bozza, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione della società.

D’altro canto, anche l’art. 2 della disciplina transitoria allegata alla bozza del primo decreto, che apporta  modifiche al T.U.B. con l’inserimento del più volte citato Titolo VI – bis, contribuisce a rendere ancora più evidente la suddetta lacuna e a generare obiettive condizioni di incertezza circa l’obbligatorietà da parte dei legali rappresentanti delle società di mediazione creditizia di sottoporsi alla prova valutativa; invero, tale disposizione stabilisce che i soggetti già iscritti nell’elenco degli agenti e dei mediatori che hanno effettivamente svolto l’attività per uno o più periodi di tempo, complessivamente pari a tre anni nel quinquennio antecendente alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco, sono esonerati dal superamento della prova di cui all’art. 128 ter 2, c. 1, lett. c, del Titolo VI – bis della bozza di decreto, che, però, prescrive esclusivamente i requisiti di cui devono essere in possesso coloro che chiedono l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.

E’, pertanto, auspicabile che si faccia chiarezza su questo punto, stabilendo se gli amministratori ed i dirigenti delle società di mediazione creditizia, che non abbiano maturato l’esperienza richiesta, debbano o meno sottoporsi alle prove che verranno indette dall’Organismo.

Per completezza di analisi, si ricorda che il capitale sociale delle SPA, SAPA, SRL o società cooperative che intendono svolgere attività di mediazione creditizia non può essere inferiore ad € 120.000,00, e che gli agenti ed i mediatori dovranno sottoscrivere una polizza di assicurazione per l’attività svolta con un massimale almeno pari ad € 1.120.200,00 per ciascun sinistro e almeno pari ad € 1.680.300,00 all’anno globalmente per tutti i sinistri.

Per ultimo, si sottolinea che non potranno iscriversi negli elenchi le persone fisiche e quelle giuridiche che non possiedono i requisiti di onorabilità; in particolare, i predetti requisiti andranno accertati in capo al titolare dell’agenzia o a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e che detengono partecipazioni di rilievo nella società (per l’attività di mediazione a coloro che detengono il controllo della società), e consistono nel:

a) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità’ giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (reati societari e fallimentari);

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Si ricorda che l’intera disciplina non è ancora stata emanata e potrà subire eventuali modifiche ed integrazioni a seguito delle richieste e delle proposte che le associazioni di categoria interessate potranno avanzare nel corso della fase consultiva pubblica.

 

Dott. Massimo Sperduti

Ragioniere Commercialista

Revisore contabile

Dott. Sperduti Massimo

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