La riforma della disciplina delle intercettazioni

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Premessa

Nel corso delle ultime due legislature la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni contenuta nel codice di procedura penale è stata al centro del dibattito parlamentare.

Nella scorsa legislatura è stata oggetto di una estensiva riforma, che ha preso le mosse dalla legge n. 103 del 2017, la quale conteneva, tra le altre, la delega al Governo per la riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, concretizzatasi con l’emanazione del decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando).

L’entrata in vigore della riforma, inizialmente prevista per il 26 luglio 2018, è stata più volte procrastinata, sia nella scorsa legislatura che nella legislatura in corso, fino a giungere all’adozione del decreto-legge n. 161 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 del 2020, che ha ampiamente modificato la riforma stessa, in parte ripristinando la disciplina prevista nel codice di procedura penale, tuttora in vigore, in parte apportando ulteriori innovazioni.

Allo stato attuale, a seguito dell’ultimo differimento operato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 28 del 2020, l’applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come risultante dalle modifiche apportate al d.lgs. n. 216 del 2017 dal d.l. n. 161 del 2019) è prevista per i procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.

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Il decreto-legge 161/2019

Il decreto-legge n. 161 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 del 2020, è intervenuto in materia di intercettazioni per:

-differire al 1° maggio 2020 (1° marzo 2020 nel testo del decreto-legge, modificato dalla legge di conversione) il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando) – avrebbe trovato applicazione. È specificato, al riguardo, che la riforma sarebbe stata applicata solo ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020 (art. 1), termine ora nuovamente differito dal decreto-legge n. 28 del 2020 al 31 agosto 2020: per tutti i procedimenti in corso, dunque, continua ad applicarsi la disciplina attuale;

-apportare alcune modifiche alla stessa disciplina delle intercettazioni di cui al D.lgs. 216; anche tali modifiche avrebbero trovato applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1° maggio 2020 (art. 2, comma 8), ma il termine è stato ora differito dal citato decreto-legge n. 28 del 2020 al 1° settembre 2020.

Con riguardo alle novità apportate alla disciplina delle intercettazioni il decreto-legge n. 161 è intervenuto sia sul codice di procedura penale, sia sulle disposizioni di attuazione. In diversi casi, tra l’altro, sono state soppresse le disposizioni della riforma del 2017 e ripristinati i testi nella versione anteriore all’intervento normativo, attualmente vigente; le modifiche apportate dal Senato in taluni casi hanno invece ripristinato il testo della riforma Orlando.

Tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, il decreto-legge (art. 2, comma 1, lettere a-q)):

-estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento;

-inserisce nel catalogo dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni, anche i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare le associazioni di stampo mafioso;

-dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, ed esclude esplicitamente i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono». Inoltre, in relazione a tali delitti, l’intercettazione con trojan presso il domicilio deve indicare espressamente le ragioni che giustificano l’utilizzo di questa modalità presso tale luogo;

-sopprime la riforma del 2017 con riguardo all’iniziale valutazione discrezionale della polizia giudiziaria chiamata a decidere cosa trascrivere e cosa annotare per il pubblico ministero, e stabilisce che quest’ultimo debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano particolari categorie di dati personali, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini;

-con riferimento all’esecuzione delle intercettazioni, ripropone sostanzialmente la formulazione antecedente la riforma del 2017, con particolare riguardo: alla trasmissione dei verbali delle intercettazioni; all’immediata comunicazione ai difensori che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni; all’apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell’ambito di una apposita udienza camerale. In tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l’utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;

-ripristina le disposizioni (già abolite dalla riforma) relative alla possibilità che alle operazioni di stralcio partecipino sia il PM che i difensori; questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta;

-introduce la possibilità per il giudice, con il consenso delle parti, di disporre l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni già effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, senza procedere alla trascrizione integrale attraverso perizia. In caso di contestazioni si dovrà procedere alla trascrizione integrale;

-estende la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l’intercettazione è stata autorizzata purché si tratti di uno dei reati per il quale il codice consente l’uso di questo mezzo di prova. Le intercettazioni potranno essere utilizzate solo se “rilevanti e indispensabili” per l’accertamento della responsabilità penale;

-consente l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p.). I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili per l’accertamento di tali delitti;

-impone al pubblico ministero, ove non abbia proceduto al deposito in precedenza, una volta concluse le indagini preliminari, di indicare le intercettazioni ritenute rilevanti ai fini del procedimento, con interlocuzione con la difesa e, in caso di contrasto di vedute, con un intervento del giudice per la selezione del materiale. Simile procedura è stata prevista, con i dovuti adattamenti, anche nel caso di richiesta di giudizio immediato;

-con riguardo all’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, prevede che esso contenga anche l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal PM. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di venti giorni, di depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il pubblico ministero;

-prevede l’abrogazione degli articoli riguardanti il complesso procedimento di stralcio nonché la trascrizione delle intercettazioni in fase dibattimentale introdotti dalla riforma Orlando.

 

Con riguardo alle modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il decreto-legge (art. 2, comma 2), a seguito dell’esame in Senato, tra l’altro:

-interviene sulla disciplina dell’archivio delle intercettazioni confermando sostanzialmente la riforma Orlando prevedendo modalità che incentivano la digitalizzazione degli archivi e tutelano la segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso;

-consente ai difensori delle parti non solo di ascoltare le registrazioni – come disposto già nella riforma Orlando – ma anche di ottenere copia delle registrazioni e degli atti custoditi nell’archivio.

Infine il decreto legge (art. 2, commi 3-6) demanda a decreti del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, che dovranno avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia; dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l’accesso all’archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso; delle modalità e termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni.

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