Il testo riformatore allarga le maglie della legittima difesa, con particolare riguardo alla c.d. difesa “domestica” e all’eccesso colposo nella legittima difesa, e inasprisce il regime sanzionatorio dei reati di furto, rapina e violazione di domicilio.
Sono state introdotte novità anche relative alla sospensione condizionale della pena e alla liquidazione degli onorari e delle spese di giustizia.
Vediamo insieme tutte le novità.
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Legittima difesa
Occorre partire dicendo che è ammessa una presunzione di legittima difesa “domestica”: in caso di violazione di domicilio – e al domicilio viene espressamente equiparato ogni luogo ove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale – la difesa si considera proporzionata all’offesa senza eccezioni di sorta. L’intento è dunque quello di eliminare, la discrezionalità da parte del giudice nella valutazione della proporzionalità tra offesa e difesa.
E pertanto, all’interno delle mura domestiche e nei luoghi di lavoro sopra indicati, chi respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica” si considera sempre in condizione di legittima difesa.
Furto in abitazione e scippo
Sono aumentati il minimo e il massimo edittale salgono di un anno: si passa da 3 a 4 di reclusione nel minimo, da 6 a 7 anni nel massimo.
Vengono aumentate, anche le pene relative al furto aggravato: nel minimo la reclusione sale da 4 a 5 anni e la multa da 927 a 1.000 euro; nel massimo la reclusione resta fissata a 10 anni, mentre la multa sale da 2.000 a 2.500 euro.
Rapina
In merito alla rapina, la pena è stata elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre rimane inalterato il massimo fissato a 10 anni; per la rapina aggravata la pena minima sale da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e aumenta anche la multa (dagli attuali 1.290-3.098 euro si passa a 2.000-4.000 euro).
Vedi anche:”La Camera approva la riforma della legittima difesa”
Violazione di domicilio
La pena minima è raddoppiata (si passa da 6 mesi a 1 anno di reclusione), mentre il massimo sale da 3 a 5 anni; nell’ipotesi aggravata, il minimo passa da 1 a 2 anni, il massimo da 5 a 6.
Furto in abitazione e sospensione condizionale:
In caso di condanna per furto in abitazione o scippo (art. 624-bis), si potrà accedere alla sospensione condizionale della pena solo dopo aver risarcito integralmente il danno alla persona offesa.
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