La riforma della liberazione anticipata è legge (di Alberto Marcheselli)

Redazione 04/12/02
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a.marcheselli@dirittopenitenziario.it
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La commissione giustizia della Camera ha lincenziato la riforma della liberazione anticipata (nel testo qui riportato in calce nella versione non ufficiale), la cui concessione, estesa con parziale retroattività all’affidamento in prova al servizio sociale, è ora di competenza, con provvedimento de plano, del Magistrato di Sorveglianza.
Si tratta di semplificazione procedurale finalizzata alla accelerazione delle relative procedure.
E’ auspicabile che essa sia accompagnata – a differenza di quanto d’uso avviene – da cospicua revisione delle piante organiche del personale amministrativo degli Uffici di Sorveglianza che non sono sedi di Tribunale di Sorveglianza, cui vengono trasferite funzioni che, sul piano della gestione esecutiva e della necessità ed urgenza, impongono un rilevantissimo aumento del carico di lavoro.

Alberto Marcheselli

Art. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e
procedimento in materia di liberazione anticipata).

1. Il comma 8 dell’articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale”.

2. Dopo l’articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Art. 69-bis. – (Procedimento in materia di liberazione anticipata). – 1. Sull’istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell’articolo 127 del codice di procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.
3. Avverso l’ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell’articolo 30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall’articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza”.

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

Art. 2.

(Competenza in materia di revoca).

1. Al comma 1 dell’articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: “la riduzione di pena per la liberazione anticipata,” sono soppresse e dopo le parole: “la revoca o cessazione dei suddetti benefici” sono inserite le seguenti: “nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata”.

Art. 3.

(Estensione della normativa in tema di liberazione
anticipata all’affidamento in prova al servizio
sociale).

1. Dopo il comma 12 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“12-bis. All’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all’articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l’articolo 54, comma 3”.

Art. 4.

(Applicabilità del beneficio previsto
dall’articolo 3).

1. Il beneficio previsto dall’articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.

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