Tralasciando le critiche al testo della riforma, abbondantemente indagato e contestato dalle organizzazioni della categoria, mi preme qui evidenziare un aspetto sottaciuto della riforma, in quanto posto in essere in sede di norme transitorie e finali, che sarà tanto devastante, quanto paralizzante, per l’intero sistema giudiziario sin dai prossimi giorni di ripresa della pausa estiva con conseguenze immediate sulle cause civili e penali sull’intero territorio nazionale.
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Scientemente, diversamente dovremmo ritenere che vi è ronzismo al governo, è stato programmato dal Consiglio Superiore della Magistratura dal Governo e dal Ministero della Giustizia, grazie all’insipida presenza della ANM, un attacco alla magistratura Onoraria che sarà tanto devastante per la magistratura ordinaria quanto lo è per la magistratura onoraria che potrebbe dimettersi in blocco dalle funzioni onorarie provocando così la fine della giurisdizione in Italia.
In prossimità della entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, ossia luglio del c.a. il CSM nel giro di pochi giorni si è affrettato a nominare circa 500 magistrati onorari rispolverando una vecchia graduatoria di un bando di selezione del 2007, quindi di oltre dieci anni fa, ed il Ministero della Giustizia con inusitata celerità, in pochissimi giorni, sempre a luglio del c.a. ha adottato decreti ministeriale con i quali li ha nominati ed assegnati alle relative sedi circa 500 Giudici Onorari di Tribunale.
La norma capestro è contenuta al Capo XII delle Disposizioni transitorie e finali che all’art. 32 prevede che le nuove disposizioni si applicano a tutti i magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e che fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stesse disposizioni si applicano ai magistrati onorari già in servizio alla medesima data e sin qui, per i nuovi Giudici Onorari di Tribunale già in servizio la previsione del regime di parità dispositiva non lede alcun principio, salvo però che per quest’ultimi già in servizio, con disposizione sibillina si prevede “per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI.” Andando a leggere le disposizioni contenute al capo XI, ed in particolare l’art. 31, in materia di Indennità spettante ai magistrati onorari di tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, che significa a parità di funzioni e di attività per i precedenti GOT una indennità di € 98,00 ad udienza e per i nuovi una indennità di € 16.140,00 annuale.
Un’assurdità che potrebbe portare alle dimissioni in massa di tutti i nuovi 500 GOT nominati ed immessi nelle funzioni prima della pubblicazione del decreto legislativo.
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