1. – Premessa introduttiva: i mutamenti della neo riforma
Il disegno di legge sulle professioni non disciplinate approvato il 19 dicembre dalla camera dei deputati, è stato pubblicato sulla G.U., n. 22 il giorno 26 gennaio ed entrerà in vigore l’11 febbraio, regolamentando, appunto, le professioni non regolamentate. Si pensi che circa 3,5 milioni di dipendenti ed autonomi eserciteranno l’attività professionali senza essere iscritti in ordini o albi.
In un periodico dell’Ordine degli Avvocati di Latina, precisamente il Foro Pontino (n. 2-2012), lo scrivente aveva alimentato, congiuntamente all’Unione europea, la conseguente disapprovazione della relativa circostanza simboleggiata da una missione carente di norme e metodi.
Si era alimentato che dette professioni «non protette» non fossero mai riuscite, mediante le varie legislature, a raggiungere il proprio traguardo sul riconoscimento delle professioni.
Purtroppo si è avuto un risultato a sorpresa.
Dunque i dipendenti che esercitano attività professionali senza essere dunque iscritti in ordini o albi professionali saranno obbligati, a prescindere che siano o meno iscritti ad un’associazione, a munire in ogni documento scritto esibito al cliente il richiamo degli estremi della neo legge.
Successivamente, il cliente che desidererà beneficiare di una performance da parte di un professionista, naturaliter, non iscritto ad un ordine o albo, avrà la possibilità di esaminare l’apposito elenco delle associazioni professionali che vedrà pubblicato sul sito del ministero dello sviluppo economico la cui mansione sarà quella sul controllo della corretta esecuzione della legge.
Compito, poi, differente hanno le associazioni la cui garbata funzione è quella relativa alla pubblicazione on line sul proprio portale di tutte le condizioni esplicative, dedicandosi con notevole carico al rispetto dei criteri di limpidezza, onestà e, non ultimo, obiettività.
Poi, riguardo ai particolari minuziosi, le associazioni hanno l’incarico di offrire la massima garanzia della piena conoscibilità di determinati componenti:
1. – composizione degli organismi con atto a deliberare e responsabili delle funzioni associativi;
2. – titoli e competenze per la partecipazione all’associazione;
3. – organizzazione strutturale
4. – una pertinente ed esatta individuazione verificatoria della attività professionali
5. – atto costitutivo nonché statuto.
Nella previsione generale, le associazioni hanno la facoltà di rilasciare ai propri iscritti, previe gli esami verificatori ed essenziali, dei certificati attestatori, che tuttavia non costituiscono un fondamentale titolo ai fini dell’esercizio dell’attività, su svariati punti di vista (iscrizione regolare del professionista, requisiti e, non ultimo, modelli qualitativi, allo scopo di porre massima garanzia nei riguardi del consumatore.
La neo disciplina dà veste normativa a forme tecniche dettate dall’Uni.
2. La fattispecie attuale della normativa
L’attribuzione della qualifica “professione non organizzata in ordini” si deve intendere la laboriosità economica, altresì programmata, tesa alla funzione di prestazioni o di attività a favore di terzi, istruita abitualmente e primariamente per mezzo d’impegno e mansione intellettuale.
Quanto, poi, al riferimento imposto dalle autorità, qualunque persona eserciti una professione non organizzata in albi o collegi contrassegna la propria attività impiegatizia, in tutta la documentazione e resoconto scritto con il consumatore, con il richiamo espresso, quanto alla neo norma attuabile, agli estremi della attuale normativa.
La norma ha poi evidenziato che l’esercizio della professione viene esercitata
– in forma individuale
– in forma associata, cooperativa e societaria
– in forma del lavoro dipendente
Le associazioni professionali
– non hanno vincolo alcuno di esclusività di rappresentanza
– la funzione di garanzia viene altresì a ricadere sul rispetto delle norme deontologiche con il preciso scopo di potenziare e perfezionare le competenze degli associati
– assegnano garantendo con gli statuti nonché le clausole associative la limpidezza delle varie attività degli apparati associativi
– utilizzano, ai sensi del codice del consumo ex art. 27-bis, un regolamento di condotta
– eseguono un controllo sulla condotta degli associati
– deliberano le eventuali sanzioni disciplinari.
Per la specifica previsione ex lege, atteso la prerogativa della propria autogestione, hanno la facoltà di riunirsi in forme aggregative da esse medesime costituite quali associazioni di natura privatistica.
Quanto al concetto di pubblicità, le associazioni sul proprio sito pubblicano tutto ciò che può essere utile e possa informare il consumatore secondo i modelli di moralità e onestà.
Riguardo, invece, all’autoregolamentazione intenzionale essa si basa unicamente sulla conformità della normativa tecnica Uni. Infatti è proprio il ministero dello sviluppo che dà impulso e sostiene l’informazione riguardo l’avvenuta adozione, da parte degli organismi competenti, di una norma tecnica Uni.
Le forme che sogliono accompagnare la valutazione critica, da parte della vigilanza, sulla corretta realizzazione della neo normativa competono al ministero dello sviluppo.
Anche l’ombra inquietante delle professioni iscritte in albi o ordini pare incombere tra le ragioni del rifiuto. Certamente ci si dirige verso una ulteriore penalizzazione dell’occupazione nel settore e, soprattutto, si va dirigendo nelle condizioni di grave ostacolo rispetto alle professioni ordinistiche, che sono invece autorizzate per legge a gestire la flessibilità con le partite Iva.
Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Un cambiamento che investe osteopati, amministratori di condominio ed altri.
In concreto, si legalizzano professioni che fino ad oggi venivano svolte in maniera non del tutto legale, ma sopratutto quelle non riconosciute dalla scienza, quindi equiparate a delle truffe fino a prova contraria.
Pratiche ingannevoli e disoneste e dal gusto stregonesco come l’omeopatia, l’agopuntura, l’iridiologia, l’osteopatia, la pranoterapia, e chi più ne ha più ne metta con il serio timore che si solleveranno al medesimo grado delle pratiche stimate invece dalla scienza.
Concludendo, si può affermare che le riforme sono per una mera definizione, naturaliter nel nostro paese, imperfette, incompiute e correggibili, ma vanno attentamente esaminate e sostenute senza giustificazione alcuna. Auguriamoci che i professionisti, chiamati ad una seria prova di maturità, precludano ad eventuali appelli.
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