La riforma dello scambio politico mafioso

Redazione 13/03/19
Scarica PDF Stampa
La Camera dei Deputati ha approvato, con alcuni interventi modificativi, la proposta di legge già approvata dal Senato della Repubblica relativa alla fattispecie di scambio politico mafioso, prevista all’art. 416-ter c.p.

Leggi anche:Il patto politico mafioso di cui all’art. 416-ter c.p.: profili evolutivi

L’art. 416 ter c.p.

La fattispecie di reato attualmente prevede: “Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma“.

Come si legge nel dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera, il provvedimento approvato dalla Camera punisce con la reclusione da 10 a 15 anni (stessa pena prevista per l’associazione mafiosa) l’accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione criminale.

I soggetti agenti

Come devono essere procurati i voti e da chi?

  1. da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose oppure
  2. mediante modalità mafiose.

La proposta di legge approvata dalla Camera, rispetto alla vigente normativa, prevede:

  • dal punto di vista soggettivo, estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari;
  • amplia ulteriormente l’oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche “la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione criminale”;
  • elimina il riferimento al metodo dell’intimidazione mafiosa (di cui al terzo comma dell’art. 416-bis);
  • precisa che la promessa di voti debba venire da soggetti la cui appartenenza alle associazioni mafiose deve essere nota a chi conclude l’accordo elettorale. In proposito è opportuno rilevare come tale modifica sembrerebbe escludere la punibilità della condotta posta in essere dal promittente-estraneo alla consorteria criminale.
    Inoltre tale formulazione, riferendosi alla notorietà dell’appartenenza alle associazioni mafiose, sembrerebbe richiedere per la configurabilità del reato in questione la necessaria condanna del promittente per il reato di associazione di stampo mafioso.
  • aumenta la cornice edittale del reato prevedendo la pena della reclusione da 10 a 15 anni (la medesima pena applicabile, ai sensi del primo comma dell’art. 416-bis c.p., agli appartenenti ad un’associazione di tipo mafioso), in quanto la disciplina vigente prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Volume consigliato

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento