La L. 155/2017 modifica in maniera radicale il sistema del diritto fallimentare, tuttora incentrato sulle disposizioni del Regio Decreto
267/1942. Tra le novità più significative si ricorda che il termine fallimento scompare dall’ordinamento giudiziario italiano ed è sostituito
dal termine liquidazione giudiziale; il curatore assume il ruolo di guida con poteri maggiori rispetto a quelli attuali.
Tra gli argomenti trattati:
Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento
L’articolo 5 indica i principi ed i criteri preordinati all’incentivazione degli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, già presenti
nell’ordinamento italiano a seguito delle recenti riforme, più precisamente, gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo
182 bis della legge fallimentare.
Le recenti riforme hanno, come noto, evidenziato un nuovo punto di vista in tema di crisi d’impresa, ponendo l’impresa al centro del sistema
normativo al fine di conservarne il valore e di tutelare gli interessi della collettività, con particolare riguardo a quelli dei creditori e di chi vi presta la propria opera.
In questa ottica, è il recupero dell’impresa in crisi ad assumere posizione prioritaria; la finalità liquidatoria si pone solo come fase eventuale
e dunque possibile ma, comunque, non esclusiva, subordinata alla previa verifica della recuperabilità dell’impresa.
L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento
dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, nè acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l’articolo 168 secondo comma.
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