La riforma sulla prescrizione

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La prescrizione regola gli effetti del tempo sul processo, sia civile che penale, consentendo ai cittadini – coinvolti in fatti di giustizia – di conoscerne la durata: senza questa disposizione di legge il processo – in particolar modo quello penale – potrebbe avere un periodo di tempo tendenzialmente infinito. Tale istituto rinviene la sua garanzia sia nella Costituzione (artt. 24, 27, 111) sia nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6).

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LA PRESCRIZIONE DEL REATO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020 – Ebook

Il presente ebook affronta la nuova normativa in materia di prescrizione del reato, in vigore dal 1° gennaio 2020.Nonostante le incertezze politiche sul tema, il quadro normativo è vigente e, dunque, si intende fornire all’operatore un testo di facile consultazione e di adeguato approfondimento, per affrontare le questioni inerenti la tematica della prescrizione, considerato anche che eventuali modifiche interverranno sicuramente nel lungo periodo.Lo scritto riporta in evidenza le modifiche ed analizza le ripercussioni pratiche della nuova disciplina.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica. 

Antonio Di Tullio D’Elisiis | 2020 Maggioli Editore

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La modifica legislativa

E’ entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 la riforma sulla prescrizione, approvata dal primo governo Conte lo scorso anno e contenuta nel disegno di legge anticorruzione, – il cosiddetto “Spazzacorrotti” – nonchè fortemente voluta dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal Movimento 5 Stelle.  

La novità di maggiore rilievo riguarda l’interruzione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di assoluzione che di condanna. Secondo la disciplina attualmente in vigore, la prescrizione dei reati inizia a decorrere dal giorno in cui il fatto è stato commesso e non si blocca fino a quando non viene emessa sentenza; ciò che al contrario accade per i termini di prescrizione in ambito civile. La Riforma Bonafede, invece, andrebbe ad introdurre anche per l’ordinamento penale lo stop alla decorrenza dei termini.

In particolare, la riforma prevede che restino invariati i termini della prescrizione per i reati consumati e tentati (nel primo caso decorre dal momento in cui è stato consumato il presunto reato, nel secondo dal momento in cui è terminata l’attività dell’imputato), mentre cambiano i termini per i reati continuati dove il termine di prescrizione decorrerà dal giorno in cui è cessata la continuazione, e non più dal momento in cui è stato commesso ciascuno dei reati.

A parere di chi scrive emerge come tale evento mette in pericolo alcuni principi democratici che fondano il patto sociale: sono evidenti i profili di incostituzionalità dal momento che tale modifica legislativa non riduce i tempi delle indagini preliminari (causa principale dell’eccessiva durata dei tempi della giustizia), rendendo  “esterni” i processi successivi a quello di primo grado.

La prescrizione serve anche a ridurre gli errori giudiziari, dal momento che più passa il tempo più le indagini e i processi si fanno complicati. A riguardo, la memoria storica degli operatori del diritto ricorderà la vicenda di Enzo Tortora – popolare conduttore di Portobello – che il 17 giugno del 1983  fu arrestato ed imputato di associazione camorristica e traffico di droga sulla base di accuse formulate da soggetti legati al clan del boss della camorra Cutolo.  I pentiti che l’accusavano si moltiplicavano di giorno in giorno, complice la legge Cossiga del 1982 che – pensata per sconfiggere il terrorismo – prevedeva sconti di pena per chiunque collaborava con la giustizia (a qualunque titolo). Ci vollero ben quattro anni perché fosse dimostrata la sua innocenza: dopo sette mesi di carcere, i domiciliari, una condanna in primo grado, arrivò l’assoluzione dalla Corte d’ appello di Napoli e poi quella definitiva in Cassazione nel 1987. La chiave di lettura dell’assoluzione di Tortora fu la celerità del giudizio d’appello che consentì di correggere un errore giudiziario a danno del noto presentatore, riascoltandolo.

Tutto ciò sarà impossibile con la nuova legge!

Le conseguenze

Con la riforma sulla prescrizione il processo sarà affidato alla volontà del Pubblico ministero il quale, nell’ambito delle indagini preliminari, avrà la possibilità di indagare senza limiti temporali dando così un punto di vantaggio alla pubblica accusa(1).

A riguardo giova ricordare che, secondo l’art. 405 c.p.p., la durata delle indagini preliminari è di sei mesi dall’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro della notizia di reato, salvo che non si proceda per uno dei delitti indicati nell’art. 407, comma 2 lettera a), per cui la durata è di un anno. Tuttavia il PM, ex art. 406 c.p.p. può chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) una proroga, per giusta causa, non eccedente altri sei mesi. Possono essere richieste anche altre proroghe per particolare complessità delle indagini o per l’oggettiva impossibilità di concludere entro il termine prorogato, sempre non eccedenti i sei mesi. La proroga è accordata dal giudice prima della scadenza del termine e notificata all’indagato e alla persona offesa che ha fatto richiesta di essere informata. Il giudice deve fare lo stesso procedimento nel caso non ritenga di accordare la proroga fissando l’udienza in camera di consiglio. La durata massima delle indagini non può comunque superare i diciotto mesi o i due anni nel caso dei delitti ex art. 407, comma 2.

Comunque, al di là di tanti tecnicismi, resta il fatto che l’aspetto inquietante di tale problema si rinviene nella sua natura, democratica o culturale. Ciò che è certo è che non si possono affidare le sorti di un giudizio penale alla totalità dei poteri del P.M.

Senza tempi ragionevoli dei processi, non ci sarà certezza del diritto.

Avvocati sul cd “piede” di guerra

Nel frattempo, il giorno 28 gennaio 2020 è stato indetto dall’Unione Camere Penali lo sciopero nazionale con l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale (ad esclusione ovviamente dei processi contro imputati detenuti in custodia cautelare). Avvocati penalisti italiani e docenti di diritto penale e procedura penale si sono dati appuntamento a Piazza Monte Citorio a Roma per far conoscere e comprendere le obiezioni e le critiche di diritto sostanziale, processuale e costituzionale ai Parlamentari Italiani, per l’immediata abrogazione della riforma Bonafede sulla prescrizione.

In realtà, il vero obbiettivo della riforma – secondo il Guardiasigilli – è ridurre i tempi del processo: un anno in primo grado (ma c’è più tempo per i reati più gravi e nessun limite per quelli di mafia e terrorismo), due in Appello, uno in Cassazione. Inoltre, la prescrizione sarà bloccata dopo il primo grado ma solo in caso di condanna, con possibilità di riprenderne il corso se l’imputato è assolto successivamente, mentre resta bloccata per due anni quando viene impugnata la sentenza di proscioglimento (ma con possibilità di proroga di altri due anni)(2).

Detto ciò, non ci resta che auspicare un intervento della Corte Costituzionale o ad un temperamento da parte del nostro legislatore.

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Note

(1)A. Sorge,Riforma sulla prescrizione: le conseguenze, in jurisnews.net, 2019

(2)L. Milella, Prescrizione, la sfida di Buonafede per chiudere i processi in tre anni, in repubblica.it

Dott.ssa Cristina Formisano

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