La rilevanza penale delle false informazioni fornite alla Polizia Giudiziaria

Il nostro ordinamento interviene a vario titolo nel sanzionare la condotta di chi, richiesto di fornire informazioni nel corso di un procedimento penale, renda dichiarazioni false ovvero taccia, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

In particolare gli artt. 371 bis, 371 ter e 372 c.p. prevedono, nell’ordine, ipotesi di “false informazioni al pubblico ministero”, di “false dichiarazioni al difensore[1] e di “falsa testimonianza”.

Sennonché, accanto alle figure del Pubblico Ministero, del Difensore e del Giudice, l’intervento (a più riprese[2]) del legislatore ha omesso di considerare l’ipotesi in cui destinatario di false o reticenti dichiarazioni risulti essere un altro importantissimo attore del procedimento penale, vale a dire la Polizia Giudiziaria. Ciò appare ancor più grave ed inspiegabile ove si consideri come solo in rare occasioni, nella prassi giudiziaria, il Pubblico Ministero compia personalmente atti di indagine, delegandone il più delle volte l’esecuzione proprio alla Polizia Giudiziaria. È apparso allora a taluno sostenibile che le false informazioni rese a quest’ultima potessero essere ricondotte nell’ambito del delitto di “false informazioni al pubblico ministero” di cui all’art. 371 bis c.p., in virtù dell’identità dei beni giuridici coinvolti, della coincidenza cronologica delle dichiarazioni rese, inserite in entrambi i casi nella fase delle indagini preliminari, della subordinazione e dell’esecutività che caratterizzano l’operato della Polizia Giudiziaria nelle ipotesi in cui essa agisca su delega del Pubblico Ministero, nonché della complessiva equiparazione processuale, quanto a regole di svolgimento dell’atto, prescrizioni di contenuto ed utilizzazione nel processo, tra le informazioni rese al pubblico ministero e le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, rendendo i risultati in quest’ultima ipotesi conseguiti logicamente suscettibili della medesima tutela apprestata relativamente alla falsa dichiarazione resa direttamente dinanzi al Pubblico Ministero[3].

 

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Proprio le argomentazioni or ora prospettate hanno condotto la Corte Costituzionale[4] a ritenere del tutto irrazionale, e dunque incostituzionale, la previsione per la quale la ritrattazione, come causa di non punibilità, potesse operare nella sola ipotesi di assunzione di informazioni da parte del Pubblico Ministero e non anche da parte della Polizia Giudiziaria, trattandosi esclusivamente di forme diverse della medesima attività.

La giurisprudenza ordinaria, viceversa, ha da par suo, ed in maniera quasi unanime, continuato a ritenere che la fattispecie di cui all’art. 371 bis c.p. possa realizzarsi nel sol caso in cui a dichiarare il falso sia colui che venga richiesto di rendere informazioni dal Pubblico Ministero, e non anche chi sia richiesto dalla Polizia Giudiziaria, pur se su delega di quest’ultimo. Diversamente opinando, infatti, si opererebbe un’interpretazione di tipo analogico su norma penale, estendendo la portata incriminatrice della disposizione ben oltre i casi espressamente previsti dalla stessa[5].

Sic stantibus rebus (o, per meglio dire, sic stantibus legibus), unica soluzione prospettabile al fine di inquadrare nell’ambito del penalmente rilevante le false dichiarazioni rese dinanzi alla Polizia Giudiziaria, appare quella di qualificarle quale “favoreggiamento personale” ai sensi dell’art. 378 c.p. Tra il delitto previsto dall’art. 378 c.p. e quello di cui all’art. 371 bis esiste infatti, come rilevato dai Giudici di legittimità[6], un rapporto di specialità, dal momento che alla norma generale in tema di favoreggiamento, che prevede una fattispecie a forma libera, si accosta quella di cui all’art. 371 bis la quale, tra le molteplici condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, incrimina soltanto quella che si materializza in dichiarazioni false o reticenti rese dinanzi al Pubblico Ministero. Così argomentando, peraltro, si supera il vulnus rilevato dalla Corte Costituzionale cui pocanzi si faceva riferimento, dal momento che la causa di esclusione della punibilità della ritrattazione potrà trovare piena applicazione finanche di fronte ad una qualificazione del fatto alla stregua di “favoreggiamento personale”, avendo l’art. 1, comma 6, L. 15 luglio 2009, n. 94 introdotto, all’interno dell’art. 376 c.p., l’esplicito riferimento all’art. 378.

Residua tuttavia la sensazione che un tale approccio argomentativo, pur consentendo in maniera proditoria di rinvenire una certa coerenza sistematica all’interno del nostro ordinamento penalistico ed in particolare all’interno di quel ramo di esso riservato dal codice ai delitti contro l’attività giudiziaria, non risulti essere, in conclusione, completamente soddisfacente. Di fronte infatti a condotte perpetrate, come già detto, nell’ambito di identiche attività procedimentali (quali sono quelle dell’assunzione di informazioni da parte del Pubblico Ministero ovvero della Polizia Giudiziaria dallo stesso delegata), che conducono a risultati soggetti al medesimo regime di utilizzabilità processuale, e che sottendono la lesione dei medesimi beni giuridici, risulta incongruente l’aver ancorato una di esse alla previsione generale di cui all’art. 378 c.p., e l’altra alla previsione speciale di cui all’art. 371 bis c.p. Pur sempre ribadendo gli encomiabili meriti dell’opera svolta dalla giurisprudenza, sarebbe forse infatti risultato maggiormente appagante un intervento da parte del legislatore volto ad introdurre, accanto alle fattispecie di cui agli artt. 371 bis, 371 ter e 372 c.p., ovvero all’interno di esse[7], il nuovo reato di false informazioni alla polizia giudiziaria.

 

 

[1] In relazione tale norma viene peraltro prevista la sola l’ipotesi in cui si rendano dichiarazioni false e non anche, per certi versi irragionevolmente, l’ipotesi in cui si ometta di riferire il vero.

[2] L’art. 372 era infatti presente già nella versione originaria del codice; l’art. 371 bis è stato introdotto dall’art. 11, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa e così poi modificato dall’art. 25 della l. 8 agosto 1995, n. 332; l’art. 371 ter è poi stato a sua volta introdotto dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive).

[3] Cfr. Corte Cost., sent. n. 101 del 30.03.1999, n. 101, e Corte d’Appello di Torino, ord. n. 436/1998.

[4] V. sentenza citata alla nota precedente.

[5] Ex multis, V. Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 12832 del 30 marzo 2016, e .Cass. Pen., n. 37306 del 14 luglio 2010.

[6] V. Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 13398 del 12.10.1998.

[7] Per esempio attraverso una integrazione della rubrica e del contenuto dell’art. 371 bis.

Avv. Sodano Gioele

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