La rinuncia al decreto ingiuntivo quando ancora non è stata proposta opposizione non necessita di accettazione

Sulla necessità dell’accettazione della rinuncia all’ingiunzione

Ai sensi dell’art. 306 c.p.c.: “ll processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. …”.

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Nel caso dell’ingiunzione di pagamento, da una corretta lettura dell’art. 306 c.p.c., si evince che solo quando l’opposizione risulta ritualmente proposta si determina la necessità dell’accettazione della rinuncia.

Al contrario, quando il soggetto destinatario della rinuncia non ha ancora assunto la qualità di parte – che nel giudizio ordinario si acquisisce con la costituzione in giudizio – non vi è un obbligo di accettazione, di talché questa risulterà efficace già solo con la notifica alla controparte.

Nel procedimento monitorio, se l’opponente non ha ancora provveduto alla notificazione dell’opposizione e, nel frattempo, è intervenuta la rinuncia al decreto ingiuntivo, questa ha efficacia immediata, senza bisogno alcuno di accettazione.

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La posizione di Cass. n. 110, del 7.01.2016.

E’ quanto di recente stabilito dalla Corte di Cassazione, II sezione, con la sentenza n. 110, del 7.01.2016.

L’occasione per affermare l’anzidetto principio viene fornita da due condòmini i quali chiedevano ed ottenevano, dal Tribunale di Napoli, ingiunzione di pagamento a carico di altri condòmini, per vedersi riconosciuto, pro-quota, il rimborso della somma di denaro da loro anticipata per dei lavori di riparazione della copertura dell’immobile in condominio.

Il decreto ingiuntivo, emesso in data 20.05.2005, veniva notificato in data 14 luglio.

Nelle more, in data 28 luglio, i ricorrenti notificavano ad uno degli ingiunti atto di rinuncia al procedimento monitorio. Nonostante ciò, il condomino ingiunto propose opposizione, notificando atto di citazione in opposizione solo dopo aver ricevuto la notifica della rinuncia.

I medesimi creditori, nel frattempo, chiedevano ed ottenevano, dal Giudice di pace di Napoli, ingiunzione di pagamento nei confronti del solo condomino destinatario della precedente rinuncia agli atti e già opponente nel giudizio nel frattempo incardinatosi dinnanzi al Tribunale di Napoli.

A seguito di nuova opposizione dinnanzi al Giudice di pace di Napoli, il condomino opponente evidenziava di non aver accettato la rinuncia al precedente decreto ingiuntivo, per il quale già pendeva speculare opposizione dinnanzi ad altro organo giudiziario, chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la litispendenza, ex art. 39 c.p.c., e che il giudizio incardinato successivamente dinanzi al Giudice di pace di Napoli venisse dichiarato estinto.

L’eccezione veniva accolta dal Giudice di pace che, infatti, dichiarava la litispendenza con il giudizio preventivamente incardinato presso il Tribunale di Napoli, disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opposti al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.

Interponevano appello gli opposti, respinto tuttavia dal Tribunale di Napoli, il quale osservava: “… che la rinuncia al ricorso innanzi al Tribunale doveva essere accettata al fine di determinare l’effetto estintivo del processo ai sensi dell’art 306 cpc, dal momento che la parte raggiunta dalla notifica dell’ingiunzione (presso il Tribunale di Napoli) e potenzialmente opponente, aveva il diritto di far valere, proponendo l’opposizione, profili di merito relativi alla pretesa oggetto di ingiunzione – circostanza questa poi effettivamente verificatasi-: da ciò sarebbe derivato che l’accettazione non sarebbe stata necessaria solo se, scaduti i termini per l’opposizione, l’ingiunto non l’avesse proposta”.

Gli opposti, evidentemente convinti di essere nel giusto, proponevano ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 306 c.p.c., ritenendo non necessaria l’accettazione alla rinuncia agli atti da parte dell’opponente, in considerazione del fatto che la stessa sarebbe intervenuta prima della notifica dell’atto di opposizione e che, pertanto, l’ingiunto, non avendo ancora assunto la qualità di “parte” nel giudizio, non avrebbe dovuto accettare la rinuncia che si era già cristallizzata, né poteva soccorrere il III comma dell’art. 643 c.p.c., per il quale: “La notificazione determina la pendenza della lite”, non essendovi corrispondenza tra la mera pendenza della lite e la qualità di parte, che richiede un ulteriore presupposto, quello appunto della notifica dell’opposizione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza oggi in commento, condivide appieno il ragionamento dei ricorrenti.

Ritiene infatti che occorra: “valorizzare il chiaro dettato dell’art. 306 cpc che limita la necessità della accettazione della rinuncia agli atti del giudizio – e tale si pone la rinuncia “al ricorso per decreto ingiuntivo” indicato nell’atto notificato – alla sola parte costituita, a condizione che essa assuma di avere un interesse alla trattazione nel merito della pretesa agita”.

Tuttavia, la qualità di “parte costituita”, con specifico riferimento al procedimento monitorio, si assume solo quando la parte ha già proposto opposizione.

Tanto è vero che:” Il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia e deve respingere la relativa eccezione allorquando a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente per intervenuta estinzione. Tale situazione si verifica nel caso in cui nel primo giudizio sia intervenuta rinuncia agli atti prima ancora che la controparte si sia costituita, così da determinare l’estinzione del giudizio medesimo – che, in quanto operante di diritto ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., può essere incidentalmente accertata dal giudice – giacché, in siffatta ipotesi, la rinuncia non è condizionata dalla relativa accettazione” (Cass. civ., Sez. II, 01/12/2010, n. 24376).

Evidenzia l’attuale Collegio, con un ragionamento assolutamente condivisibile, come: “A medesime conclusioni deve pervenirsi anche ponendo a mente la specialità del procedimento monitorio, in cui il contraddittorio con la parte ingiunta è solo eventuale: invero la facoltà di proporre opposizione non fa assumere al destinatario della ingiunzione la qualità di parte attuale, con la necessità di accettazione della -eventualmente notificatagli- rinuncia al agli atti del giudizio; del resto appare un posi factum non conoscibile dall’ingiungente (al fine della necessità della notifica della rinuncia prima del decorso del termine di efficacia del decreto) l’esistenza di una linea difensiva di controparte che non si esplichi solo nella negazione del diritto oggetto di ingiunzione ma si estenda all’accertamento, con idoneità a formare giudicato, della sua inesistenza (facendo dunque emergere un autonomo interesse alla instaurazione del giudizio di opposizione): pretendere pertanto che parte ingiungente attenda, dopo aver notificato il decreto e l’atto di rinuncia allo stesso, che controparte manifesti la sua intenzione di proporre opposizione, appare limitativo del diritto di rinunciare ad una iniziativa giudiziaria mal diretta o, comunque, ritenuta non più opportuna nei termini in precedenza posti, atteso che sino allo scadere dei termini per proporre opposizione parte ingiungente non sarebbe in grado di conoscere se il decreto fosse idoneo a divenire esecutivo (così vanificando la sua volontà di rinuncia)” (Cass. civ., Sez. II, 7.01.2016, n. 110).

La Suprema Corte, infine, specifica come la pendenza della lite, che nell’ipotesi di procedimento monitorio, ex art. 643, III co. c.p.c., si realizza con la notifica del provvedimento monitorio, non fa di per sé assumere la “qualità di parte nel giudizio”, che rende necessaria l’accettazione della rinuncia, per come imposto dall’art. 306 c.p.c.

Tanto è vero che: “Le modalità operative della estinzione per rinuncia agli atti ex art 306 cpc, non sono influenzate dalla portata del terzo comma dell’art 643 cpc, secondo la quale la pendenza della lite è data dalla notifica del provvedimento monitorio: invero nella interpretazione della Corte (vedi Cass. Sez. II n. 8118 del 1999), alla quale il Collegio ritiene di adeguarsi, la seconda norma disciplina la costituzione del contraddittorio e gli effetti sostanziali e processuali del ricorso (tra i quali l’interruzione della prescrizione o la prevenzione ai fini della individuazione del giudice competente): dunque la sola “pendenza della lite” non determina l’assunzione della qualità di parte in capo al soggetto ingiunto e, dunque, nemmeno il venir in essere di un diritto, da parte dello stesso, di condizionare la rinuncia agli atti del giudizio monitorio con la propria accettazione”.

In conclusione, pertanto, la necessità dell’accettazione della rinuncia agli atti, sorge solo quando la parte a cui la rinuncia è destinata, risulta regolarmente costituita, evenienza che nel procedimento monitorio si verifica solo dopo la notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Fino al quel momento la rinuncia agli atti produce immediatamente i suoi effetti senza necessità di accettazione.

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