Le recenti elezioni amministrative che si sono svolte nella Regione Siciliana, hanno portato all’attenzione dei media delle situazioni che pare opportuno approfondire.
La vicenda che in questa sede si approfondisce trae origine a seguito presentazione di candidatura alla carica di sindaco con conseguenti liste alla carica di consigliere comunale ad esso collegate entro i termini previsti e successiva istanza di rinuncia alla candidatura e al collegamento con le relative liste da parte del candidato alla carica di sindaco e da alcuni canditati alla carica di consigliere comunale.
La materia nella regione Siciliana trova disciplina normativa nella legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e nel D. P.r. n. 3/60.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature unitamente agli allegati è fissato, nell’ambito ordinamentale della Regione Siciliana, dall’art. 17 del D. P.r. n. 3/60, nel periodo che va dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore dodici del venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d’ufficio e, nell’ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici . Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione e provvede a rimetterli alla commissione elettorale circondariale.
Adesso si ritiene indispensabile al fine di verificare l’ammissibilità e gli effetti che conseguono alle rinunce di cui sopra, in un quadro ordinamentale, quale quello regionale (che peraltro sul punto non si discosta dalle corrispondenti norme emanate in sede statale) che, a fronte di una dettagliata legislazione che disciplina la presentazione e l’accettazione delle candidature, non presenta, invero, disposizione alcuna in tema di rinuncia, revoca e revoca della rinuncia alla candidatura, sia con riferimento ai candidati alla carica di consigliere comunale che alla carica di sindaco.
Sulla questione, si è comunque pronunciato il Consiglio di Stato (cfr. sentenza 1 ottobre 1998 n. 1384) il quale ha statuito la sussistenza di un principio garantistico del diritto di elettorato passivo e della regolarità del procedimento elettorale che non possono essere sostanzialmente resi oggetto di attività tali da comprometterne il regolare andamento. Nel dettaglio, con la predetta pronuncia giurisprudenziale, peraltro condivisa e richiamata dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale Servizi Elettorali (pubblicazione n. 5/07, IPZS, ad oggetto “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione della candidature) è stato sancito che “in via di principio, è certamente vero che l’accettazione della candidatura non crea vincoli giuridici ma dà luogo ad un impegno fiduciario, il quale può sempre essere rinunziato attraverso un’autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità di accettazione… Un generalizzato ed incondizionato ingresso al principio della libertà di rinuncia alla candidatura appare inconciliabile con la tutela degli interessi pubblici coinvolti dal procedimento elettorale, connotato, per comprensibili esigenze di certezza, da tratti di accentuato formalismo… Le rinunce alla candidatura possono incidere sull’ammissibilità della lista e della candidatura a Sindaco, ripercuotendosi sulla sfera di altri soggetti.
Ciò induce a ritenere – mal conciliandosi con il silenzio della legge al riguardo un’illimitata operatività del principio della libertà delle forme – che, una volta accettata la candidatura, anche la rinuncia (atto contrario all’accettazione), per quell’esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, debba rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata), ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste…
Esiste, quindi, un tempo in cui è pacifico che la volontà di rinunciare alla candidatura non ha più effetto sulla composizione delle liste. Il suo inizio, …, non può, per coerenza del sistema normativo elettorale, che coincidere col termine finale previsto dalla legge per la presentazione delle candidature. La conclusione accolta, tra l’altro, restringe la possibilità che subitanei ripensamenti in limine abbiano a sovvertire la presentazione delle candidature e che della rinuncia alla candidatura (e della eventuale revoca della rinuncia) si possa fare un uso distorto, quale strumento per esercitare indebite pressioni”.
Per quanto sopra si ritiene che le dichiarazioni di rinunce pervenute (recte: presentate) dopo la scadenza del termine perentorio previsto per la presentazione delle candidature e delle liste, non possano interferire nel procedimento elettorale, cosicché devono necessariamente essere considerate inefficaci in tal senso, e di tale effetto la Commissione elettorale dovrà prendere atto.
Dr. Diego Peruga – Dirigente a contratto del Comune di Licata
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