La riscossione a mezzo ruolo esattoriale dei proventi delle sanzioni amministrative da illecito stradale: rapporto tra termine di prescrizione e termine di decadenza

Tocci Mario 01/06/06
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Più volte si è posto all’attenzione della comunità giuridica la problematica relativa al rapporto tra il termine di prescrizione e il termine di decadenza nella riscossione a mezzo ruolo esattoriale dei proventi delle sanzioni amministrative da illecito stradale.
Con il presente breve articolo si cercherà di chiarire ed illustrare la tematica in questione.
Il termine di prescrizione del diritto della Pubblica Amministrazione di riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative da illecito stradale è stabilito dall’articolo 209 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (Codice della Strada) in cinque anni decorrenti dal momento in cui
l’illecito medesimo sia stato accertato.
L’articolo 209 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (Codice della Strada) rinvia infatti al termine prescrizionale previsto in genere per la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative dall’articolo 28 della Legge 24 novembre 1981 numero 689.
Il termine di decadenza della Pubblica Amministrazione dal diritto di formare i ruoli esecutivi dei crediti derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative è fissato dall’articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 602 al 31 dicembre
dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento sia divenuto definitivo.
L’applicabilità del disposto dell’articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 602 ai crediti non tributari è stata sancita dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 numero 46.
Orbene, l’accertamento di un illecito stradale diviene definitivo allorché siano decorsi i termini di impugnativa prefettizia o giurisdizionale del medesimo senza che una delle stesse sia stata esperita oppure sia intervenuta una decisione inoppugnabile (ordinanza ingiunzione prefettizia
non impugnata ovvero sentenza passata in giudicato).
E’ quanto è previsto dall’articolo 126 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (Codice della Strada), come interpretato dalle sottoelencate sentenze:
• Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, terza sezione, numero 1188 del 12 maggio 2006;
• Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Lecce, prima sezione, numero 3736 del 20 aprile 2005;
• Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, numero 3753 del 19 novembre 2004;
• Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, seconda sezione, numero 1126 del 30 luglio 2004.
Si vada al nocciolo della questione: qual è il rapporto tra i termini di cui si discetta?
Dare risposta a questo interrogativo non è difficile!
Si ipotizzi che la Polizia Stradale di Roma rediga in data 30 novembre 2001 a carico di Tizio un verbale di contestazione di illecito integrato da eccesso di velocità e che Tizio non impugni tale verbale, l’accertamento sotteso al quale diviene dunque definitivo in data 29 gennaio 2002.
Entro il 29 gennaio 2007, il Ministero dell’Interno potrà riscuotere il provento della sanzione
portata dal verbale testé menzionato.
Tuttavia, pur restando valido il termine del 29 gennaio 2007, il credito derivante dalla sanzione portata dal verbale testé menzionato dovrà essere iscritto nel pertinente ruolo esecutivo entro il 31 dicembre 2003.
Se dunque correttamente avrà fatto iscrivere il credito derivante dalla sanzione portata dal verbale della Polizia Stradale di Roma in questione entro il 31 dicembre 2003, il Ministero dell’Interno potrà agire per la riscossione del medesimo entro il 29 gennaio 2007 e magari
interrompere periodicamente la prescrizione con atti all’uopo indirizzati secondo le vigenti disposizioni normative dell’ordinamento giuridico.
Si badi che – in ossequio a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza numero 107 del 01 aprile 2003 – la trasmissione dei crediti da far valere esecutivamente dall’ente impositore all’ente riscossore non vale ad interrompere il decorso dei termini prescrizionali
essendo essa un’attività non conoscibile dal contribuente interessato.
Nella riscossione a mezzo ruolo esattoriale dei proventi delle sanzioni amministrative da illecito stradale, dunque, il termine prescrizionale di cui all’articolo 28 della Legge 24 novembre 1981 numero 689 cui rinvia l’articolo 209 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (Codice della Strada) e il termine decadenziale di cui all’articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 602 sono perfettamente compatibili.
Non si può pertanto parlare di prevalenza dell’uno sull’altro.
L’impianto argomentativo sostenuto nel presente articolo è pure confortato da autorevole giurisprudenza, animando esso la motivazione della sentenza numero 137 pronunciata dal Pretore di Perugia,estensore Biavati, in data 01 giugno 1999).
Peraltro, con grandissima lungimiranza e perizia, ben due altre sentenze (quella pronunciata dal Pretore di Salerno in data 07 aprile 1998 e quella pronunciata dal Pretore di Rovereto in data 30 maggio 1997) si erano fondate sullo stesso impianto argomentativo, anticipando il
Legislatore del 1999 e estendendo per analogia il disposto dell’articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 602, allo stato ancora dettato per la disciplina della riscossione tributaria, alla materia della riscossione mediante ruolo esattoriale
dei proventi delle sanzioni amministrative.
 
 
Mario Tocci è specialista forense SSPL, collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale degli Studi della Calabria, vicepresidente e socio fondatore della Camera degli Avvocati e Patrocinatori Legali Tributaristi della provincia di Cosenza
 

Tocci Mario

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