La risoluzione delle controversie e lo strumento dell’arbitrato

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a cura di Camera Arbitrale di Milano

a firma di Marilena Losito e Sara Forni, funzionarie della Camera Arbitrale di Milano

 

L’arbitrato, conosciuto e utilizzato da una buona parte delle aziende italiane e internazionali, è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie attraverso il quale le parti affidano la decisione di una o più liti a soggetti “privati”, chiamati arbitri. L’arbitrato commerciale in Italia è disciplinato dalle norme del Codice di procedura civile (artt. 806 e ss.) e, per quanto riguarda le controversie in materia societaria, anche dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 5/2003. Rispetto al procedimento giudiziario ordinario, l’arbitrato offre diversi vantaggi per le imprese e, più in generale, per il sistema economico, in quanto è in grado di dare risposte efficaci in tempi ridotti, rassicurando così anche le imprese straniere. Vediamo più nel dettaglio i punti di forza dell’arbitrato.

Competenza

Il primo vantaggio è rappresentato dalla possibilità per le parti di scegliere i soggetti che decideranno la lite (chiamati arbitri) tra tecnici ed esperti della materia oggetto del contendere. Al termine del procedimento gli arbitri pronunceranno una decisione, chiamata lodo, equiparabile ad una sentenza.

Tempi.

Gli arbitri sono chiamati a decidere le controversie in tempi brevi, talvolta in pochi mesi, sempre nel rispetto dei diritti delle parti. I costi dell’arbitrato sono in parte compensati dalla limitata durata del procedimento, in particolare se raffrontata con i tempi offerti dalla giustizia statuale.

Volume consigliato

Guida operativa all’arbitrato

La riforma dell’arbitrato, attuata con il D. Lgs. 2 febbraio 2006 e la successiva introduzione della mediazione e conciliazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, hanno delineato le vie extragiudiziarie per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Tali disposizioni si sono aggiunte a quelle introdotte con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 che agli artt. 34, 35, 36 e 37 dettano norme speciali sull’arbitrato societario che completano il mosaico giuridico della giustizia privata rapida ed efficace, costituendo un formulario editabile e stampabile un’alternativa a quella statale lenta, inefficace e costosa.Il presente volume costituisce una guida operativa di grande utilità per la diffusione dell’arbitrato e della conciliazione extragiudiziaria in sede di mediazione, resa attraente anche da notevoli agevolazioni fiscali.L’opera, costituita da una sintetica e chiara esposizione in materia processuale arbitrale ordinaria e speciale, rituale ed irrituale, nazionale e internazionale e impreziosita da un ampio formulario e da una vasta rassegna giurisprudenziale, si segnala oltremodo per l’attenzione prestata dall’autore, già dirigente del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, alla delicata materia cui ha dedicato molteplici scritti.Gli argomenti trattati vanno dalla tutela cautelare in materia di arbitrato (sequestri giudiziari, sequestri conservativi, denunce di nuova opera, denunce di danni temuti, accertamenti tecnici preventivi e provvedimenti d’urgenza) al procedimento arbitrale nazionale e internazionale, rituale ed irrituale, ordinario e speciale, in materia societaria, di lavoro, pubblicitaria, amministrativa, bancaria, finanziaria e sportiva.Le formule, che seguono lo sviluppo del procedimento arbitrale dalla convenzione d’arbitrato alla domanda arbitrale, dalla nomina degli arbitri alla loro accettazione, dalla responsabilità degli arbitri alla loro ricusazione, dalle eccezioni di competenza alle questioni pregiudiziali, dall’istruzione probatoria al lodo arbitrale, dalla correzione del lodo ai mezzi d’impugnazione, sono state elaborate, con una casistica estremamente vasta, tenendo in debito con- to le sentenze della Corte Costituzionale e gli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione. La completezza della trattazione e la scrupolosa redazione delle 129 formule, curate anche dal punto di vista fiscale, fanno di quest’opera una guida sicura e rapida per la stesura degli atti.Luigi Matteo BonavolontàAutore di numerose opere in materia di diritto sostanziale e processuale civile, penale e amministrativo, è stato dirigente dei più prestigiosi uffici giudiziari milanesi sia giudicanti che requirenti (tra cui il Tribunale, la Corte d’Appello e la Procura Generale di Milano) e docente incaricato della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nonché responsabile della sede di Milano delle attività organizzative del Concorso in magistratura e coordinatore della locale Scuola di formazione del personale del Ministero della Giustizia.FORMULARIO ON LINEL’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale on line. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area.Con formulario

Luigi Matteo Bonavolonta’ | 2018 Maggioli Editore

38.00 €  30.40 €

Controversie internazionali

L’arbitrato è particolarmente adatto per risolvere liti con profili di internazionalità, in ragione della grande flessibilità dello strumento e dell’esistenza di Convenzioni internazionali, quella di New York del 1958 in primis, ratificata da oltre 165 Stati, in virtù della quale il lodo arbitrale è riconosciuto in gran parte del mondo.

Arbitrato amministrato

Se l’arbitrato è amministrato vi sono ulteriori vantaggi. L’arbitrato si dice amministrato quando le parti affidano ad una Camera Arbitrale o ad un ente che amministra arbitrati la gestione e l’organizzazione del procedimento. In questo caso l’arbitrato si svolge in base alle norme contenute in un apposito regolamento, a cui arbitri e parti devono attenersi, nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità di trattamento.

In un arbitrato amministrato i costi, determinati sulla base del valore di controversia, sono prevedibili a monte in quanto fissati dalle tariffe allegate al Regolamento. Infine, va sottolineato che l’arbitrato è un procedimento flessibile, costruito sulle esigenze delle parti e quindi adattabile alle peculiarità del caso

Clausola arbitrale e compromesso.

 

Una delle peculiarità dell’arbitrato è la volontarietà: per ricorrere all’arbitrato è necessario infatti il consenso delle parti, generalmente manifestato in fase contrattuale con l’inserimento di una clausola arbitrale nel contratto o nello statuto sociale. Se non è presente una clausola arbitrale, una volta insorta la lite le parti possono comunque optare per l’arbitrato, stipulando un contratto, il cosiddetto compromesso. Statisticamente è raro che un arbitrato nasca da compromesso, in quanto difficilmente le parti già in lite riusciranno a concordare sulla modalità di risoluzione della controversia.

Attraverso la clausola arbitrale le parti concordano di affidare la decisione di eventuali controversie a uno o più arbitri. Per attivare un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano è necessario che le parti facciano esplicito riferimento all’istituzione e/o al suo Regolamento all’interno della clausola arbitrale. Chi volesse avvalersi del servizio, potrà inserire nei propri contratti una clausola arbitrale secondo i modelli reperibili in italiano e in inglese sul sito web della Camera Arbitrale (camera-arbitrale.it/arbitrato/clausole).

Chi utilizza l’arbitrato?

 Secondo gli ultimi dati della Camera Arbitrale di Milano, sono soprattutto le società di capitali a fare ricorso all’arbitrato (62% dei casi), nel 28% si tratta di persone fisiche. Nazionalità e provenienza geografica delle parti: nel 91% dei casi si tratta di parti italiane, nel 5% di parti provenienti da un Paese UE e nel 4% da un Paese extra UE. Più in dettaglio sulla provenienza delle parti italiane: nel 71% (sul numero totale delle parti) le parti hanno sede legale nel nord Italia, nel 20% (sul numero totale delle parti) nel centro sud Italia comprese le isole. 154 è il numero totale degli arbitri nominati, di cui quasi la metà (il 47%) è stato nominato dalle parti, il 43% dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, nel 7% dei casi la nomina è effettuata dai due arbitri nominati dalle parti. In tema di composizione del Tribunale Arbitrale: nel 52% dei casi l’arbitrato è gestito da un Collegio Arbitrale di tre arbitri e nel 48% da un Arbitro unico. Sede dell’arbitrato (è un concetto giuridico che àncora il lodo ad un territorio, utile per esempio, nel caso di impugnazione o esecuzione del lodo): nel 95% dei casi la sede è Milano, nel 5% è in altre città italiane. La decisione è di diritto nel 99% dei casi, 1% di equità. Qualifica arbitrato: nell’79% dei casi si tratta di arbitrato nazionale (o domestico), nel 21% è internazionale (almeno una delle parti coinvolte ha sede all’estero). Sul totale dei procedimenti, il 49% è terminato con un lodo, il 36% archiviato per rinuncia agli atti o chiuso con una transazione

Tempi e lodi.

In un anno e due mesi, in media, si conclude un arbitrato, secondo la procedura ordinaria. Al fine di offrire alle imprese e ai cittadini uno strumento più snello e più rapido per giungere alla definizione delle liti, con un tariffario più economico, dal 1 luglio 2020, la Camera Arbitrale di Milano ha adottato una nuova procedura arbitrale per rispondere sempre più alle esigenze degli utenti e delle imprese: si tratta dell’”Arbitrato semplificato” che dimezza i tempi e riduce i costi rispetto al procedimento ordinario. Qui maggiori dettagli Arbitrato semplificato.

Cosa prevede la procedura semplificata: la decisione è affidata all’arbitro unico (anziché ad un   collegio di tre arbitri), i tempi sono dimezzati rispetto all’arbitrato ordinario (3 mesi per il deposito del lodo anziché i 6 ordinari) il numero di memorie è sensibilmente ridotto e si svolgerà, al più, un’unica udienza. Se nel procedimento ordinario i tempi per giungere ad un lodo sono in media 10/12 mesi, con il nuovo strumento i tempi si ridurranno a circa 6 mesi.

Riduzione dei costi di un terzo: si riducono in media del 30% sia gli onorari della Camera Arbitrale che gli onorari dell’arbitro unico. Quando è applicabile. La procedura si applica nelle seguenti ipotesi: 1) ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore (cioè dal 1° luglio) quando il valore della domanda di arbitrato non sia superiore ad euro 250.000, fatta salva la contrarietà anche di una sola parte espressa nell’atto introduttivo (in tal caso si tornerà all’arbitrato ordinario della Camera Arbitrale di Milano.

2) A tutti i procedimenti senza alcun limite di valore economico, se le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale (clausola arbitrale) o se ne abbiano concordato l’applicazione anche successivamente, fino alla scambio degli atti introduttivi.

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