Vedasi precedente articolo “La rotazione preventiva (o ordinaria) del personale nella pubblica amministrazione”.
Il riferimento è ovviamente all’istituto della cd. rotazione successiva (o straordinaria)[2] che, pur condividendo con la prima la medesima connotazione teleologica[3], presenta molteplici elementi di specialità che, oltre a realizzare una naturale e immediata differenziazione tra i due istituti (in termini di complementarietà non di contrapposizione come si dirà più avanti), le sono valsi anche non poche difficoltà in termini di ricostruzione e quindi, in ultima analisi, di concreta applicazione[4].
Indice:
- La disciplina
- Le posizioni di ANAC sugli altri presupposti (oggettivo e temporale): melius re perpensa.
- Impossibilità di disporre la rotazione successiva
- Conclusioni
La disciplina
La disciplina relativa a tale istituto non è contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Essa si rinviene all’interno del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), precisamente alla lettera l-quater), dell’articolo 16, comma 1, introdotta dall’articolo 1, comma 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[5].
L’articolo 16 del D.Lgs 165/2001, come noto, disciplina le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali. Il relativo primo comma contiene, in particolare, l’elencazione di tali funzioni e, per quanto qui interessa, in corrispondenza della predetta lettera l-quater), dispone che gli stessi devono provvedere “al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.”
Pur nell’evidente laconicità del dato normativo, la finalità dell’istituto de quo risulta piuttosto chiara: laddove risulti avviato un procedimento penale (o disciplinare) a carico di un dipendente pubblico per condotte di natura corruttiva, il relativo dirigente – con proprio provvedimento motivato – è tenuto a far ruotare detto collaboratore allontanandolo dall’esercizio di quelle funzioni e dall’espletamento di quelle attività, nell’ambito delle quali, si è verificata la condotta corruttiva.
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Le materie del contrasto alla corruzione e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni sono state oggetto di numerosi interventi normativi negli ultimi anni: sull’anticorruzione, con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, fondata sull’introduzione di strumenti di prevenzione attiva; sulla trasparenza, con il D.lgs. n. 33/2013, che ha previsto gli obblighi di pubblicazione di documenti, dati e informazioni e con il D.lgs. n. 97/2016, che ha introdotto l’istituto dell’accesso generalizzato.Altra significativa innovazione è stata la costituzione progressiva di un’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), autorità indipendente che ha contribuito a produrre nuove regole, anche in via di interpretazione della legislazione vigente.Considerata la forte dispersione della disciplina, per entrambe le materie, in distinti corpi normativi e il concorrere di fonti di rango diverso, questo nuovissimo Codice organizza in modo strutturato i principali atti normativi e si configura come un supporto conoscitivo indispensabile per i RPCT e operatori del diritto sui principali strumenti di contrasto alla corruzione introdotti dall’ordinamento.Il Codice è articolato in 10 parti: 1. Convenzioni internazionali 2. La disciplina in materia di prevenzione della corruzione3. La repressione penale della corruzione4. La disciplina in materia di trasparenza5. La disciplina delle inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità nel settore pubblico6. La normativa in materia di conflitti di interesse e di codici di comportamento dei dipendenti pubblici7. La disciplina delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici (c.d. “whistleblowers”) 8. La disciplina delle società a partecipazione pubblica e degli altri enti di diritto privato in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione9.Le misure straordinarie di gestione,sostegno e monitoraggio delle imprese10. L’organizzazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione), ciascuna delle quali preceduta da una brevissima presentazione e contenente norme legislative, norme regolamentari e norme di soft law (prevalentemente nella veste di Linee guida), emanate dall’A.N.A.C.Raffaele Cantone – Presidente dell’Autorità Nazionale AnticorruzioneFrancesco Merloni – Consigliere A.N.AC.Barbara Coccagna – Funzionario A.N.AC.Vittorio Scaffa – Funzionario A.N.AC.
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La differenza rispetto alla rotazione preventiva è evidente e va ricercata nella diversa rilevanza che assume il fenomeno corruttivo: nella prima, costituisce l’evento futuro da evitare; nella seconda, uno dei presupposti (oggettivo) necessari all’applicazione della misura stessa. Ciò si riverbera, ovviamente, sul piano funzionale nel senso che la medesima misura organizzativa (la rotazione del personale) è finalizzata, nella rotazione preventiva, a scongiurare la verificazione del fatto corruttivo, in quella successiva, a realizzare una funzione cautelare (e non sanzionatoria). Apparentemente inconciliabili e distanti, tra tali istituti è rinvenibile un denominatore comune che li rende complementari: concorrono entrambi a tutelare beni giuridici di primaria importanza come il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, nonché, l’immagine della pubblica amministrazione[6].
Analizzando più da vicino il dato positivo, diverse sono le questioni interpretative e applicative che si sono poste e che continuano a porsi. Esse afferiscono principalmente all’esatta perimetrazione degli elementi costitutivi (soggettivo, oggettivo e temporale) della fattispecie disciplinata dal legislatore.
Sul piano soggettivo le riflessioni sono state condotte e portate avanti da una duplice prospettiva: verticale e orizzontale. Detto in altri termini, ci si è interrogati non solo su quali amministrazioni fossero tenute ad applicare la rotazione successiva (prospettiva verticale), ma anche su quale fosse – all’interno della singola amministrazione – il personale da sottoporre alla stessa in presenza dei presupposti di legge (prospettiva orizzontale).
Quanto al primo aspetto, alla luce del dato positivo contenuto all’articolo 13[7] del D.Lgs. 165/2001, si sarebbe indotti a pensare che solo le amministrazioni statali – comprese quelle ad ordinamento autonomo – siano soggette alla rotazione successiva. A suggerire (rectius imporre!) una portata applicativa più ampia dell’istituto è il successivo articolo 27, comma 1, del medesimo decreto legislativo[8]. Tale lettura “allargata” è stata avallata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (appresso per brevità anche ANAC) che, nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater), del d.lgs. n. 165 del 2001), proprio argomentando dall’articolo 27 del D.Lgs. 165/2001, ha chiarito senza mezzi termini che la rotazione successiva trova applicazione nei confronti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. 165/2001[9]. Quanto invece al tema del personale da sottoporre a rotazione successiva, anche in questo caso ANAC ha portato avanti un’interpretazione estensiva del dato normativo, precisando che alla stessa sono soggetti, oltre al personale dei dirigenti generali, anche i dirigenti (non generali) con il loro personale e gli stessi dirigenti generali[10].
Decisamente più complessa risulta la ricostruzione degli altri presupposti di legge (oggettivo e temporale).
Il dato normativo sul punto non si presenta particolarmente utile limitandosi la norma a statuire che nei confronti del dipendente deve essere disposta la rotazione successiva “nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”[11]. Nulla si dice in ordine a quali siano le fattispecie penali rilevanti (c.d. “reati presupposti”) e nulla viene specificato in ordine all’esatta individuazione del momento dell’“avvio” del procedimento penale.
Le posizioni di ANAC sugli altri presupposti (oggettivo e temporale): melius re perpensa.
Negli anni ANAC ha avuto modo di pronunciarsi più volte in materia di rotazione successiva concentrandosi lungamente sia sul tema dei reati presupposto, sia su quello dell’individuazione del momento dell’avvio del procedimento penale.
In ordine ai reati presupposto, l’Autorità ha inizialmente assunto una posizione piuttosto “estensiva” oggetto, in tempi più recenti, di una sostanziale opera di riesame. Infatti, nel Piano Nazionale Anticorruzione del 2016 (appresso PNA 2016), adottato con delibera del 3 agosto 2016, n. 831, al paragrafo 7.2.3, ha sostenuto che “Per quanto attiene all’ambito oggettivo, e dunque alle fattispecie di illecito che l’amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di far scattare o meno la misura della rotazione straordinaria, vista l’atipicità del contenuto della condotta corruttiva indicata dalla norma e, in attesa di chiarimenti da parte del legislatore, si riterrebbe di poter considerare potenzialmente integranti le condotte corruttive anche i reati contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione», nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. Oltre ai citati riferimenti, più in generale, l’amministrazione potrà porre a fondamento della decisione di far ruotare il personale la riconduzione del comportamento posto in essere a condotta di natura corruttiva e dunque potranno conseguentemente essere considerate anche altre fattispecie di reato.”.
Facendo leva sull’atipicità del contenuto della norma, pur auspicando un intervento chiarificatore del legislatore, con questo suo iniziale orientamento ha lasciato intendere di voler estendere il perimetro dei reati presupposto oltre i confini delle ipotesi di corruzione ex articoli 318 e ss c.p.. Lo si desume agilmente dall’uso di categorie giuridiche ampie come quella di reati contro la pubblica amministrazione (non circoscrivibile ai soli reati di corruzione), nonché dal rinvio ai reati “richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione»” e a quelli “indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.”. Depone ancora in questo senso anche la previsione – riconosciuta in capo alle pubbliche amministrazioni – di una vera e propria capacità di “autodeterminarsi” in merito all’individuazione di altre ipotesi reato da porre a fondamento della rotazione.
L’ANAC ha confermato tale posizione ermeneutica nel corso del 2017 (in occasione dell’adozione della delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, di aggiornamento del PNA 2016) per poi mostrare i primi segni di ravvedimento già nel corso del 2018. In occasione dell’aggiornamento 2018 del PNA 2016 (delibera n. 1074 del 21 novembre 2018), ha infatti stabilito che “Poiché l’art. 16, co. 1, lett. l-quater, del d.lgs. 165/2001 non indica in presenza di quali reati si dia luogo alla rotazione straordinaria, sul punto l’Autorità intende intervenire con una specifica delibera.” (parte finale del paragrafo n. 10 (La rotazione)).
La “specifica delibera” de qua è la delibera n. 215, del 26 marzo 2019, già citata[12] nel precedente paragrafo.
Con tale provvedimento l’Autorità, analogamente a quanto fatto nel PNA 2016, ha continuato a ricorrere ad una perimetrazione dei reati presupposti per relationem guardando però a nuovi (nel senso di “diversi”) istituti giuridici rispetto a quanto fatto nel PNA 2016. Più in dettaglio, ha abbandonato la concezione “estensiva” dei reati presupposto, in favore di una concezione più circoscritta, basata sull’elencazione tassativa degli stessi. Lo ha fatto ispirandosi alla disciplina contenuta all’ultimo periodo dell’articolo 129, comma 3[13], del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall’articolo 7 della legge del 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), articolo rubricato “Informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione”.
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Muovendo dalla considerazione che i “fatti di corruzione” – cui fa riferimento la normativa testé richiamata – siano sostanzialmente assimilabili alle “condotte di natura corruttiva” – cui fa invece riferimento l’articolo 16, comma 1, lettera l-quater), del D.Lgs. 165/2001 – ha concluso nel senso di ritenere l’elencazione delle fattispecie di reato contenuta al predetto comma 3, mutuabile ai fini dell’individuazione dei reati presupposto in materia di rotazione successiva[14].
Anche il concetto di “avvio del procedimento penale” ha impegnato ANAC piuttosto intensamente spingendola, anche in questo caso, a rivedere la propria iniziale posizione nel breve periodo. Questo processo ermeneutico ha avuto, tuttavia, un’evoluzione per certi versi opposta a quella registrata per i reati presupposto. Mentre per questi ultimi, “al fine di meglio chiarire quali siano le condotte corruttive presupposto per l’adozione della rotazione straordinaria e, di conseguenza, circoscrivere il novero dei reati che rendono obbligatoria l’applicazione della misura della rotazione straordinaria”[15] , ANAC – lo abbiamo visto sopra – ha ridotto[16] il perimetro delle condotte di natura corruttiva, nell’individuazione del momento dell’avvio del procedimento penale ha anticipato tale momento e dunque, in senso spaziale, allargato la prospettiva di indagine circa la sussistenza dei presupposti della rotazione successiva.
Per poter cogliere appieno tale evoluzione è necessario mettere a fuoco i contenuti dell’iniziale orientamento dell’Autorità in ordine al momento dell’avvio del procedimento penale e, per fare ciò, occorre guardare alla delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, (Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione) – già sopra richiamata – dove, tra le altre cose, si prevede che “….tale momento coincide con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e sgg. codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell’atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari)” (paragrafo 10 (La rotazione)).
Dunque, in base a tale orientamento, il dies a quo dal quale sorge per la pubblica amministrazione l’obbligo di avviare la rotazione ex articolo 16, comma 1, lettera l-quater), del D.Lgs. 165/2001, coincide con quello nel quale la stessa viene a conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio emessa nei confronti di un proprio dipendente, richiesta che, senza volerci addentrare troppo nel tecnicismo del diritto processuale penale, è l’atto con il quale il pubblico ministero esercita l’azione penale al termine delle indagini.
A distanza di pochi mesi l’Autorità ha ritenuto opportuno – muovendo da una più puntuale qualificazione del concetto di “procedimento penale” e, conseguentemente, del relativo “avvio” – intervenire nuovamente sul punto rivedendo radicalmente la propria posizione.
Lo ha fatto con la delibera n. 215 del 26 marzo 2019, al paragrafo 3.4 stabilendo che “….l’“avvio del procedimento” non coincide con alcuna fase specifica del rito penale, come regolato dal relativo codice. Tuttavia, la parola “procedimento” nel codice penale viene intesa con un significato più ampio rispetto a quella di “processo”, perché comprensiva anche della fase delle indagini preliminari, laddove la fase “processuale”, invece, inizia con l’esercizio dell’azione penale. Per quanto sopra, l’Autorità ritiene, rivedendo le indicazioni precedentemente fornite, da ultimo nell’Aggiornamento 2018 al PNA, che l’espressione “avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva” di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.”. Ciò in quanto è proprio con quell’atto che inizia un procedimento penale.”.
L’effetto di questa nuova posizione interpretativa, come prima si osservato, è stato quello di anticipare il momento rilevante ai fini dell’applicazione della misura della rotazione successiva, anticipazione che, è bene sottolinearlo, non è stata però immune da complicazioni.
La conoscibilità dell’avvio del procedimento penale a carico del proprio dipendente.
Esiste un rapporto di proporzionalità inversa tra l’utilità che una misura cautelare è chiamata ad assolvere e il trascorrere del tempo. Tale regola aurea vale anche per la rotazione successiva rispetto alla quale, quindi, risulta di fondamentale importanza individuare forme e modalità idonee alla pubblica amministrazione per conseguire la conoscibilità dell’avvio del procedimento penale a carico di un proprio dipendente.
Fintanto che l’avvio del procedimento penale veniva fatto coincidere con il rinvio a giudizio, tale problematica poteva essere (tendenzialmente) risolta imponendo un vero e proprio obbligo di comunicazione specifico a carico di tutti i dipendenti[17].
Con l’avvento del nuovo indirizzo interpretativo le cose, ovviamente, si complicano non di poco perché, facendo coincidere il momento dell’avvio del procedimento penale con quello dell’iscrizione nel registro degli indagati, la conoscibilità di tale momento per l’amministrazione si fa decisamente difficile a tal punto da rendere più che auspicabile un intervento del legislatore[18]. De iure condito – considerato anche l’aspetto della riservatezza connaturata allo svolgimento della fase delle indagini – l’unica soluzione al problema sembra essere quella codificata all’articolo 335, comma 3, del c.p.p., secondo il quale “Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta”.
Si tratta, con tutta evidenza, di una soluzione la cui concreta utilizzabilità si presenta tutt’altro che semplice[19].
Impossibilità di disporre la rotazione successiva
Non così remota deve considerarsi l’eventualità che la misura della rotazione successiva, pur in presenza di tutti i presupposti di legge, non sia in concreto Le ragioni possono essere molteplici, a cominciare dalla cronica carenza di organico all’interno delle pubbliche amministrazioni (quantomeno di alcune).
La lettera l-quater) dell’articolo 16. comma 1, sul punto è totalmente silente.
ANAC ha affrontato e risolto la questione – in modo piuttosto veloce – nella delibera n. 215/2019 al paragrafo 3.7 (Misure alternative in caso di impossibilità) sostenendo l’applicabilità estensiva della disciplina di cui all’articolo 3 (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio), della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche).
In base alle previsioni contenute al comma secondo di tale articolo “Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente e’ posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.”
Si tratta di una soluzione al problema che, a parere di chi scrive, presta il fianco a diverse critiche a cominciare dal fatto che, proprio alla legge 97/2001, l’Autorità aveva inizialmente rivolto la propria attenzione quando formulò le proprie iniziali posizioni sul tema dei reati presupposto (PNA 2016). Non si capisce come possa, da un lato, superare il riferimento alla legge 97/2001 in tema di reati presupposti e, dall’altro, guardare ancora alla stessa fonte per individuare misure alternative alla rotazione. Anche su questo punto appare quanto mai opportuno un intervento del legislatore.
Conclusioni
La centralità della delibera ANAC n. 215, del 26 marzo 2019, più volte oggetto di richiami, impone di guardare ad essa anche per le conclusioni.
In questo fondamentale provvedimento l’Autorità ha compiuto un’interessante attività di comparazione analizzando e confrontando istituti tra loro diversi, espressione della notevole attenzione che il legislatore italiano ha posto da tempo (e continua a porre) al delicato tema della lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione.
Il quadro che ne risulta è decisamente composito e variegato perché costituito da molteplici istituti, purtroppo, non sempre coordinati tra loro.
Se da un lato la complessità del fenomeno corruttivo – capace di assumere forme e manifestazioni molteplici e non tipizzabili – impone di disporre di strumenti eterogenei in grado di adattarsi alle poliedriche manifestazioni dello stesso, dall’altro, l’emersione di una strategia complessiva, basata sull’impiego coordinato di tali strumenti, appare una scelta obbligata per una lotta efficace e vincente contro la corruzione nelle strutture pubbliche perché, è bene ricordarlo, l’efficacia di una (buona) strategia è sempre maggiore della sommatoria dell’efficacia delle singole azioni che la compongono.
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Note
[1] Vedasi precedente articolo “La rotazione preventiva (o ordinaria) del personale” già pubblicato in questa rivista e reperibile all’indirizzo: https://www.diritto.it/la-rotazione-preventiva-o-ordinaria-del-personale-nella-pubblica-amministrazione/.
[2] Per semplicità espositiva, indicata sinteticamente come “responsabilità successiva”.
[3] Il contrasto al fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione.
[4] Le ragioni di tali difficoltà – come spesso accade nell’applicazione degli istituti giuridici – risultano molteplici ma, forse mai come in questo caso, devono in massima parte imputarsi ad una tecnica normativa e, più in generale, ad un esercizio del potere legislativo, non particolarmente esemplare.
[5] Da queste prime battute è possibile – pur senza essere ancora minimamente entrati nel merito del dato positivo – trarre alcune considerazioni generali.
Il riferimento è in primo luogo al fatto che le forme di rotazione del personale della pubblica amministrazione (preventiva e successiva), non trovano collocazione nella medesima fonte normativa come, invece, sarebbe stato auspicabile quando meno per ragioni sistematiche (è il caso di dire sedes materiae), allorché il legislatore nazionale approvò la L. 190/2012.
L’altra considerazione generale attiene al fatto che la rotazione successiva è stata introdotta nel nostro ordinamento cronologicamente prima della rotazione preventiva. Infatti, l’introduzione della lettera l-quater), all’interno del comma 1, dell’articolo 16, del D.Lgs. 165/2001, è di qualche mese anteriore alla conclusione dell’iter parlamentare del disegno di legge (S. 2156) dal quale, come noto, è derivata la L. 190/2012. Ciò dipese in gran parte dal carattere travagliato di tale iter. Infatti, dopo l’approvazione da parte del Senato (avvenuta in data 15 giugno 2011) tale disegno di legge fu approvato, con modificazione, dall’altro ramo del Parlamento a distanza di quasi un anno esatto (14 giugno 2012). L’approvazione alla Camera con modificazioni determinò il ritorno del testo modificato al Senato ove fu approvato – con modificazioni – il 17 ottobre 2012 e, quindi, definitivamente approvato dalla Camera a distanza di quattordici giorni esatti il 31 ottobre 2012.
[6] Il concetto di “immagine della Pubblica amministrazione” viene utilizzato, in dottrina e in giurisprudenza, per indicare un’ipotesi particolare di <<diritto all’immagine>>. Detta particolarità attiene, evidentemente, al fatto che l’immagine cui si fa riferimento è quella di una pubblica amministrazione. Essendo sussumibile nella categoria del diritto all’immagine, anche l’immagine della Pubblica amministrazione può essere passibile di danno. In ordine alla natura giuridica del danno all’immagine della Pubblica amministrazione le Sezioni riunite della Corte di Conti hanno configurato la stessa come “danno-evento” e non quale “danno-conseguenza” (sentenza 23 aprile 2003, n. 10).
[7] L’articolo 13 – con il quale si apre il Capo II, del Titolo II, del D.Lgs. 165/2001 – prevede che “Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.”
[8] Il comma 1 di tale articolo prevede che: “Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione”.
[9] ANAC precisa che invece residua più di qualche dubbio in merito all’applicabilità di tale istituto agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico per i quali trova comunque applicazione la disciplina di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).
[10] Per un approfondimento sul punto si rinvia ai contenuti della già citata delibera ANAC n. 215/2019 (pag. 14 e ss).
[11] Sebbene dalla norma risulti chiaramente che la rotazione successiva sia attivabile anche in caso di “avvio di un procedimento disciplinare per condotte corruttive”, nello svolgimento del presente articolo ci si concentrerà e riferirà alla sola ipotesi dell’avvio del procedimento penale per condotte corruttive. Ciò per l’evidente ragione che non ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente rileva ai fini che qui interessano ma, per l’appunto, solo quelli afferenti a condotte di natura corruttiva. Ne deriva, quale corollario, che una volta individuate le fattispecie penali costituenti “condotte di natura corruttiva” si otterrà, a cascata, anche la perimetrazione dei procedimenti disciplinari rilevanti all’applicazione della rotazione successiva (in questo senso si condividono le argomentazioni esposte sul punto da ANAC nel paragrafo n. 3.13 della delibera n. 215/2019).
[12] Per un quadro delle ragioni che hanno condotto ANAC a rivedere le proprie posizioni si rimanda – per ragioni di economia del presente contributo – alla lettura integrale della delibera n. 215/2019. In questa sede preme invece focalizzare l’attenzione sul punto di approdo di tale “ripensamento”.
[13] In base a tale norma, il pubblico ministero è tenuto ad informare il presidente dell’ANAC “quando esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale”.
[14] Corre l’obbligo precisare che, sebbene nella delibera 215/2019 ANAC abbia rivisto – nel senso appena indicato – la propria posizione ermeneutica quanto ai reati presupposto, sembra comunque permanere nell’Autorità l’idea che residui comunque nell’amministrazione la possibilità di individuare ulteriori fattispecie di reato rilevanti. Più in dettaglio, secondo ANAC laddove ricorrano le ipotesi di reato indicate all’articolo 129, comma 3, del D.Lgs. 271/1989, l’applicazione della rotazione successiva è obbligatoria, mentre, al di fuori delle stesse, detta applicazione sarebbe solo facoltativa (si veda sul punto il paragrafo 3.3, lettera A), della delibera 215/2019).
[15] Ultimo “considerato” delle premesse alla delibera n. 215 del 26 marzo 2019.
[16] Al netto di quanto precisato nella precedente nota 14.
[17] La stessa ANAC, al paragrafo 10 della delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, suggerisce che “è altamente consigliato che le amministrazioni introducano nei codici di comportamento l’obbligo per i dipendenti di comunicare all’amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.”
[18] Occasione utile per colmare anche le altre lacune dell’articolo 16, comma 1, lettera l-quater), del D.Lgs. 165/2001.
[19] Basti qui considerare che la norma del c.p.p consente solo ad alcune categorie di persone di accedere alle informazioni relativa all’iscrizione di un individuo nel registro degli indagati.
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