L’individuazione dell’area sulla quale collocare l’opera pubblica costituisce una scelta che è espressione di discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, sindacabile dal giudice, in sede di legittimità, solo per violazione di legge ovvero per eccesso di potere per illogicità. La precisazione proviene dal Consiglio di Stato, sez. IV , sentenza n. 6468 depositata lo scorso 9 dicembre.
Tuttavia, i giudici di Palazzo Spada, puntualizzano, può essere valutata solo l’illogicità in sé della scelta effettuata dall’amministrazione, con riferimento al terreno individuato per la tipologia di opera pubblica da realizzare. L’illogicità, quale indice sintomatico dell’eccesso di potere, non può invece attenere ad una valutazione comparativa tra le diverse possibilità astrattamente rappresentabili alla valutazione, e quindi alla scelta, dell’amministrazione. In tale ipotesi, infatti, il giudice finirebbe per sostituirsi all’amministrazione, attuando una valutazione di merito del cui potere egli è sprovvisto. (Lilla Laperuta)
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