di Antonio Paladino
Funzionario Agenzia delle Entrare in comando presso la Corte dei Conti
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Con l’emanazione del DPR 10.11.1997, n.444, entrato in vigore dal 7.1.1998, con effetto dal 1.3.1998, il legislatore ha posto una chiara semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, meglio note come schede o carte carburanti.
Infatti, la previsione normativa contenuta nell’art.1, comma 3 del citato decreto, fa espresso divieto all’emissione della fattura prevista dall’art.21 del decreto Iva per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione; ciò comporta che il soggetto che acquista carburante presso i predetti impianti stradali e intende, al ricorrere dei presupposti di legge, avvalersi del diritto alla detrazione d’imposta, ha la facoltà di utilizzare tali documenti. (Giova sottolineare che il Ministero delle Finanze, con la Risoluzione n.17/E del 15.1.1996, ha riconosciuto l’ammissibilità di una scheda carburante, rappresentata da un supporto magnetico, predisposta con l’osservanza di una particolare procedura ivi descritta).
La scheda carburante deve essere istituita per ogni singolo veicolo utilizzato nell’esercizio d’impresa, arte o professione; veicolo, lo si ricorda, che deve essere intestato a soggetto passivo d’imposta ovvero posseduto a titolo di noleggio, leasing, comodato e simili. Il predetto documento non soggiace alla disciplina della numerazione, né all’imposta sul bollo, deve però contenere i seguenti elementi ai sensi dell’art.2 della norma in esame:
Estremi del veicolo (costruttore, modello, targa o telaio);
Estremi identificativi del soggetto acquirente (ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale, partita iva o i dati relativi al rappresentante residente nel territorio dello Stato qualora ricada l’ipotesi prevista dall’art.17, comma 2 del dpr 633/72).
In relazione a quest’ultimo punto, la Risoluzione Ministeriale n.13484 del 2.3.1978 ha ritenuto non obbligatoria l’annotazione nella scheda, del numero di codice fiscale del soggetto d’imposta che acquista il carburante.
Ulteriore disposizione contenuta all’art.3 del decreto 444/97, prevede che l’addetto alla distribuzione del carburante indichi, previo accertamento della corrispondenza tra scheda e veicolo da rifornire, con firma di convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di timbro, la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero nome e cognome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso. Questo, ai fini di una sua maggiore responsabilizzazione, e non più a carico dell’acquirente, come avveniva in precedenza. Inoltre, per una maggiore semplificazione, è stato rimosso l’obbligo di indicare il tipo e la quantità del carburante erogato, elementi ritenuti scarsamente rilevanti dal legislatore ai fini del controlli fiscali.
Successivamente, l’ammontare complessivo delle annotazioni deve essere riportato distintamente per ciascuna scheda, sul registro degli acquisti iva ex art.25 dpr 633/72, entro il termine previsto dalla citata norma. Su tale registro deve essere annotato:
Il mese (o il trimestre) e il relativo veicolo cui si riferisce la scheda carburante;
Il numero progressivo attribuitole (deve seguire la numerazione delle fatture del registro);
L’iva detraibile calcolata con il metodo del cosiddetto scorporo.
Le disposizioni previste nel dpr 444/97 non si applicano invece nei seguenti casi:
Le cessioni non effettuate presso impianti di distribuzione stradali, ovvero non destinati all’autotrazione;
Le cessioni effettuate dagli esercenti gli impianti nei confronti dello Stato, Enti Pubblici territoriali, istituti universitari e verso gli enti di assistenza e beneficenza;
Per gli acquisti effettuati da autotrasportatori non residenti in Italia (Ris. Min. n.341924 del 20.5.1983);
Nelle ipotesi in cui, per mancanza del personale addetto alla distribuzione, sia impossibile certificare l’acquisto del carburante (es. self-service notturno). In tal caso per avere la fattura, è possibile utilizzare il buono consegna previsto da alcune macchine erogatrici, per poi richiedere all’esercente il documento fiscale.
Dette ipotesi, espressamente previste dall’art.6 del decreto in esame, rientrano pertanto nella disciplina dell’emissione della fattura ex art.21 Dpr 633/72, qualora la stessa sia richiesta dal cliente.
Maggiori ragguagli sulle caratteristiche, sul contenuto e sull’utilizzo della scheda carburante sono presenti nella Circolare Ministeriale n.205 del 12.8.1998, emanata per fornire chiarimenti e delucidazioni in relazione alle norme del Dpr 444/97.
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