La scuola ha l’obbligo di risarcire l’alunno infortunato nel cortile del plesso

Redazione 07/10/13

Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 22752 del 4 ottobre 2013 la Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero dell’istruzione e di una scuola elementare contro la decisione di merito cha aveva ritenuto l’istituto responsabile dell’incidente occorso ad un alunno, infortunatosi prima dell’ingresso nell’edificio, nello spazio prospiciente i cancelli.

Sebbene il sinistro si sia verificato in un momento antecedente l’inizio delle lezioni e soprattutto all’esterno della scuola, dove il minore era stato lasciato dallo scuolabus prima dell’apertura dei cancelli, i giudici hanno ritenuto che l’istituto fosse responsabile, in considerazione del fatto che il personale scolastico ha l’obbligo di vigilare sugli alunni dal momento dell’apertura della scuola.

Si legge, infatti, in sentenza: «in ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé medesimo, l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni ».

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