riferimenti normativi: art. 149, comma 2 e art 7 del codice per la protezione dei dati personali;
Fatto
A seguito di un provvedimento disciplinare irrogato da una scuola superiore nei confronti di un’alunna, il genitore di questa, che aveva proposto ricorso, si era rivolto al Garante per la protezione dei dati personali al fine di ottenere la conferma dell’esistenza e la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali della figlia ed in particolare delle immagini e video dall’alunna pubblicate sul proprio profilo instagram ed utilizzate dalla scuola a sostegno della sanzione adottata. Al Garante era stato, inoltre, richiesto di conoscere l’origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento nonché le persone designate quali responsabili del trattamento dei dati personali.
Il genitore dell’alunna lamentava che l’istituto scolastico avesse proceduto con l’adozione della sanzione disciplinare senza prima aver messo a disposizione dello stesso le immagini e i video richiesti e fondanti la procedura disciplinare riferita alla figlia, e di aver contestualmente operato un trattamento illegittimo dei dati personali.
In particolare la scuola, a seguito di un atto vandalico, aveva provveduto a registrare sul registro di classe una nota nei confronti dell’alunna per aver ella fotografato e poi pubblicato sul proprio profilo instagram il gesto vandalico commesso dal compagno di scuola. A questa nota era poi seguita la sanzione disciplinare del 6 in condotta per “scarsa osservanza delle norme che regolano la vita e l’attività dell’istituto, anche con episodi gravi”.
L’atto vandalico ripreso e postato dall’alunna era stato reso noto all’Istituto da altri alunni, che avevano mostrato ad alcuni professori una fotografia postata su un profilo instagram e che ritraeva un banco di una classe sul quale era stato versato del liquido cancellabile a cui era stato dato fuoco.
L’Istituto scolastico, a seguito della richiesta avanzata al Garante per la protezione dei dati personali, aveva fornito allo Stesso alcuni chiarimenti circa le modalità di acquisizione delle informazioni sull’episodio vandalico e sul suo autore, nonché sull’identificazione dell’autore della diffusione sul social network.
La decisione del Garante
Sulla base dei chiarimenti offerti dall’Istituto scolastico, e ritenendo questi sufficienti rispetto alla richiesta avanzata, il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso proposto dal padre dell’alunna, ritenendo lecito il trattamento dei dati personali posto in essere dalla scuola.
Ciononostante il padre dell’alunna ha ritenuto false le dichiarazioni rilasciate dall’Istituto nella fase dell’interrogazione fatta dal Garante e per tale ragione ha dichiarato la volontà di agire nelle sede opportune per la tutela dei propri interessi e di quelli della sua famiglia.
In particolare l’istituto scolastico aveva specificato che nessun trattamento dei dati personali era stato operato per la definizione della procedura, gli autori dell’illecito disciplinare non erano stati individuati mediante i dati personali diffusi sul profilo instragram ma attraverso spontanee dichiarazioni dei due ragazzi coinvolti. L’alunna, infatti, spontaneamente aveva dichiarato di aver fotografato l’atto vandalico e di averlo pubblicato sul social network personale.
Secondo l’istituto scolastico non aveva effettuato nessun accesso abusivo sul profilo instagram personale dell’alunna, in quanto la fotografia postata su questo era stata mostrata da alcuni alunni agli insegnanti al fine di denunciare l’accaduto. La scuola era semplicemente uno dei soggetti coinvolti dal meccanismo di conoscibilità dinamica a macchia d’olio causato dall’evoluzione tecnologica e dall’uso dei social network che rendono impossibile considerare privata la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità ad un numero ristretto di persone, in ragione della possibilità per qualunque utente ammesso al profilo di renderlo visibile ad altri.
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Pier Paolo Muià | 2018
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