La selezione delle offerte negli appalti pubblici

Approfondimento sulla selezione delle offerte negli appalti pubblici.

Per approfondimenti si consiglia la consultazione del seguente Codice: Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Indice

1. La selezione delle offerte

L’articolo 107 del d.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, disciplina i principi generali in materia di selezione e, al comma 1, statuisce che “Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110”, ovvero relativamente ai criteri di aggiudicazione degli appalti e delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante, in particolare, devi rispettare i seguenti presupposti:
a)     l’offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse nonché nei documenti di gara;
b)     l’offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV e che possiede i requisiti di cui all’articolo 100 e, se del caso, dell’articolo 103.
La stazione appaltante, inoltre, può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal-la normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
Infine, l’articolo 107 conclude con il comma 3, prevedendo che la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, si tratta della c.d. inversione procedimentale. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
In conclusione, l’articolo 107 disciplina i principi generali in materia di selezione degli offerenti. I primi due commi sono sostanzialmente riproduttivi dell’articolo 54 della direttiva 2014/24/UE e risultano invariati rispetto al testo introdotto con il d.lgs. n. 50 del 2016. Il terzo comma introduce a regime l’istituto dell’inversione procedimentale, disposizione che viene confermata e generalizzata.
Per approfondimenti si consiglia la consultazione del seguente Codice:

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Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e la disciplina vigente nel periodo transitorio

Il volume raccoglie il TESTO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI insieme alle NORME COGENTI del D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., IN VIGORE NEL PERIODO TRANSITORIO.Il testo del nuovo codice, completo dei relativi allegati attuativi, è integrato dagli indispensabili richiami alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 50/2016. Queste ultime invece sono arricchite da numerose note illustrative della relativa disciplina attuativa, complementare e transitoria, ivi incluse le disposizioni emergenziali.Tale disciplina transitoria è stata evidenziata in nota con colori differenti, in modo tale da garantire il rapido orientamento del lettore nella ricerca degli istituti rilevanti.Il volume è INTEGRATO DA NUMEROSI CODICI QR che permettono la visualizzazione su smartphone o tablet della documentazione più significativa richiamata nelle annotazioni a piè di pagina, ivi compresi i decreti ministeriali attuativi e le linee guida dell’ANAC ancora vigenti.IN APPENDICE SONO RIPORTATE:• le disposizioni più significative in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici del PNRR e del PNC (aggiornate al D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, c.d. decreto PNRR 3);• le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 369 a 379, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023) attinenti al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’art. 26, comma 7, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto aiuti).Samuel BardelloniAvvocato amministrativista presso lo studio Vinti & Associati – Avvocati. Docente in numerosi master universitari e corsi di formazione sul public procurement. Consulente esperto nella materia della contrattualistica pubblica presso società ed enti pubblici. Autore di diversi articoli di commento sulle norme dettate in materia di evidenza pubblica.Dario CapotortoAvvocato, Professore Associato Abilitato in Diritto Amministrativo (ASN 2021/2023). Docente a contratto di Diritto degli Appalti Pubblici presso il Dipartimento di Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma. Autore di diversi saggi e monografie in tema di contrattualistica pubblica, regolazione e concorrenza. Partner presso lo studio Vinti & Associati.

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2. I criteri di aggiudicazione

L’articolo 108 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, prevede che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.
Il legislatore, inoltre, ha previsto l’obbligatorietà dell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione di appalti relativamente ai contratti:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli al-tri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato.
Tale articolo, prevede un secondo criterio, residuale, statuendo che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’arti-colo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1.

3. Offerte anormalmente basse

Come disposto dall’articolo 110 del Codice, le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 giorni.
Le spiegazioni ammissibili sono relative a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
 
L’articolo 110 contiene la normativa in tema di offerte anormalmente basse, introducendo una consistente modifica rispetto alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 50 del 2016 in un’ottica di semplificazione, responsabilizzazione dele stazioni appaltanti nella scelta del sistema di anomalia e nella sua applicazione, al fine di tenere in considerazione l’eterogeneità delle situazioni concrete.
Pertanto, il Legislatore non ha predeterminato una soglia di valutazione ex ante di anomalia, ma ha rimesso la relativa indicazione alle stazioni appaltanti, le quali nella loro discrezionalità potranno pertanto utilizzare, nei limiti in cui siano compatibili con le altre disposizioni dell’articolo e del codice, i criteri previsti dal d.lgs. n. 50 del 2016 ovvero i criteri e i parametri previsti all’allegato II.12-bis, ovvero ancora i diversi e nuovi criteri o parametri individuati dalle stesse stazioni appaltanti.

Armando Pellegrino

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