La sentenza di condanna emessa intalia puo’ essere eseguita all’estero

Laface Nadia 23/12/10
Scarica PDF Stampa

Il 16 ottobre 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 161/2010 che, conformemente a quanto previsto dalla Decisione quadro 2008/909/GAI, disciplina il reciproco riconoscimento, tra gli Stati dell’Unione Europea, delle sentenza penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione oltre i confini nazionali.

Attraverso tale provvedimento legislativo si è sancito l’avvio di una procedura, la cui competenza è attribuita al Ministero della Giustizia e alle Autorità Giudiziarie, che si inserisce in un processo di collaborazione tra gli Stati europei tendente a garantire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

Giova ricordare, in tale contesto, che è di recente istituzione il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS – European Criminal Record Information System) che consentirà il sistematico scambio tra gli Stati europei di informazioni sulle decisioni di condanna emesse dalle autorità competenti. In particolare, attraverso tale sistema, ogni casellario nazionale conterrà anche le informazioni relative alle decisioni di condanna emesse all’estero nei confronti dei propri cittadini.

Il decreto legislativo in commento disciplina sia la trasmissione all’estero – procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia e’ trasmessa a un altro Stato membro dell’Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato -, che la trasmissione dall’estero – procedura con cui e’ trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell’Unione europea-.

La trasmissione all’estero e’ richiesta dall’Ufficio del Pubblico Ministero così individuato: dal pubblico ministero presso il giudice indicato all’articolo 665 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione delle pene detentive; dal pubblico ministero individuato ai sensi dell’articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

Tale autorità giudiziaria potrà promuovere l’esecuzione:

a) verso lo Stato membro dell’Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive, ovvero

b) verso lo Stato membro dell’Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna, ovvero

c) verso lo Stato membro dell’Unione europea che ha acconsentito alla trasmissione.

E’ sempre richiesto il consenso della persona condannata per la trasmissione verso uno degli Stati membri, salvo che si tratti dello Stato dove la persona condannata è fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della sentenza di condanna

In particolare, la trasmissione all’estero e’ disposta all’atto dell’emissione dell’ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659 del codice di procedura penale ovvero, se l’ordine sia già stato eseguito, in un qualsiasi momento successivo, non oltre la data in cui la residua pena o misura di sicurezza da scontare e’ inferiore a sei mesi.

L’autorità giudiziaria competente dispone la trasmissione se non ricorre una causa di sospensione dell’esecuzione e quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza all’estero ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata;

b) il reato per il quale e’ stata emessa la sentenza di condanna è punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni;

c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di esecuzione;

d) la persona condannata non è sottoposta ad altro procedimento penale o non sta scontando un’altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere dell’autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l’esecuzione.

Il procedimento disciplinato all’art. 6 prevede che l’autorità giudiziaria competente proceda alla trasmissione all’estero di ufficio o su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione.

La richiesta è trasmessa, unitamente alla sentenza di condanna, al Ministero della giustizia che provvede all’inoltro all’autorità competente dello Stato di esecuzione.

Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, si può chiederne l’arresto provvisorio o l’adozione nei suoi confronti di ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare la permanenza nel territorio di quello Stato, in attesa del riconoscimento.

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione dall’estero, la competenza a decidere sul riconoscimento della sentenza emessa all’estero appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento e’ trasmesso all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Se la competenza non può essere determinata con tale criterio, e’ competente la Corte di appello di Roma.

Quando la richiesta di trasmissione dall’estero ha per oggetto una sentenza di condanna che deve essere eseguita in Italia nei riguardi di più persone, e’ competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non e’ possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

In caso di arresto della persona condannata ai sensi dell’articolo 15, la competenza appartiene alla corte di appello del distretto in cui e’ avvenuto l’arresto.

Vengono dettagliatamente disciplinati i presupposti per il riconoscimento, stabilendosi che devono necessariamente sussistere, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) cittadinanza italiana della persona condannata;

b) la persona condannata deve avere la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero deve essere stata espulsa verso l’Italia a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna;

c) la persona condannata deve trovarsi nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di emissione;

d) la persona condannata deve prestare il proprio consenso alla trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 10;

e) il fatto deve essere previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall’articolo 11;

f) la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione devono essere compatibili con la legislazione italiana.

La Corte di appello procede, altresì, al riconoscimento quando ricorrono congiuntamente le condizioni di cui all’art. 10 comma 1, lettere c), d), e), ed f) e il Ministro della giustizia ha dato il consenso all’esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa nei confronti di una persona che non ha la cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 12, comma 2.

Il consenso della persona condannata non e’ richiesto se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui all’art. 10 comma 1, lettere a) e b), ovvero se la persona condannata e’ fuggita in Italia o vi e’ altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della condanna e il Ministro della giustizia ha autorizzato l’esecuzione in Italia ai sensi dell’articolo 12, comma 2.

Se la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle previste in Italia per reati simili, la Corte di appello procede al loro adattamento. La durata e la natura della pena o della misura di sicurezza adattate non possono essere inferiori alla pena o alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili, ne’ più gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la

sentenza di condanna. La pena detentiva e la misura di sicurezza restrittiva della libertà personale non possono essere convertite in pena pecuniaria.

La Corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi:

a) se non sussiste una o più delle condizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 11;

b) se il certificato con le indicazioni richieste dalla legge e’ incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza di condanna e non e’ stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell’articolo 12, comma 3;

c) se risulta che la persona condannata e’ stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione europea purchè, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;

d) se i fatti per i quali la trasmissione dall’estero e’ stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

e) se e’ stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all’articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

e) se la pena e’ prescritta secondo la legge italiana;

f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall’ordinamento italiano che rende impossibile l’esecuzione della pena;

g) se la pena e’ stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per età secondo la legge italiana;

h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 12, la durata della pena ancora da scontare e’ inferiore a sei mesi;

i) se la sentenza di condanna e’ stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato indichi che la persona ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione;

l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall’autorità giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a un procedimento penale o di privarla della libertà personale, per un reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna e diverso da quello per cui la trasmissione e’ avvenuta;

m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5;

n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all’interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

Riguardo all’esecuzione in Italia delle sentenze così riconosciute, viene stabilito che la pena e’ eseguita secondo la legge italiana; pertanto, si applicano le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia; allo stesso modo, si applica l’istituto della fungibilità delle pene di cui all’art. 657 c.p.p. e, quindi, anche la pena eventualmente espiata nello Stato di emissione e’ computata ai fini dell’esecuzione.

In ultimo, all’esecuzione provvede d’ufficio il Procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte e’ equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario, e viene così a rivestire anche le funzioni di Giudice dell’esecuzione.

 

 

Laface Nadia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento