La sentenza favorevole sul redditometro copre anche le altre annualità?

Scarica PDF Stampa

In tema di accertamento da redditometro, il giudicato favorevole al contribuente formatosi su un’annualità vale anche per accertamenti sulle altre annualità fondati sugli stessi presupposti.

Il caso.

Un contribuente proponeva due ricorsi su due accertamenti basati sulle presunzioni del cd. redditometro su annualità differenti.

Nei ricorsi affermava di aver effettuato gli investimenti con denaro che proveniva dal padre, allegando la documentazione bancaria.

In sede di appello, per l’ultima annualità la Commissione Tributaria Regionale confermava la legittimità della pretesa tributaria e il contribuente ricorreva per Cassazione.

Nel ricorrere in Cassazione, il contribuente lamentava che in sede di appello il Collegio non aveva esaminato la posizione complessiva.

La decisione.

Sentenza n. 943/2016 Cassazione Civile

Nel frattempo, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sull’altra annualità diveniva definitiva con esito favorevole al contribuente, in quanto la Cassazione aveva respinto il ricorso dell’Ufficio.

Quindi, all’esito favorevole di tale sentenza in appello, confermata dalla Cassazione sulla base del separato ricorso, il contribuente ha richiesto che la Corte si uniformasse al giudicato che si era formato sull’anno di imposta precedente.

Nel ritenere la richiesta fondata, la Cassazione ha anche precisato che la produzione della decisione passata in giudicato non era sottoposta ad alcun termine, essendo il suo accertamento orientato a evitare la formazione di giudicati contrastanti.

Osservazioni.

La preclusione al deposito di atti e documenti non prodotti nei gradi di giudizio precedenti disposta dall’art. 372 c.p.c. non si estende a quelli che attestano la successiva formazione del giudicato.

In ambito tributario, la Cassazione ha chiarito che l’efficacia del giudicato esterno (cioè quello basato su una decisione estranea al procedimento in corso) non è limitata dal principio dell’autonomia di ogni periodo di imposta quando alla base della pretesa lo stesso elemento si estende a diverse annualità.


 

Disposizioni rilevanti.

REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443

Codice di procedura civile

Vigente al: 28-2-2016

Art. 372 – Produzione di altri documenti

Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Vigente al: 28-2-2016

Art. 38 – Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche

L’ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell’art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per

gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.

Graziotto Fulvio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento