La sfida della regolazione europea dell’intelligenza artificiale

SOMMARIO: 1. Premessa 2. Le problematiche sottese allo sviluppo dell’intelligenza artificiale 3. Intelligenza artificiale e soft law 4. I primi passi verso una regolazione europea dell’intelligenza artificiale

1.Premessa

L’intelligenza artificiale (I.A.) e la robotica sono destinati ad amplificare gli effetti della digitalizzazione dell’economia sui mercati del lavoro[1].

L’I.A. rappresenta, infatti, una delle innovazioni più rilevanti degli ultimi anni, in grado di alterare gli equilibri economici e le strutture sociali esistenti. Gli Stati che effettuano maggiori investimenti nel settore tendono ad emergere su quelli che utilizzano meno tali tecnologie. L’uso dell’I.A. modifica profondamente gli assetti e le relazioni tra i diversi soggetti e tra le generazioni, incidendo, tral’altro, sul mercato del lavoro e sulla distribuzione del reddito[2]. La diffusione delle tecnologie di I.A. è, infatti, trasversale e influenza tutte le professioni[3]. Il ruolo svolto dalle tecnologie innovative è cresciuto progressivamente negli ultimi decenni, fino a diventare parte integrante della vita di tutti.

I sistemi di intelligenza artificiale sono capaci di risolvere problemi complessi, talvolta al di fuori della portata dell’intelligenza umana. Da alcuni anni si sta attraversando una fase di grande sviluppo del settore reso possibile dalla raccolta, dall’organizzazione e dalla memorizzazione di una notevole quantità di dati (megadati o big data) oltre che dall’aumento senza precedenti della potenza di calcolo degli elaboratori elettronici. Le applicazioni sono potenzialmente infinite, tra gli altri, involgono il settore bancario, assicurativo, dei trasporti, dell’assistenza sanitaria e dell’energia.

2. Le problematiche sottese allo sviluppo dell’intelligenza artificiale

Lo sviluppo dell’I.A. solleva numerosi interrogativi circa il ruolo potenziale nella società, il grado di autonomia e l’ interazione con gli esseri umani.

Il settore, in continuo e rapido movimento, rende necessaria la previsione di regole, dinatura sociale, morale, ma anche e soprattutto giuridica.

Sin dalla sua apparizione il concetto di intelligenza artificiale ha portato sviluppi disomogenei, generando grandi speranze, ma anche un vivace dibattito relativo alle problematiche sottese.

Già dagli anni Settanta si è parlato di tecnoetica, ramo dell’etica che affronta le questioni specifiche legate all’uso della tecnologia. L’evoluzione del settore tecnologico, e soprattutto l’avvento della robotica e dell’intelligenza artificiale, involgono una riflessione sui concetti di autonomia, libertà e volontà.

Bisogna, tuttavia, uscire dal campo della tecnoetica per elaborare un vero e proprio “diritto della robotica e dell’I.A.”, che dovrebbe avere una dimensione quantomeno europea. L’Unione europea ha, infatti, come obiettivo quello di rafforzare un mercato interno in grado di favorire l’innovazione e il trasferimento tecnologico, e di consolidare un’area comune caratterizzata dalla libertà, dalla sicurezza e dalla giustizia.

La rapidità con cui si modifica il settore in considerazione è una delle ragioni per le quali si deve immaginare una regolazione specifica, escludendo la possibilità di assimilare questo ambito ad altri settori tecnologici già disciplinati dal diritto e quella di applicare norme generali come, ad esempio, quelle sulla responsabilità civile.

Una tale celerità richiede la formulazione di soluzioni apposite individuate con un metodo che tragga origine dalle caratteristiche delle specifiche applicazioni considerate e che garantisca al contempo l’efficacia, ma anche elevati standard di sicurezza, qualità dei prodotti in armonia con i valori ed i diritti propri del patrimonio costituzionale europeo.

Le fonti esistenti sono incapaci di fornire risposte adeguate alle specificità di determinate tecnologie, considerato che nello stesso campo della Robotica e dell’I.A. una regolazione omogenea e unitaria non si può ritenere sufficiente, dovendosi distinguere tra le diverse tecnologie. Tale necessità rende inadatte le stesse procedure democratiche e le consuete fonti del diritto, dotate di un certo grado di staticità e non abbastanza flessibili. In effetti il settore dell’intelligenza artificiale e della robotica è veramente troppo veloce per essere inquadrato con gli strumenti di regolazione tradizionale.

Stabilità e astrattezza sono elementi tipici dei metodi classici di regolazione, che, tuttavia, rappresentano soluzioni eccessivamente rigide, non idonee per il settore, che necessita, quindi, di valide alternative.

3. Intelligenza artificiale e soft law

Il campo della Robotica e dell’I.A. è un ambito al quale sembra adattarsi la flessibilità del soft law[4], che meglio riesce a stare al passo con la natura dinamica dei processi tecnologici.

Il soft law si contrappone ai tradizionali strumenti di normazione quali leggi e regolamenti (c.d. hard law), emanati secondo determinate procedure da organi che, avendone il relativo potere (parlamenti, governi ecc.), generano norme dotate di efficacia vincolante nei confronti dei destinatari. Solitamente il soft law consiste in accordi, che non creano obblighi giuridici tra le parti contraenti, ma solo impegni  politici  il cui  rispetto  è  rimesso  alla volontà  delle  parti.  Anche gli  atti  normativi  veri  e  propri, tuttavia,  possono  produrre  norme  di soft  law qualora  scelgano  di  imporre  al  destinatario  obblighi  non vincolanti sul piano giuridico (c.d. soft obligation). La  ragione  del  ricorso  a  norme  del  genere può  consistere  appunto  nel creare  una  disciplina  flessibile,  in grado di adattarsi, come nel caso di specie, alla rapida evoluzione tipica di alcuni settori della vita economica o sociale. Si può dire in conclusione che il termine soft law inglobi diversi fenomeni,c he mostrano le caratteristiche della legge perché  in  qualche  modo  influenzano  e  restringono  la volontà  e  la  libertà  dei  loro destinatari,  ma che dall’altro lato non stabiliscono una vera e propria obbligazione né prevedono una specifica sanzione.

Sembrerebbe sussistere anche un collegamento tra soft law e self regulation. La self regulation, tuttavia, è caratterizzata dall’identità tra soggetti regolanti e regolati e porta all’adozione di norme autoprodotte. Il soft law, invece, si caratterizza perché non ha efficacia vincolante e non è direttamente applicabile dai giudici.

4. I primi passi verso una regolazione europea dell’intelligenza artificiale

L’Unione europea si è già mossa verso alcune forme di regolazione del settore. Basti pensare alle Raccomandazioni concernenti norme di diritto civile sulla robotica (CLRR) adottate dal Parlamento in seduta plenaria il 17 febbraio 2017. I lavori del Parlamento europeo sul tema sono iniziati nel 2015 attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro che ha proposto l’istituzione di un’agenzia europea per la robotica. Le Raccomandazioni in questione si occupano anche della creazione di un’agenzia o un organismo indipendente per regolare la materia coinvolgendo esperti di diversi settori, incluso quello ingegneristico, della filosofia e vari rami del diritto. Un tale organismo dovrebbe poter controllare l’avanzamento tecnologico; identificare tempestivamente i principali nodi etico-giuridici da affrontare; valutare la capacità del sistema giuridico esistente di governare questi problemi e di assicurare incentivi, se necessario; elaborare e proporre riforme per adeguare il sistema e dirimere le controversie, anche complesse, che coinvolgono gli strumenti in considerazione esercitando eventualmente anche funzioni paragiurisdizionali.

Un organismo di questo tipo appare particolarmente utile al fine di risolvere i numerosi problemi sottesi a questo settore così delicato ed affrontarli in un’ottica europea. Occorre, inoltre, ricordare che all’interno di Horizon 2020[5] è stato avviato un programma di ricerca e sviluppo, SPARC, che si propone di attivare partenariati tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di una comune strategia del settore in Europa.

Un intervento europeo appare comunque opportuno dal momento che le visioni nazionali in questo ambito sono troppo limitanti e devono essere superate per il bene comune.

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Note

[1]D. Acemoglu – P. Restrepo, Artificial intelligence, automation and work, NBER Workingpaper, gennaio 2018; Consiglio francese di orientamento per l’occupazione, Automatisation, numérisation et emploi, in www.coe.gouv.fr.

[2]E. Stradella, La regolazione della robotica e dell’intelligenza artificiale: il dibattito, le proposte, le prospettive. Alcuni spunti di riflessione, in www.medialaws.it

[3]CESE, parere su “Intelligenza artificiale/effetti sul lavoro”,  Bruxelles 19 – 20 settembre 2018.

[4]A. Pizzorusso, La produzione normativa in tempi di globalizzazione, Torino, 2008, nt.26.; E.Mostacci,La soft lawnel sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova, 2008, p. 1;S.Cassese, Le autorità indipendenti: origini storiche e problemi odierni, in S.Cassese-C.Franchini(a curadi),I garanti delle regole,Bologna 1996,p.217 ss.3; N.Foster, Eu Law, Oxford, 2015, p. 122.

[5]Si ricorda anche il progetto IC – Helthrelativo all’applicazione della robotica alla salute dei cittadini. Il progetto ha beneficiato dei fondi del programma dell’UEHorizon 2020 nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 727474. I finanziamenti dell’UE sostengono la ricerca e l’innovazione nelle soluzioni di sanità e di assistenza digitali attraverso il programma Horizon 2020 ei partenariati pubblico – privati.

Avv. Marina Chiarelli

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