La sicurezza delle manifestazioni

Redazione 16/11/18
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Sergio Bedessi

Con l’ultimissima circolare del 6 agosto 2018, proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile si inseriscono alcuni distinguo che ottengono l’effetto di rendere abbastanza confuso il ruolo effettivo dei volontari della protezione civile. Sinteticamente la circolare si divide in due parti:
partecipazione delle organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;
partecipazione delle organizzazioni di volontariato in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile.

Le manifestazioni pubbliche

La circolare spiega che nel primo caso l’utilizzo del volontariato organizzato della Protezione civile (VOPC) nell’ambito delle manifestazioni pubbliche è condizionato alla presenza di tre condizioni:
le attività che i volontari andranno a svolgere devono rientrare nelle finalità statutarie dell’organizzazione e il regime e il titolo (anche oneroso) si devono inquadrare nella disciplina cui è soggetta l’organizzazione, con particolare riferimento a rimborsi e contributi nel rispetto del d.lgs. 117/2017 (“Codice del terzo settore”);
l’organizzazione dispone di mezzi ed attrezzature che può impiegare per i propri autonomi scopi sociale, fatto salvo l’uso prioritario in condizioni di emergenza;
l’organizzazione dispone di personale volontario formato e qualificato e con le necessarie abilitazioni se previste, inoltre munito delle apposite coperture assicurative.
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