La simulazione dei negozi giuridici

Aspetti nozionistici

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La simulazione ? prevista negli articoli 1414 ss. c.c., i quali per? non danno una definizione compiuta del fenomeno, lasciando alla dottrina e alla giurisprudenza il compito di individuarla. In questo senso ? ormai un punto fermo il considerare la simulazione come una situazione di apparenza contrattuale intenzionalmente creata: le parti, cio?, documentano la stipulazione di un contratto, magari anche al fine di poterlo invocare verso i terzi, ma in realt? si tratta di un atto meramente apparente, perch? sono gi? d?accordo fra loro circa il fatto che gli effetti dell?atto simulato non si debbono verificare. Si pensi al caso in cui A vende a B un immobile di sua propriet?, ma con un accordo contestuale (che rimarr? riservato) per cui la compravendita apparente non produrr? nessun effetto reale: B non dovr? pagare il prezzo pattuito, A non perder? la propriet? dell?immobile, ma la vicenda porter? a quest?ultimo un notevole beneficio fiscale. La simulazione si dice dunque ?assoluta? quando le parti stipulano un contratto, ma non ne vogliono alcuno; si dice ?relativa? quando i contraenti fanno apparire all?esterno un contratto diverso da quello che realmente vogliono: in questo secondo caso si pu? tenere presente l?esempio classico della vendita che dissimula una donazione. Precisamente, le parti creano una situazione di apparenza negoziale per la quale una trasferisce all?altra, contro corrispettivo, la propriet? di una villa, ma, nei loro rapporti interni, si accordano nel senso che l?acquirente non dovr? pagare alcun prezzo per acquisire detta propriet?, quindi il contratto fra loro realmente in essere ? una donazione. La simulazione relativa pu? poi essere oggettiva o soggettiva. E? oggettiva quando il negozio dissimulato differisce da quello simulato circa l?oggetto (ad esempio nell?atto apparente si dichiara un prezzo molto inferiore a quello realmente pagato, al fine di eludere le imposte di registro). E? soggettiva quando il negozio dissimulato differisce da quello simulato circa i soggetti che ne sono parte: ? il caso paradigmatico dell?interposizione fittizia di persona, che ricorre quando la vera parte in senso sostanziale del negozio ? diversa da quella che appare. Questa forma simulatoria richiede un?intesa plurilaterale intercorrente fra le parti vere e quelle apparenti: A acquista un immobile da B, ma non vuole rendere noto il suo acquisto. Allora, A e B si accorderanno con C in maniera tale che all?esterno risulti essere proprio C l?acquirente dell?immobile. Chi acquista realmente per? ? A, quindi sar? lui a dover pagare il prezzo. In ossequio al principio generale dell?art. 1414 I comma, per cui il contratto simulato ? senza effetto tra le parti, fra i contraenti prevarr? la situazione voluta. Da non confondersi con l?interposizione fittizia ? l?interposizione reale di persona, tipica delle ipotesi di rappresentanza indiretta: mentre nell?interposizione fittizia l?interposto non ? destinatario degli effetti del contratto, nell?interposizione reale l?interposto agisce per conto dell?interponente, quindi acquista il ruolo di parte sostanziale del contratto che conclude, fatto salvo l?obbligo che grava su di lui di ritrasferire l?acquisto al soggetto per conto del quale ha agito (il caso tipico ? quello del mandato senza rappresentanza.

Elementi caratteristici della simulazione sono dunque l?accordo simulatorio e l?apparenza negoziale.

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L?accordo simulatorio

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L?accordo simulatorio, principalmente, ? un?intesa meramente interna, destinata a rimanere riservata, con la quale si pattuisce che il contratto simulato ? fittizio, inidoneo a realizzare gli effetti che sarebbero suoi tipici e,? quindi, la situazione giuridica che determina ? solo apparente: la situazione giuridica reale resta quella che sussisteva prima della stipula del contratto simulato, oppure ? quella posta in essere dal contratto dissimulato e nascosto. Si noti come la differenza tra la dichiarazione contenuta nel contratto simulato? e la reale volont? delle parti ? consapevole e concordata. In questo senso la simulazione si distingue dall?errore ostativo (che infatti ? un?ipotesi di? inconsapevole divergenza tra voluto e manifestato: voglio acquistare cento chili di ferro, ma per mero errore materiale e, appunto, ostativo, nella commessa scrivo mille). La simulazione ? poi differente anche dalla riserva mentale, nella quale si assiste al fenomeno per cui una parte manifesta un consenso con una riserva di diversa volont?: in questi casi, giuridicamente, vale la volont? manifestata, anche quando, per ipotesi, la controparte conosceva la riserva (ben si coglie la differenza con la simulazione: in essa, come visto, le parti sono d?accordo per dichiarare una volont? che non ? quella reale). Circa la natura dell?accordo simulatorio, una parte della dottrina[1] ritiene che si tratti di una dichiarazione di scienza, in quanto rileverebbe soltanto la consapevolezza del carattere simulato delle dichiarazioni e l?accordo servirebbe proprio a dimostrare questa consapevolezza. Altra dottrina[2] rileva per? che l?operazione simulatoria implica la creazione di uno strumento negoziale almeno apparentemente idoneo a produrre dati effetti giuridici: l?accordo simulatorio avrebbe allora anch?esso carattere di negozio, in quanto andrebbe a determinare il contenuto negativo del contratto stipulato. L?accordo simulatorio non sembra poi essere soggetto a particolari oneri formali.

Accade spesso che questo accordo venga fatto risultare dalle parti con quella che si chiama controscrittura, la quale appunto attesta il fenomeno simulatorio ma non ? da intendersi come suo elemento costitutivo. Dato poi che l?accordo simulatorio fissa il vero significato della dichiarazione simulata, deve essere anteriore o contestuale a tale dichiarazione (mentre la controscrittura pu? essere redatta successivamente). Circa gli atti che possono essere oggetto di simulazione, notiamo come un accordo simulatorio pu? avere ad oggetto anche atti unilaterali nei quali vi sia un accordo appunto fra l?autore del negozio e il destinatario dello stesso (Art. 1414 III comma). Sono simulabili anche i contratti plurilaterali, purch? l?accordo simulatorio intercorra tra tutte le parti. Sono simulabili anche gli atti giuridici in senso stretto, almeno in tutti quei casi in cui dipenda dal loro autore la determinazione del significato dell?atto (si pensi alla confessione stragiudiziale).

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Effetti della simulazione

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La descrizione degli effetti della simulazione richiede che si differenzi a seconda che la situazione riguardi le parti dell?accordo simulatorio oppure i terzi.

Riguardo agli effetti fra le parti, ? bene distinguere tra simulazione assoluta e relativa. Se la simulazione ? assoluta, visto che il contrasto fra voluto e dichiarato ? frutto di uno specifico accordo delle parti, ? congruo da parte del codice stabilire che il negozio simulato ? senza effetto fra loro (art. 1414 I comma). Lo stesso dicasi quando la simulazione ? relativa: le parti stipulano un contratto per dissimularne un altro diverso, ma proprio per le ragioni esposte, il contratto simulato non pu? essere efficace tra di loro. Tuttavia, occorre chiarire quale sia, in questo caso, la sorte giuridica del negozio dissimulato. A tal riguardo, l?art. 1414 II comma stabilisce che se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto fra esse il contratto dissimulato, purch? rispetti i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge.

Circa la natura del contratto simulato, secondo prevalente dottrina[3] l?art. 1414 porrebbe un?ipotesi di nullit?; altra prospettiva [4] preferisce per? parlare di mera inefficacia, sostenendo che, di per s?, la simulazione non ? un?ipotesi di irregolarit? del contratto e che l?inefficacia discende proprio dalla volont? delle parti concretata nell?accordo simulatorio: altrimenti, rileva la stessa autorevole dottrina, non si comprende come possa un contratto simulato divenire efficace a seguito della revoca dell?accordo simulatorio.

Bisogna ora verificare quali sono gli effetti della simulazione rispetto ai terzi, ovvero alle persone fisiche o giuridiche estranee alla stipula del negozio simulato.

La prima categoria di terzi che viene in questione ? quella di coloro che sono pregiudicati dal contratto simulato: ex art. 1415 II costoro possono far valere la situazione reale e rimuovere il pregiudizio che per loro sussisteva in dipendenza della situazione simulata. In questa categoria rientrano essenzialmente gli aventi causa del simulato alienante e, in generale, tutti coloro che vantano un diritto in dipendenza della situazione reale, il quale diritto, in dipendenza della situazione simulata, rimane escluso o limitato.

La seconda categoria di terzi da considerare ricomprende coloro che hanno acquistato diritti dal simulato acquirente. A rigore, se la vendita simulata da Tizio a Caio ? nulla, dovrebbero essere senza effetto anche i successivi atti di disposizione che Caio ha compiuto in merito ai diritti acquisiti in via simulata da Tizio, dato che non si pu? trasferire pi? di quanto effettivamente si ha. Tuttavia, il codice del 1942, contrariamente a quello del 1865, ha posto come principio fondamentale quello della tutela dell?affidamento del terzo in buona fede: in questo senso, ex art. 1415 I comma, la simulazione non pu? essere opposta n? dalle parti n? dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente. Quindi il terzo in buona fede, che senza colpa ignorava il fatto che il proprio dante causa avesse acquisito il diritto che poi gli ha ritrasferito in forza di un contratto simulato, in linea di massima vede fatto salvo il proprio acquisto, sia a titolo oneroso che gratuito. Diciamo in linea di massima perch? ovviamente il principio ora esposto va coordinato con le norme in materia di pubblicit? ed opponibilit? al terzo degli atti: segnatamente, quando la domanda giudiziale di simulazione si riferisce a beni immobili, e dunque ? soggetta a trascrizione, va considerato come dal giorno in cui la domanda ? trascritta nei pubblici registri, ? conoscibile dal terzo. Quindi, se il terzo non ha trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda di accertamento della simulazione, la sentenza che dichiarer? la simulazione sar? efficace nei suoi confronti secondo le norme generali, ed il suo acquisto risulter? caducato. Riguardo alla prova della buona fede, essa per regola generale[5] si presume: quindi appunto ? presumibile relativamente che chi acquista dal simulato acquirente ignorasse la situazione di apparenza negoziale che costituiva l?altrettanto apparente legittimazione ad alienare di quest?ultimo. Spetter? allora a chi vuole far valere la simulazione fornire la prova della malafede del terzo acquirente, ricordano che rilevano solo gli stati soggettivi inerenti al momento dell?acquisto, poich? mala fides superveniens non nocet.

Ulteriore categoria di terzi da prendere in considerazione per descrivere gli effetti dell?accordo simulatorio ? fornita dai creditori delle parti di esso. Infatti, i creditori del simulato alienante hanno interesse a far valere la simulazione, dato che la simulata alienazione del loro debitore impoverisce il suo patrimonio e li pregiudica nella garanzia generale che loro deriva dal medesimo[6]. Parimenti, i creditori del simulato acquirente sono portatori di un interesse speculare, dato che sono interessati a che i beni fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore effettivamente vi restino, al fine di potersi giovare anche della garanzia patrimoniale da essi offerta in sede di eventuale azione esecutiva. Cos?, la legge stabilisce (art. 1416 II comma) che i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti e agire sui beni che solo in apparenza sono usciti dal patrimonio del loro debitore: nel conflitto coi creditori chirografari del simulato acquirente, saranno preferiti se il loro credito ? anteriore all?atto simulato. Pi? articolata ? la situazione per i creditori del simulato acquirente. Se il credito ? stato garantito a mezzo di pegno od ipoteca sui beni oggetto dell?apparente alienazione, verso il creditore cos? garantito la simulazione ? inopponibile. Se invece il creditore non ? garantito da pegno o ipoteca, non acquista alcun specifico diritto sui beni del debitore, perci? il simulato alienante potr? opporgli la simulazione e far valere, in una eventuale azione esecutiva, la situazione reale. Un?eccezione a questo principio ? stabilita per i creditori che abbiano compiuto, in buona fede, atti esecutivi sui beni oggetto dell?acquisto simulato.

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Prova della simulazione

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Nei casi in cui la controscrittura cui accennavamo non viene redatta, oppure viene smarrita, si apre il problema della prova della simulazione. Segnatamente, ci si chiede se la simulazione possa provarsi mediante testimoni o presunzioni: ? necessario, anche qui, distinguere i casi in cui la simulazione sia dedotta dai terzi da quella in cui sia fatta valere dalle parti. I terzi non sono soggetti ai limiti previsti per la prova testimoniale (Art. 2721 ss.) e per le presunzioni (Art. 2729 ss.), sia perch? per loro era impossibile procurarsi una prova scritta della simulazione (la controscrittura la realizzano le parti e, comunque, ? segreta) sia perch?, pi? marcatamente, le limitazioni alla prova testimoniale valgono per i contratti e non per i fatti, quindi valgono per le parti e non per i terzi (per i quali l?altrui contratto ?, appunto, un mero fatto).

Circa le parti, quando la prova vuole far valere l?illiceit? del contratto dissimulato, la prova per testi e quella per presunzioni sono ammesse senza limiti (art. 1417); negli altri casi, si ritorna al divieto de legge.

La simulazione pu? sempre essere provata per confessione o giuramento.

L?azione di simulazione ? di mero accertamento, quindi imprescrittibile. Sono legittimati le parti ed i terzi interessati. Legittimati passivi sono le parti dell?accordo simulatorio (nel caso in cui le parti del contratto simulato siano una pluralit?, ricorre un caso di litisconsorzio necessario dal lato passivo).

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Simulazione e figure affini

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Per concludere, ? bene differenziare la simulazione da alcune figure simili.

Innanzitutto ? bene ricordare come la simulazione possa essere realizzata per i pi? svariati fini, leciti ed illeciti: non ? raro che la simulazione abbia alla sua base un intento fraudolento, essendo volta ad eludere diritti o aspettative dei terzi oppure l?imposizione fiscale. In ogni caso, l?intento fraudolento non ? elemento costitutivo della simulazione, e questa va sempre distinta dal negozio in frode alla legge, caso in cui il contratto rispetta la lettera della legge, ma viene usato per eludere l?applicazione di una norma imperativa, quindi per raggiungere un risultato equivalente nella pratica a quello vietato. Mentre infatti nella simulazione si dichiara una cosa diversa da quella realmente voluta, nel negozio in frode alla legge la dichiarazione negoziale ? effettivamente voluta, ma ? dotata di una particolare finalit? antigiuridica, che ? come detto quella di eludere una particolare norma imperativa[7].

La simulazione si differenzia anche dal negozio indiretto, nel quale un effetto giuridico viene conseguito per ?vie traverse? tramite il porre in essere atti diretti ad altri effetti ma che, una volta combinati, producono un effetto simile a quello perseguito[8]. Qui per? gli atti sono realmente voluti dalle parti, mente nel negozio giuridico l?atto simulato ed i suoi effetti non sono voluti e ci si accorda per non farli produrre.

La simulazione, infine, si distingue anche dal negozio fiduciario, in cui il sfiduciante trasferisce senza corrispettivo ad un fiduciario la titolarit? di un bene, ma col patto (pactum fiduciae) che il fiduciario disporr? del bene solo in ossequio alle istruzioni impartite dal sfiduciante: le parti vogliono che il fiduciario acquisti la titolarit? del bene, ma vogliono altres? che quest?ultimo non utilizzi detta titolarit? nel proprio interesse.

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Riferimenti bibliografici

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GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli 2003

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ROPPO, Il Contratto, Milano 2001

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BIANCA, Diritto civile III, Milano 2000

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FURGIUELE, Della simulazione degli effetti negoziali, Padova 1992

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CASELLA, voce ?Simulazione?, Enciclopedia del diritto vol. XLII, Milano 1990

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NANNI, L?interposizione di persona, Padova 1990

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PUGLIESE, Riflessioni sul negozio in frode alla legge, in Riv. Dir. Comm. 1990, I, 161 ss.

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TOMMASEO, Sul patto di simulazione del prezzo nei contratti solenni, in Giur. It. 1989, I, 1, 563

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PELLICANO?, Il problema della simulazione nei contratti, Padova 1988.

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STOLFI, Simulazione e fisco, in Riv. Dir. Comm. 1966, I, 1 ss.

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DI MAJO GIAQUINTO, Sull?azione di simulazione esercitata dai creditori dell?erede del simulato???

????????????????????????????????????????? Alienante, in Riv. Dir. Comm. 1964, II, 310

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VETTORI, La prova del pactum fiduciae, in Foro It. 1991, I, 2496 ss.



[1] Salv. ROMANO, in Trim. 1954, 43.

[2] PUGLIATTI, La simulazione dei negozi unilaterali, in Diritto civile, saggi, Milano 1951.

[3] Per tutti si veda F. FERRARA, Della simulazione dei negozi giuridici, Roma, 1922.

[4] BIANCA, Diritto civile III, Milano.

[5] Cfr. Art. 1147 c.c.

[6] Cfr. Art. 2740 I comma c.c. ; Art. 2741 c.c.

[7] E se la norma imperativa violata non prevede espressamente la sanzione della nullit? o una sanzione diversa da essa, sembra si possa richiamare in materia la tesi di G.B. FERRI sulla nullit? virtuale ex art. 1418 I comma: G.B.FERRI, Introduzione al sistema dell?invalidit? del contratto, in Trattato di diritto Privato a cura di Bessone, Torino 1998.

[8] Se si vuole trasferire un bene evitando di pagare l?imposta di trasferimento, ? possibile conferire all?acquirente un mandato irrevocabile ad amministrare ed, eventualmente, ad alienare il bene.

Galati Alessandro

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